Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2011) 07-12-2011, n. 45677 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Torino, con sentenza resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 29 marzo 2011, ha applicato a B.B. la pena di un anno di reclusione e Euro 2000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonchè per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p. e art. 576 c.p., nn. 1 e 5 bis, art. 61 c.p., n. 2, per aver opposto resistenza nei confronti dei pubblici ufficiali che stavano procedendo al suo controllo. Il tribunale ha altresì disposto la confisca della somma di Euro 65 depositata su un libretto postale, provento del reato, e la confisca dei telefoni cellulari in sequestro, mezzo di commissione del reato.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione B. B.. Lamenta che il giudice abbia disposto la confisca della somma in sequestro quale provento del reato senza il supporto di idonea motivazione. Rileva che, ai sensi degli artt. 444 e 445 codice di rito e art. 240 c.p., con la sentenza di patteggiamento la misure di sicurezza patrimoniale della confisca può essere disposta nella solo ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, e cioè quando si tratti di prezzo del reato. Nel caso di specie il giudice era tenuto a motivare le ragioni per cui riteneva di dover disporre la confisca dei beni sottoposti a sequestro.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

Osserva il Collegio che con la L. 12 giugno 2003, n. 134, è stato modificato l’originario testo dell’art. 445 codice di rito, ampliando la possibilità di confisca a tutti i casi di cui all’art. 240 cod. pen.. Il provvedimento qui censurato risulta poi sufficientemente motivato avendo il giudice indicato , sia pure con estrema sintesi, che la somma confiscata doveva ritenersi provento del reato e tenuto presente che , come di recente precisato da questa Corte (sez. 6 18.11.2010 n. 44096 rv. 249073) il condannato con sentenza di patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, non ha diritto alla restituzione di detti proventi, atteso che, pur non essendo prevista l’ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell’imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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