Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-01-2012, n. 95 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 4424/07, la Neatec s.p.a. impugnava il verbale di apertura delle offerte economiche n. 6 in data 1 giugno 2007, prot. ACQU-0947/CIRA-VER-07-0225, con il quale C.I.R.A. (Centro italiano ricerche aerospaziali) s.c.p.a. l’aveva esclusa per incongruità dell’offerta dalla gara per l’affidamento, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del proprio servizio di help desk informatico, provvisoriamente aggiudicandolo all’associazione temporanea di imprese fra Telecom Italia s.p.a. e Netgroup s.r.l. ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva in data 26 giugno 2007, prot. ACQU-1604/CIRA-POO-07-0705.

La Neatec s.p.a. lamentava:

1) violazione dell’art. 84, secondo comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la commissione di gara sarebbe stata composta da un numero pari di membri; mancherebbe, inoltre, un atto formale di nomina;

2) arbitrarietà del giudizio di incongruità dell’offerta;

3) difetto di motivazione del medesimo giudizio, mancando una valutazione analitica e dettagliata delle voci ritenute incongrue.

La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe, n. 16428 in data 19 dicembre 2007, il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, accoglieva il ricorso sotto l’assorbente profilo dedotto come primo mezzo d’impugnazione, annullando per l’effetto i provvedimenti impugnati.

2. Avverso la predetta sentenza propone l’appello in epigrafe, n. 1694/08, Netgropup s.r.l. contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituito "ad adjuvandum" il C.I.R.A. (Centro italiano ricerche aerospaziali) s.c.p.a., chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Si è costituita anche la Neatec s.p.a., chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello ovvero il suo rigetto e riproponendo le censure assorbite dal primo giudice.

Con ordinanza n. 344 in data 7 giugno 2011, è stata disposta l’integrazione della documentazione agli atti.

La causa è stata assunta una prima volta in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

Con sentenza non definitiva n. 5299 in data 21 settembre 2011 questo Consiglio di Stato ha ammesso in rito l’appello ed in suo accoglimento in riforma della sentenza di prime cure ha respinto il ricorso di primo grado nella parte relativa all’affermata irregolare composizione della commissione di gara.

La stessa sentenza ha disposto incombenti istruttori necessari al fine di esaminare compiutamente i motivi assorbiti dal primo giudice e riproposti in questo grado del giudizio dalla parte appellata.

Dopo l’esecuzione dell’istruttoria la causa è stata nuovamente assunta in decisione alla pubblica udienza del 6 dicembre 2011.

3. Dopo la sentenza parziale di cui al paragrafo 2 che precede, il Collegio deve esaminare le censure dedotte dall’appellata in primo grado per contestare la propria esclusione dalla gara, motivata con l’incongruità della sua offerta.

Tali censure sono state assorbite dal primo giudice e correttamente riproposte dall’appellata in questo grado del giudizio.

Con esse, l’appellata lamenta difetto di motivazione del giudizio di incongruità, e comunque la sua erroneità.

Tali argomentazioni non sono fondate.

Non sussiste il lamentato difetto di motivazione, posto che il giudizio di non congruità è scaturito da una valutazione svolta in contraddittorio con l’interessata, nel corso del quale questa è stata posta in condizione di conoscere i dubbi sorti a seguito dell’esame della sua proposta.

L’appellante non ha poi dimostrato la manifesta illogicità delle valutazioni della stazione appaltante.

Deve essere rilevato come la giurisprudenza pacifica, che il Collegio condivide, abbia sottolineato che "in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale" (da ultimo C. di S., V, 22 febbraio 2011, n. 1090; nello stesso senso C. di S., VI, 27 giugno 2005, n. 3410).

Di conseguenza, le argomentazioni dell’appellata possono condurre al rigetto dell’appello qualora dimostrino la manifesta illogicità delle valutazioni della stazione appaltante.

Queste ultime sono compiutamente descritte nella relazione del responsabile del procedimento in data 30 maggio 2007, nella quale sono descritte criticità ai costi orari, alle trasferte per gli interventi aggiuntivi, alle trasferte per spostamenti entro cinquanta chilometri, alle spese di formazione del personale, alle spese generali ed alle attività di fine contratto, i cui costi sono stati sottostimati o vanno detratti dall’utile dichiarato.

La Società inoltre non ha tenuto conto dei costi per il supporto remoto, offerto gratuitamente, e per le prestazioni in giornate festive.

Tali considerazioni, ulteriormente precisate negli scritti difensivi della stazione appaltante, nonostante la loro chiarezza sono contestate solo genericamente e, soprattutto, sostituendo proprie valutazioni a quelle della commissione di gara.

Afferma, di conseguenza, il Collegio che l’appellante non ha dimostrato la manifesta illogicità dei presupposti del provvedimento con il quale è stata disposta la sua esclusione dalla procedura.

4. L’appello deve, in conclusione, essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.

Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello n. 1694/08, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellato al pagamento di spese ed onorari del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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