Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2011) 07-12-2011, n. 45674 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 26.04.2011, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Catania in data 3.09.2010, applicava nei confronti di P.C. la misura della custodia cautelare in carcere, disponendo la sospensione della esecutività del provvedimento.

Il Tribunale evidenziava che, in data 30 agosto 2010, due agenti della Polizia Stato, fingendosi interessati all’acquisto di sostanza stupefacente, si recavano nei pressi di un immobile ove venivano immediatamente bloccati da C.A. e P.C.. Il Collegio evidenziava che P., su incarico del C., procedeva a perquisire i due possibili acquirenti; e che effettuata tale operazione, i due venivano invitati a recarsi in altro luogo, per ricevere materialmente la droga. All’arrivo di altri poliziotti in divisa, tale L.F., pure presente sul posto, iniziava a gridare mettendo in allarme i correi; C., P. e Ca. si davano, quindi, a precipitosa fuga, venendo poco dopo bloccati dai poliziotti. Nel frangente, gli agenti notavano due ragazzi – uno dei quali si accertava essere minorenne – che detenevano delle buste.

Anche i due ragazzi ora richiamati, resisi conto della presenza della Polizia, abbandonavano i sacchetti e si davano alla fuga. Si accertava così che una delle due buste conteneva 40 dosi di marijuana, del perso lordo complessivo pari a gr. 60. C., il quale deteneva la somma di Euro 560, P., Ca. e L. venivano tratti in arresto.

Osservava il Collegio che il G.i.p., a fronte delle richieste di misure cautelari avanzate dal PM, aveva applicato, unicamente nei confronti del C., la misura degli arresti domiciliari; ciò in quanto, il primo giudice, pur avendo ritenuto i quattro indagati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cessione di sostanze stupefacenti, aveva escluso la riferibilità a costoro del quantitativo di droga sequestrato; il G.i.p. aveva, inoltre, ritenuto che il fatto dovesse qualificarsi ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed aveva valorizzato lo stato di incensuratezza di P. e Ca..

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione P.C., deducendo con il primo motivo il vizio motivazionale. La parte ritiene destituito di fondamento il passaggio argomentativo mediante il quale il Tribunale ha ritenuto che la detenzione della droga sequestrata fosse riferibile a tutti gli indagati. Al riguardo, la parte rileva di non avere avuto alcun contatto con il detentore del sacchetto all’interno del quale sono state ritrovate le 40 dosi di marijuana. Il ricorrente censura, poi, la scelta operata dal Tribunale, in relazione alla misura cautelare da applicare; osserva che P. ha avuto un ruolo marginale nella vicenda che occupa, che ha ammesso la veridicità delle accuse e che è soggetto incensurato.

Con il secondo motivo l’esponente deduce la violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; la parte ritiene che il Tribunale abbia errato nell’escludere che la condotta in questione rientri nei canoni previsti dall’art. 73, comma 5, cit.;

e che del pari errata risulti l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e merita rigetto.

3.1 Il Tribunale del Riesame ha applicato nei confronti di P. C. la misura della custodia cautelare in carcere. Le valutazioni effettuate dal Tribunale, sia in relazione alla gravità indiziaria, sia in riferimento alla natura ed al grado delle esigenze da soddisfare nel caso concreto, appaiono immuni da censure rilevabili in questa sede di legittimità. 3.2 Invero, il Tribunale di Catania, nel rilevare la fondatezza delle censure dedotte dal pubblico ministero ricorrente, ha osservato che la logica e consequenziale lettura degli eventi portava a ritenere che gli indagati intendevano cedere, ai due simulati acquirenti, le 40 dosi di marijuana detenute fisica mente da soggetti diversi da coloro che avevano tenuto contatti diretti con gli acquirenti medesimi. Il Collegio ha evidenziato che il minorenne che deteneva la droga – unitamente ad altro soggetto rimasto ignoto – era sopraggiunto nel luogo convenuto per la cessione della marijuana ai simulati acquirenti, i quali avevano superato il controllo preliminare effettuato da C. e P..

Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha del tutto conferentemente ritenuto che la detenzione a fine dispaccio delle 40 dosi di marijuana oggetto di sequestro fosse riferibile a ciascuno degli odierni indagati.

Il Tribunale ha evidenziato, poi, che le accertate modalità del fatto – i correi hanno attuato penetranti cautele per evitare l’azione di contrasto delle forze dell’ordine, agendo secondo una preordinata ripartizione dei ruoli – denunziano una professionalità di rilievo nella realizzazione della attività illecita, tanto da doversi escludere il carattere occasionale della stessa. L’approdo al quale è giunto il Tribunale del Riesame non appare, invero, censurabile, posto anche mente al fatto che i correi hanno agito avvalendosi della collaborazione di soggetto minorenne.

Gli apprezzamenti effettuati dal Collegio, in ordine alla insussistenza delle condizioni di fatto legittimanti l’applicabilità al caso di specie dell’ipotesi di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, come prue in relazione al concreto pericolo di reiterazione criminosa, inferibile dalle richiamate modalità della condotta, appaiono logicamente congruenti; e medesimo ordine di considerazioni si impone in relazione alla scelta operata dal Tribunale, circa la misura adeguata a contenere le evidenziate esigenze di cautela, sulla base del rilievo che unica misura idonea a recidere il legame intercorrente tra gli indagati, sia pure incensurati, e l’ambiente criminale nel quale è maturata la condotta criminosa, appare quella carceraria, tenuto conto della spregiudicatezza mostrata dai prevenuti nella realizzazione della attività di spaccio. Dalla ritenuta insussistenza dell’ipotesi attenuata di cui al comma 5, cit., discende, infine, la prognosi negativa in ordine alla possibilità degli indagati di fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. cod. proc. pen., mandando alla Cancelleria, per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 Disp. att. c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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