Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2011) 07-12-2011, n. 45670

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Svolgimento del processo

1. Il G.i.p. del Tribunale di Brescia, con ordinanza In data 9.09.2010 resa ai sensi dell’art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4, rigettava la richiesta di oblazione proposta da B.A., in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S..

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale e l’errata applicazione della legge penale. La parte assume che ai fini del superamento dei limiti relativi al tasso alcolemico previsti dal legislatore non assumano rilievo i valori decimali. Oltre a ciò, la parte considera che le diverse ipotesi previste dall’art. 186, cod. strada non costituiscano autonome fattispecie di reato, bensì circostanze aggravanti rispetto al reato base.

3. Il Procuratore Generale ha rilevato che il provvedimento non è impugnabile ed ha chiesto che la Suprema Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

4.1 La prima ragione di inammissibilità discende dalla natura del provvedimento impugnato. Invero, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la domanda di oblazione ai sensi dell’art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4, in quanto nessun mezzo di impugnazione risulta previsto avverso tale provvedimento, dal quale non deriva alcun effetto preclusivo (Cass. Sezione 1, sentenza n. 21441 del 21.02.2001, dep. 25.05.2001, Rv. 219023).

5. Pure a fronte di tale rilievo, di natura dirimente, si osserva che nel caso di specie ricorrono ulteriori profili di inammissibilità. 5.1 La questione dedotta dall’esponente, in ordine alla ipotizzata irrilevanza dei valori decimali, ai fini del calcolo del tasso alcolemico, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., risulta manifestamente infondata e, perciò, inammissibile.

Null’altro che rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha già espressamente chiarito che non vi è alcuna ragione, nè logica, nè normativamente evincibile dal testo dell’art. 186 C.d.S., che induca a ritenere che il legislatore abbia inteso considerare tamquam non essent i valori decimali, ai fini del superamento dei limiti di soglia individuati dalla medesima norma incriminatrice (Cass. Sezione 4, sentenza n. 23897 del 9.04.2009, dep. 10.06.2009, n.m.).

6. Del pari manifestamente infondate risultano le considerazioni svolte del deducente, in ordine alla struttura del reato di cui all’art. 186 C.d.S.. Si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che le diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, previste dall’art. 186 C.d.S., comma 2, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni in L. 2 ottobre 2007, n. 160 – oggetto poi di ulteriori modifiche – integrano autonome fattispecie incriminatici e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (Cass. Sez. 4, sentenza n. 7305 del 29.01.2009, dep. 19.02.2009, Rv. 242869). Conseguentemente, del tutto legittimamente il G.i.p. ha ritenuto che il reato in contestazione integrasse una fattispecie autonoma di reato e non una mera circostanza aggravante.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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