Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-10-2011) 07-12-2011, n. 45668

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’istanza avanzata da C.A., intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.

2. Ricorre per cassazione il richiedente lamentando che la Corte d’appello, per respingere la domanda, ha fatto riferimento a circostanze che nulla hanno a che vedere con il comportamento colposo del C., ma attengono piuttosto a lacune nelle indagini. La Corte d’appello, inoltre, ha utilizzato dichiarazioni della persona offesa che, però non sono state inserite nel fascicolo dibattimentale e non sono state utilizzate nel giudizio di merito.

3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata pone in luce che il richiedente è stato arrestato nella flagranza dei reati di cui agli artt. 609 bis e 605 c.p.; che l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere; che è infine intervenuta sentenza liberatoria nel merito; che le indagini hanno preso le mosse dalle dichiarazioni di una cittadina polacca. La donna ha riferito di essere uscita con il C. ed il suo amico e di essere stata picchiata e violentata in campagna ed in macchina;

di essere stata successivamente accompagnata in una abitazione dalla quale le veniva impedito di allontanarsi e nella quale veniva nuovamente violentata dai due uomini. Solo il giorno seguente la straniera si liberava, fuggiva e presentava la denuncia. Costei presentava escoriazioni varie sulla schiena e sulle braccia nonchè ampia lacerazione della mucosa interna delle piccole labbra: segni tipici di un rapporto violento che apparivano compatibili con le dichiarazioni accusatorie.

L’ordinanza impugnata riferisce altresì che il ricorrente ha ammesso di essere uscito con la donna e di aver avuto con costei rapporti sessuali consensuali; e che inoltre la vittima ha fornito una descrizione dei luoghi che è stata riscontrata dai Carabinieri. Si soggiunge che la sentenza assolutoria è giunta a seguito della irreperibilità della straniera, nel frattempo rientrata in Polonia e della mancata acquisizione delle dichiarazioni accusatorie ai sensi dell’art. 512 c.p.p..

Sulla base di tali dati fattuali si considera che è certa la contemporanea presenza dei due uomini e della persona offesa nell’abitazione in questione; e che la donna ha sicuramente avuto rapporti sessuali almeno con il C. e presentava segni di violenza su braccia, schiena e genitali. Si soggiunge che i due accusati hanno offerto versioni fra loro divergenti sui fatti. Ne discende che alternativamente uno dei uomini non è intervenuto in relazione a condotte violente poste in essere dall’altro e documentate dai segni riscontrati sul corpo. Conclusivamente, il comportamento del richiedente, pur ridotto ai soli elementi di prova non controversi, era tale da persuadere gli inquirenti della sua responsabilità in considerazione della denunzia e degli oggettivi riscontri dei quali pure la sentenza assolutoria da ampiamente conto.

Tale ponderazione, nel suo nucleo significativo, si sottrae alle indicate censure. Essa, infatti, utilizza soltanto gli elementi di giudizio non controversi ed in particolare le narrazioni del ricorrente ed i segni nonchè i riscontri evidenziati dalle indagini.

Da tali acquisizioni emerge un contesto violento nel quale il richiedente è stato alternativamente protagonista o spettatore deplorevolmente inerte: condotte alternative che vengono ritenute ambedue altamente censurabili, foriere della disposta misura cautelare ed ostative all’accoglimento della domanda. La vantazione in questione è conforme ai principi, è basata su acquisizioni non contestata ed è immune da vizi logico-giuridici; sicchè non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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