Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-10-2011) 07-12-2011, n. 45666

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto l’istanza avanzata da L.T., intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.

L’ordinanza impugnata espone che il richiedente è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria convalidato, cui ha fatto seguito l’applicazione la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di induzione e favoreggiamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. Successivamente il Tribunale del riesame ha caducato la misura ed ha disposto la liberazione per la mancanza di un adeguato quadro indiziario. La custodia cautelare si è protratta dal 18 agosto al 23 novembre 2006.

La Corte territoriale ritiene che nel caso in esame trovi applicazione l’art. 314 c.p.p., comma 2 e che, conseguentemente, non sia richiesta la valutazione di eventuali condotte colpose ostative all’accoglimento della domanda. Si soggiunge che l’unico indizio a carico dell’indagato era costituito da dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti successivamente ritrattate; e che il procedimento è stato definito con decreto di archiviazione.

2. Ricorre per cassazione l’Avvocatura dello Stato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si assume che, anche alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, pure nell’ambito segnato dal comma 2 del richiamato art. 314 trovi applicazione la disciplina di carattere generale prevista nel comma 1. E’ quindi rilevante la presenza di eventuali condotte gravemente colpose eziologicamente rilevanti in relazione all’adozione della misura cautelare ed ostative all’accoglimento della domanda.

2.1 Con il secondo motivo, si assume che eventuali condotte colpose dovrebbero essere comunque valutate ai fini della diminuzione dell’entità dell’indennizzo; mentre nel caso in esame è stato adottato il tradizionale criterio aritmetico, senza alcuna ponderazione del comportamento del richiedente.

2.3. Il richiedente ha presentato una memoria sintetizzando i fatti del processo, per escludere la presenza di condotte colpose.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Effettivamente, a seguito di incertezze della giurisprudenza di questa Suprema Corte, nella materia di cui si discute sono da ultimo intervenute le Sezioni unite che hanno enunciato il condiviso principio che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; con la precisazione che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. Un., 27/05/2010, Rv. 247663).

L’ordinanza In esame deve essere conseguentemente annullata con rinvio alla Corte d’appello che dovrà nuovamente esaminare la domanda alla luce del principio sopra indicato. La Corte territoriale vorrà pure provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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