T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 3 Questioni di legittimità costituzionale Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti premettono di appartenere al personale docente dell’Università resistente a seguito del superamento del concorso riservato agli ex funzionari tecnici laureati (L. n. 4 del 1999) e di essere stati quindi nominati quali ricercatori confermati ed ulteriormente (relativamente alla ricorrente D.P.) di essere poi nominata in ruolo di II fascia con la qualifica di associato confermato (21 settembre 2004). Hanno ripetutamente chiesto il riconoscimento dei servizi precedentemente prestati in qualità di funzionari e collaboratori tecnici laureati ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, ricevendone una serie di dinieghi. Rappresentano ulteriormente che sull’argomento è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2008, senza che tuttavia l’Università mutasse orientamento.

In via di diritto deducono una serie di censure incentrate sulla violazione della richiamata normativa di riferimento nonché vari profili eccesso di potere, ulteriormente illustrate nella memoria presentata in vista dell’udienza di discussione.

L’Università non si è costituita in giudizio.

2. Va preliminarmente rilevato che il ricorso proposto contro l’Università degli Studi e notificato direttamente presso la sua sede e non già presso quella dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, come avvenuto nel caso di specie, è ammissibile (cfr. Cons. St., sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 8632; 29 aprile 2008, n. 1929; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 settembre 2010, n. 32133).

Sempre in via preliminare si osserva che oggetto del giudizio è il riconoscimento del servizio prestato dai ricorrenti nella loro precedente qualità di tecnici laureati con ulteriore domanda di annullamento delle note che negano il suddetto riconoscimento. Essendo la domanda inerente al diritto soggettivo di cui all’art. 103 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 è ammissibile l’azione di accertamento.

Quanto al merito, alla luce del costante orientamento sull’argomento i ricorsi devono essere accolti.

Sulla questione si sono invero pronunciati a vario livello sia la Corte Costituzionale sia una copiosa giurisprudenza amministrativa e da ultimo, su parallelo ricorso della ricorrente D.P., TAR Abruzzo, sezione di Pescara, n. 199 del 2010, la cui impostazione di fondo è risultata confermata da Cons. Stato 8348 del 2010. Tale orientamento trova fondamento nella sentenza 6 giugno 2008 n. 191 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità Costituzionale dell’art. 103, comma 3, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall’art. 23 L. 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. Non appare pertanto fondato il diniego opposto dall’Amministrazione che, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori associati ai sensi dell’art. 103, D.P.R. n. 382 del 1980, ha assunto a riferimento il mero dato formale del "nomen" della qualifica rivestita ("funzionario tecnico " e non " tecnico laureato ") sulla base dell’ordinamento previgente alla L. n. 312 del 1980. Il principio di tassatività dell’elencazione da parte dell’art. 103 dei periodi di servizio che possono essere riconosciuti nella misura di due terzi all’atto della conferma o della nomina a professore associato va, infatti, inteso in senso sostanziale e va perciò riferito a tutto il personale tecnico laureato che, in base alle previsioni della L. n. 4 del 1999, è stato inquadrato nel ruolo dei ricercatori confermati. Per cui, in presenza di una corrispondenza tra le qualifiche, appare irrilevante il diverso "nomen juris" attribuito dalla disciplina introdotta successivamente all’entrata in vigore della L. n. 382 del 1980 (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4988).

Occorre appena aggiungere che la sentenza della Corte Costituzionale opera nella sua pienezza su tutte le fattispecie non definite, tra cui quelle in discussione.

Per le su indicate ragioni i ricorsi vanno accolti con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere, a far data dalla immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata in qualità di tecnici laureati.

L’amministrazione va conseguentemente condannata al pagamento delle differenze retributive dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo. A tali somme si applica la normativa di cui all’articolo 22 comma 36 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 1998.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li accoglie con gli effetti di cui in motivazione. Condanna l’intimata Università al pagamento delle spese e onorari di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

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