T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 11

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il ricorrente espone che con determinazione n. 1 dell’11 maggio 2010 del responsabile dell’ufficio unico del piano, l’Associazione dei Comuni di Calopozzetati, Cassano all’Ionio, Corigliano Calabro, Crosia, Rossano indicevano una gara di appalto, con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per "l’affidamento dei servizi per la redazione del piano strutturale in forma associata" dei predetti Comuni.

L’appalto veniva aggiudicato alla controinteressata.

Secondo la ricorrente gli atti sarebbero illegittimi per i motivi indicati nei prosieguo.

2.- Si è costituita in giudizio la stazione appaltante e il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso.

3.- Con ordinanza del 24 febbraio 2011 la domanda cautelare è stata rigettata.

4.- Il ricorso, a prescindere dal profilo di irricevibilità per tardività, non è fondato.

4.1.- Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 86, 87 e art. 88 del D.Lgs. n. 163 del 2006, nonché illegittimità per eccesso di potere in quanto la stazione appaltante, nonostante l’anomalia delle offerte, avrebbe espresso una motivazione generica e in quanto tali inadeguata in ordine alle giustificazioni fornite. In particolare si osserva che le giustificazioni "non contenevano alcuna indicazione sui costi previsti per il personale da impiegare nel servizio nonché rispetto alle tariffe concordate con i professionisti ovvero sulle tariffe utilizzate per stabilire i prezzi unitari offerti rispetto alle singole voci. Inoltre, non sarebbe stato indicato alcun utile di impresa e sarebbero state indicati i compensi in deroga ai minimi tariffari".

Il motivo non è fondato.

Sul punto è bene premettere che la giurisprudenza amministrativa è ormai costante nel ritenere che le valutazioni tecniche siano suscettibili di sindacato giurisdizionale non potendo ritenersi che le stesse coincidano con il merito amministrativo. Si è definitivamente chiarito che è necessario distinguere l’opportunità, che identifica il merito, con la opinabilità, che connota l’esercizio della discrezionalità tecnica. Ne consegue che quest’ultima è sindacabile quando risulta, in ragione del procedimento e dei criteri adottati, che la scelta tecnica sia irragionevole. Non è, però, possibile, in ossequio al principio di separazione delle funzioni giurisdizionali e amministrative, che il giudice sostituisca le valutazioni tecniche opinabili, ma non irragionevoli, espresse dall’amministrazione, con proprie valutazioni.

Ancora in via preliminare deve rilevarsi l’art. 86, nella parte applicabile nel caso in esame, prevede che "le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quindi dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

Detto ciò, deve rilevarsi come dalla documentazione in atti risulta come la aggiudicataria abbia reso giustificazioni analitiche in ordine al contenuto dell’offerta e anche con riguardo agli elementi specificamente prospettati nel ricorso. Ne consegue che in questi casi la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8148).

In relazione poi alla asserita violazione di minimi tariffari senza produrre "alcun contratto o accordo in merito", la relativa censura è generica e non provata. In ogni caso risulta dagli atti che la controinteressata ha prodotto i relativi contratti al fine di consentire la valutazione di congruità.

Con riferimento, infine, alla asserita mancanza di utile di impresa, è sufficiente rilevare che, venendo in rilievo una associazioni di professionisti che non svolgono attività di impresa, l’utile è rappresentato dal compenso percepito.

4.2.- Con un secondo motivo si assume, in relazione ad un primo aspetto, la violazione dell’art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006 in quanto uno dei componenti la commissione, il prof. Arch. F.R., è il professionista incaricato di redigere il piano strategico per il Comune di Corigliano Calabro.

Il motivo non è fondato.

La norma richiamata prevede che "i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta".

Nel caso in esame risulta evidente dalla stessa lettura della censura come non venga in rilievo una funzione svolta in relazione all’oggetto del contratto, in quanto l’indicato componente della commissione ha svolto un incarico diverso relativo alla redazione del piano strategico per conto di uno solo dei Comuni che intendono approvare un unico piano strutturale. In altri termini, la diversità, per l’oggetto e per le valutazioni svolte, dei compiti fa sì che non possa ritenersi integrato il divieto posto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

4.3.- Con un ulteriore e ultimo motivo si rileva come il prof. F.R. farebbe parte del consiglio direttivo dell’INU-Istituto nazionale urbanistica del quale farebbe parte anche il prof. Arch. S.S., capogruppo mandatario dell’ATP aggiudicataria dell’appalto.

Il motivo non è fondato.

Sul punto è sufficiente rilevare come l’INU sia un ente di diritto pubblico che svolge attività di rilevanza scientifica, composto da 38 membri, con la conseguenza che non è dato ravvisare alcuna situazione di conflitto di interessi idonea ad alterare l’imparzialità del giudizio espresso dalla commissione.

5.- Per tutte le ragioni sin qui indicate il ricorso è infondato.

6.- La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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