Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-10-2011) 07-12-2011, n. 45663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Messina ha accolto l’istanza avanzata da L.P., intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita ed ha liquidato un indennizzo di 69.300 Euro per la restrizione subita in carcere ed agli arresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione il richiedente deducendo vizio della motivazione per quanto attiene alla determinazione dell’indennizzo.

Si assume che la precedente condanna per altro fatto non può in alcun modo dar luogo alla mitigazione delle sofferenze patite da un innocente per la carcerazione. Si riconosce che una precedente affermazione di responsabilità può influire in qualche modo sulla determinazione dell’indennizzo ma solo nell’ambito di una valutazione complessiva e certamente non nella misura statuita dalla Corte.

Si lamenta, inoltre, che la Corte territoriale ha omesso di valutare quanto prospettato e richiesto rispetto alle patologie psicologiche e psichiatriche insorte durante la detenzione protrattasi per quasi 1000 giorni e documentate dai certificati in atti. Sul punto la sentenza è censurabile perchè trascura di considerare le conseguenze sociali, personali e familiari scaturite dalla privazione di libertà. 3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata, nel riconoscere il diritto all’indennizzo a seguito della pronunzia assolutoria determinata dalla dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, dato atto di non poter far uso di dette intercettazioni neppure nell’ambito riparatorio, rileva che, alla luce dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di calcolo aritmetico dell’indennizzo può subire modifiche sia in aumento che in diminuzione in relazione a particolari contingenze di ciascuna vicenda. Nel caso in esame si ritiene di dover prendere in considerazione la personalità e l’ambiente del richiedente, trattandosi di soggetto già gravato da severa condanna ad otto anni di reclusione per reati proprio in materia di stupefacenti, e quindi aduso alle conseguenze di natura personale e sociale derivanti dalla carcerazione. In tale situazione l’indennizzo è stato determinato in 140 Euro per ciascun giorno di detenzione carceraria ed in 70 Euro per ogni giorno di detenzione domiciliare. Si tratta di argomentata ponderazione che fa corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell’ambito della complessiva considerazione delle circostanze del caso concreto che possono orientare la determinazione dell’indennizzo, può rilevare pure la presenza di condanne e di privazioni di libertà influenti sull’afflizione cagionata dalla restrizione. La Corte, nell’applicate il principio, si ancora a circostanze significative che vengono equilibratamente ponderate.

Dunque difetta qualunque vizio logico-giuridico censurabile nella presente sede di legittimità. D’altra parte i pregiudizi di carattere psicologico genericamente evocati dal ricorrente possono senz’altro ritenersi compresi nel liquidato indennizzo che, come costantemente ritenuto da questa Corte Suprema, coglie tutti gli aspetti di danno derivanti dall’ingiusta detenzione.

Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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