T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 56 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame la Cer.Bon. S.a.s., dopo aver esposto di svolgere l’attività di fornitura a terzi di servizi pubblicitari, in virtù di numerose autorizzazioni concesse dal Comune di Nola, ha chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il suddetto ente l’ha diffidata a rimuovere un impianto pubblicitario, ivi meglio specificato, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 21-quinquies della L. n. 241 del 1990 e dell’art.10 del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e le affissioni – eccesso di potere per presupposti erronei, mancata rappresentazione dell’interesse pubblico e omessa comparazione dell’interesse del privato;

2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della L. n. 241 del 1990 – difetto di motivazione – eccesso di potere per insufficiente istruttoria;

3) violazione dell’articolo 7 della L. n. 241 del 1990 per mancato avviso di avvio del procedimento – violazione del principio del giusto procedimento.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R. e chiedendo, comunque, di respingere il ricorso anche nel merito per l’infondatezza delle censure.

Alla camera di consiglio del 17 giugno 2010 è stata respinta l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare occorre soffermarsi sulla questione di giurisdizione sollevata dal Comune resistente in relazione alla natura dell’atto impugnato, recante diffida alla rimozione di un impianto pubblicitario, emessa ai sensi dell’art. 23, commi 13-bis e 13-quater del codice della strada.

Al riguardo, osserva il Collegio che, in simili controversie, già da alcuni anni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione escludono che il provvedimento con cui un Comune intima la rimozione coattiva di un impianto pubblicitario rientri nella categoria degli "atti e provvedimenti" in materia di urbanistica ed edilizia, la cui cognizione, com’è noto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 14 gennaio 2009 n. 563; Cassazione civile, 19 agosto 2009 n. 18357, 18 novembre 2008 n. 27334, 6 giugno 2007 n. 13230, 17 luglio 2006 n. 16129, 19 novembre 1998 n. 11721).

In particolare, la giurisdizione del giudice ordinario è radicata dalle succitate pronunce sulla base di una duplice e condivisibile osservazione: da un lato, le controversie de quibus devono essere devolute alla giurisdizione del g.o., atteso che la violazione compiuta, la quale ha imposto l’intervento del Comune, implica in ogni caso l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, e quindi tali ordinanze accedono a trasgressioni per le quali l’art. 23 cit. prevede espressamente l’irrogazione di sanzioni per le quali è, a sua volta, specificamente previsto il rimedio del ricorso al giudice di pace (cfr., Cassazione civile, S. U., 19 agosto 2009, n. 18357); dall’altro, in caso di violazione del divieto, previsto dall’art. 23 cit., l’opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, non può non appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, "poiché in entrambi i casi la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita all’applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge" (cfr., Cassazione civile, S.U., 23 giugno 2010, n. 15170).

Il sistema sanzionarono relativo alla violazione in esame prevede, infatti, l’irrogazione di una sanzione amministrativa, cui può seguire la sanzione accessoria della rimozione, da eseguirsi a cura del contravventore e, in difetto, dall’Amministrazione, che pone poi, con separato provvedimento, le spese occorse a carico del contravventore (cfr. con riguardo ad altri ricorsi proposti dalla medesima società ricorrente, Tribunale civile di Nola, 3 maggio 2011).

Di conseguenza, come già affermato da questo T.A.R. in analogo caso (in termini, Sezione II, 18 luglio 2011 n.3875), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

La peculiarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Carlo D’Alessandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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