Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-10-2011) 07-12-2011, n. 45660 Arresto, fermo, e altri provvedimenti in materia di libertà personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Napoli, sezione per i minorenni, ha parzialmente accolto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da N.A., liquidando l’indennizzo solo in rapporto al tempo trascorso in custodia cautelare e durante il collocamento in comunità. Ha invece respinto la richiesta in relazione al periodo di permanenza in casa.

2. Ricorre per cassazione l’interessato.

2.1 Si lamenta che l’indennizzo in relazione al periodo trascorso in comunità, determinato in 47 Euro al giorno,è irragionevolmente esiguo; e la motivazione al riguardo è carente.

Si censura altresì la reiezione della domanda di indennizzo relativa al periodo in cui ha trovato esecuzione la misura cautelare della permanenza in casa. Si osserva che la sofferenza da indennizzare è stata rapportata non alla limitazione di libertà bensì, incongruamente, alla sottrazione del minore alla sua comunità familiare, con apprezzamento che è anche incoerente con altra parte dell’ordinanza che alla privazione di libertà fa invece riferimento.

La misura in questione, al pari delle altre previste dal sistema, è caratterizzata da inevitabile afflittività, indipendentemente dalla circostanza che manca il distacco del minore dalla propria comunità familiare, circostanza che potrà al più incidere solo sul quantum dell’indennizzo. Tale conclusione è confortata dal fatto che durante la permanenza in casa vi è stata privazione di libertà accompagnata da continui controlli di polizia.

2.2 Si deduce altresì che senza ragione la Corte d’appello ha omesso di assumere determinazioni sulla liquidazione delle spese di giudizio.

2.3 Con motivo aggiunto si lamenta che la liquidazione dell’indennizzo, comunque, avrebbe dovuto essere rapportata non solo criterio aritmetico, ma avrebbe dovuto altresì prendere in considerazione tutti i pregiudizi personali e familiari patiti dall’istante per effetto dell’ingiusta detenzione.

3. Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata da conto che il minore è stato detenuto ed inoltre sottoposto alle misure cautelari del collocamento in comunità e della permanenza in casa; evoca la giurisprudenza di questa suprema Corte secondo cui le misure cautelari di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 21 e 22, la permanenza in casa ed il collocamento in comunità, a causa delle loro peculiarità non sono equiparabili alle misure cautelari ordinarie e non determinano quindi il diritto all’indennizzo; reputa di potere condividere tale orientamento solo per la permanenza in casa; mentre per ciò che riguarda la collocazione in comunità non può negarsi un indennizzo sia pure in misura assai esigui perchè essa, anche se ispirata a fini rieducativi più che punitivi, provoca comunque inevitabile sofferenza morale per la sottrazione del minore alla sua comunità familiare.

Quanto alla determinazione dell’indennizzo per ciò che attiene alla custodia si fa riferimento al tradizionale criterio aritmetico di calcolo che individua un importo giornaliero di 235 Euro; mentre per i 46 giorni di collocamento in comunità viene liquidata un’ indennità pari ad un quinto di quella prevista per la custodia in carcere e quindi di 47 Euro al giorno.

L’ordinanza impugnata propone una lettura non corretta della giurisprudenza di questa Suprema Corte a proposito delle misure cautelari di cui si discute. Si è infatti affermato che tali misure hanno struttura distinta ed assolvono altresì ad una più complessa finalità coerente con le linee del trattamento dei minori. Tale diversità è stata ritenuta significativa solo in relazione alla prevista irrilevanza della sospendibilità della pena. Per il resto, la stessa giurisprudenza non ha mancato di rimarcare che il minore viene considerato in stato di custodia cautelare ai fini della durata massima della misura e del calcolo della pena da scontare; così rimarcando la rilevanza del dato afferente alla limitazione di libertà (Cass. 4, 5 luglio 1999, rv. 215875; Cass. 4, 22 febbraio 2007, rv. 236285). Dunque, proprio da tale stato della disciplina risultante dalla indicata giurisprudenza di questa Corte emerge che il minore ha diritto ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 314 c.p.p. anche in connessione con le ridette misure restrittive, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello con riguardo alla permanenza in casa.

Pure parzialmente fondata è la censura afferente al quantum. La Corte territoriale ha drasticamente ridotto l’importo standard dell’indennizzo afferente alla custodia, limitandolo, per il collocamento in comunità, a 47 Euro giornalieri; senza fornire alcuna spiegazione in ordine alle concrete ragioni che giustificano una così radicale diminuzione. Si tratta di vuoto motivazionale tanto più rilevante se si considera che il nucleo dell’istituto indennitario di cui si parla afferisce alla privazione di libertà sottesa alle misure cautelari.

L’ordinanza deve essere quindi annullata con rinvio, per nuovo esame del caso alla luce dei principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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