T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 11-01-2012, n. 73 Condono Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnato l’epigrafato provvedimento emesso dal Comune di Sessa Aurunca con cui è stata respinta la domanda di condono ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 relativa al primo piano dell’immobile di proprietà della ricorrente sito in località Levagnole (per il piano terra, viceversa, la richiesta è stata accolta).

L’atto di diniego si fonda sul parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia Condono, per difetto del presupposto previsto dall’art. 31, primo comma, L. n. 47 del 1985 (ultimazione della costruzione entro la data del 1 ottobre 1983), come risultante dal verbale di accertamento della infrazione datato 29 ottobre 1983 che, pertanto, collocava a tale data la realizzazione del manufatto.

La ricorrente deduce incompetenza, violazione dell’art. 35 L. n. 47 del 1985 ed eccesso di potere per difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Sessa Aurunca, seppure ritualmente evocato in giudizio.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In ordine logico si impone il previo scrutinio del vizio di incompetenza con cui parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato è stato adottato dalla commissione edilizia e non, viceversa, dal Sindaco al quale la L. n. 47 del 1985 aveva attribuito il potere di rilasciare o denegare la concessione edilizia in sanatoria. La censura è manifestamente destituita di fondamento, considerato che l’atto è stato emesso dal Sindaco del Comune di Sessa Aurunca ed è solo motivato per relationem con riferimento al parere espresso dalla predetta commissione edilizia e al verbale di accertamento dei vigili urbani richiamato in premessa.

Neppure merita condivisione il motivo di diritto con cui parte ricorrente contesta la ragione ostativa opposta dalla amministrazione locale al rilascio dell’invocato titolo abilitativo (costruzione completata in data successiva al 1 ottobre 1983, ai sensi dell’art. 31, primo comma, L. n. 47 del 1985), dal momento che l’esponente non comprova in alcun modo la data di realizzazione del manufatto.

Trova quindi applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo da sanare spetta a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte sua, di concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’ente locale che, di solito, non è materialmente in grado di accertare la situazione dell’intero suo territorio alla data prevista dalla legge. Viceversa, il privato che propone l’istanza di concessione edilizia in sanatoria, è normalmente in grado di fornire idonea documentazione che comprovi l’ultimazione dell’abuso, a lui spettando quindi l’onere di fornire quantomeno un principio di prova su tale ultimazione: in caso contrario, quindi, resta integro il potere dell’amministrazione di non concedere il condono e di irrogare la sanzione prescritta (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 45; Sez. V, 9 novembre 2009 n. 6984).

La medesima argomentazione (data di ultimazione del manufatto) conduce alla reiezione del motivo di ricorso con cui la ricorrente invoca il silenzio – assenso ex art. 35 L. n. 47 del 1985 per decorso del termine di 24 mesi dalla data di presentazione della istanza di condono edilizio.

Difatti, la inesatta rappresentazione della realtà contenuta nell’istanza di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l’accoglibilità della medesima (nella fattispecie, la data di ultimazione dell’opera abusiva), configurando l’ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell’art. 40 L. n. 47 del 1985, impedisce il formarsi del c.d. silenzio assenso previsto dall’art. 35 comma 18 della stessa legge e, pertanto, deve ritenersi legittimo il diniego opposto dall’ente locale oltre i ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di condono (T.A.R. Lazio, Roma, 14 settembre 2005 n. 7000).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Nulla in ordine a spese ed onorari di giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla in ordine a spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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