T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 12

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, incorporato quale volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) nel 121 Reggimento Artiglieria Contraerea "Ravenna" di Bologna, allega di essere stato prosciolto a seguito degli accertamenti medici effettuati presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze, perché risultato positivo al drug test sul presupposto dell’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti della specie cannabinoidi.

Mediante le censure proposte avverso il provvedimento impugnato, viene allegato che: 1) lo stesso è carente di motivazione, non essendo esplicitati i presupposti sulla base dei quali l’amministrazione intimata ha accertato la non idoneità del ricorrente; 2) l’amministrazione ha tratto una conseguenza sproporzionata, ovvero la collocazione in congedo illimitato del ricorrente, sulla base di un episodio isolato di uso di sostanze cannabinoidi, in contrasto con la circolare del Ministero della Difesa del 27.8.1990, secondo cui può essere disposta la cessazione dal servizio del militare quando sia accertato il suo stato di tossicodipendenza; 3) il provvedimento impugnato contrasta con gli esiti della valutazione psico-fisica risultante dalle note caratteristiche del Comandante della 3 Batteria "Diavoli" presso la quale il ricorrente ha prestato servizio, dalle quali si evince che egli "non ha mai dato adito a particolari problematiche, è disciplinato e ben integrato nella vita del reparto ed ha svolto tutte le attività con interesse e partecipazione. In definitiva considerato il periodo d’impiego, il militare in oggetto, in base alle ultime note caratteristiche, ha dimostrato di essere un valido elemento"; 4) il giudizio di non idoneità permanente si fonda su di un prelievo cui il ricorrente è stato sottoposto nel mese di aprile 2009, ma al successivo controllo il test è risultato negativo ed il ricorrente, al controllo psicologico e psichiatrico, è risultato perfettamente normale, né risulta che l’uso episodico di cannabinoidi abbia avuto ripercussioni sulla vita personale e militare del medesimo; 5) gli esami di laboratorio specifici del 29.4.2009 hanno dato esito negativo; 6) è stata omessa la comunicazione ex art. 7 L. n. 241 del 1990 e non sono stati acquisiti i pareri motivati dei superiori, in violazione della circolare del 27.11.2001.

Con i motivi aggiunti depositati in data 4.3.2010, scaturenti dalla produzione documentale dell’amministrazione, sono state reiterate le censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.

L’amministrazione intimata si oppone all’accoglimento del ricorso, allegandone l’infondatezza.

Tanto premesso, deve rilevarsi che i presupposti del provvedimento impugnato sono illustrati nella relazione dell’amministrazione del 1.12.2009, depositata il 30.12.2009.

Questa, richiamata la Direttiva Tecnica per delineare il Profilo Sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare del 6.12.2005 (in particolare, la voce 05, così formulata: "l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se unica, rilevata con drug test su campione di urine e test di conferma – PS4"), evidenzia che la Commissione Medica d’Appello, adita dal ricorrente per non accettazione del giudizio medico-legale formulato dal Reparto Osservazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze, ha tenuto conto, al fine di pervenire alla conferma del giudizio di inidoneità espresso in prima istanza:

– della positività del drug test di screening eseguito presso il DMML di Firenze in data 6.4.2009;

– della positività del test di conferma eseguito presso l’Azienda Sanitaria di Firenze sullo stesso campione del 6.4.2009 e refertato il 17.4.2009;

– della positività del drug test di screening eseguito presso il DMML di Firenze in data 28.4.2009;

– della positività del test di conferma eseguito presso l’ASL di Firenze sullo stesso campione del 28.4.2009 e refertato in data 15.5.2009;

– delle ammissioni dell’interessato durante il colloquio psicologico dell’11.5.2009 e durante la visita psichiatrica del 21.5.2009.

Ebbene, quanto al fatto storico dell’assunzione di stupefacenti da parte del ricorrente, lo stesso trova conferma, oltre che nei menzionati accertamenti chimici, nelle dichiarazioni dallo stesso rese: in particolare, dal verbale del 22.7.2009 si evince che il ricorrente "riferisce (alla Commissione Medica d’Appello, n.d.e.) che il 5.4.2009, mentre si recava ad una festa di compleanno, durante il tragitto in macchina con amico e due conoscenti gli veniva passato uno spinello dal quale riferisce di aver fatto un tiro".

Anche dal verbale della visita specialistica di neuropsichiatria del 21.5.2009 si evince che il suddetto, nella predetta occasione ed in base alle sue stesse dichiarazioni, "accettava uno spinello".

Ebbene, le risultanze suindicate non sono inficiate, da un lato, dalle allegazioni difensive secondo cui egli si sarebbe limitato a subire il fumo passivo degli altri assuntori (in quanto, a prescindere dalla loro rilevanza, contrastanti con le dichiarazioni spontaneamente rese contra se dallo stesso ricorrente), dall’altro, dai referti di analisi (in particolare da quello recante la data del 29.4.2009) di segno negativo in ordine alla presenza di cannabinoidi nelle urine del ricorrente e da lui depositati in giudizio, non essendo dimostrato dalla parte ricorrente, al fine di inficiare l’attendibilità dei drug test e del relativi test di conferma eseguiti dall’amministrazione intimata (peraltro corroborati, come si è detto, dalle ammissioni dello stesso interessato), che tracce delle predette sostanze, ove effettivamente assunte alla data del 5.4.2009, avrebbero dovuto necessariamente trovarsi nelle urine del suddetto anche (rectius, fino) alla data del 29.4.2009.

Acclarato, quindi, l’episodio (seppur unico) di assunzione di cannabinoidi da parte del ricorrente, non può ritenersi illogico il percorso motivazionale seguito dall’amministrazione (ed adeguatamente esplicitato, nei termini che seguono, nel verbale impugnato) nel farne derivare la conseguenza lamentata, nel senso della non idoneità del ricorrente "quale volontario in ferma per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento per attribuzione di nuovo profilo sanitario (quattro)", tanto "in applicazione della voce n. 05 della Direttiva Tecnica per delineare il Profilo Sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare del 6.12.2005 che recita: "l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se unica, rilevata con drug test su campione di urine e test di conferma", dal momento che "l’attribuzione del profilo sanitario (superiore) al 2 comporta ai sensi del D.Lgs. n. 197 del 2005, art. 5, la perdita permanente dell’idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento".

Invero, come affermato in relazione ad analoga fattispecie da recentissima e condivisibile sentenza del giudice di appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2011, n. 1756), "il proscioglimento dalla ferma è un’automatica conseguenza dell’accertamento della positività del militare agli accertamenti diagnostici di cui all’art. 14, 2 co. lett. c) del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 (peraltro oggi abrogato e sostituito con analoga disposizione dal D.Lgs. n. 66 del 2010). La norma all’epoca in vigore disponeva che non potesse essere ritenuta sussistente l’idoneità dei militare, tra gli altri casi, nell’ipotesi di "c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), della L. 23 agosto 2004, n. 226". Esattamente dunque il Ministero appellante ricorda che il provvedimento aveva natura vincolata in quanto, tra i requisiti di reclutamento per i volontari in ferma, era (ed è) richiesto l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, o comunque per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. La presenza nell’ordinamento di una disposizione che dà rilievo, ai fini del reclutamento nel corpo militare, all’assenza di evidenze circa l’assunzione di alcool o droghe costituisce quindi un ineludibile canone di riferimento per l’amministrazione. Né il giudizio effettuato dall’Amministrazione appare affetto da manifesta abnormità, atteso che, come la Sezione ha avuto modo di osservare in passato, l’uso di sostanze stupefacenti altera l’equilibrio psichico, attenua l’esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare ed influisce negativamente sulla formazione e sul rendimento del militare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5358)".

Il carattere vincolato del provvedimento impugnato, siccome applicativo delle disposizioni suindicate, induce a prescindere dalla disamina delle altre censure, di ordine procedimentale e non, formulate dalla parte ricorrente, siccome insuscettibili di influire sul contenuto del primo.

La domanda di annullamento proposta con il ricorso ed i motivi aggiunti deve quindi essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giuste ragioni, attesa l’inerenza della controversia alla delicatissima e costituzionalmente sensibile materia del diritto al lavoro, per statuire la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2153/2009 e sui relativi motivi aggiunti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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