T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 10Interventi nel campo economico Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il ricorrente ha impugnato, oltre gli atti specificamente indicati in epigrafe, il decreto n. 18 del 22 ottobre 2010 del Presidente della Giunta regionale, adottato nella qualità di commissario ad acta per l’attuazione dei piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nella parte in cui il Presidio ospedaliero di Praia a Mare viene riconvertito e qualificato quale ospedale di distretto.

Secondo il ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per le ragioni indicate nel prosieguo.

2.- Si sono costituite in giudizio le parti intimate chiedendo il rigetto del ricorso.

3.- Il ricorso non è fondato.

3.1.- Prima di esaminare le singole censure appare opportuno rilevare che la Regione Calabria, con deliberazione della GR n. 845/2009, ha approvato il Piano di riqualificazione e razionalizzazione del SSR (Piano di rientro) e con successiva deliberazione della GR n. 908/2009 è stato approvato e sottoscritto l’accordo concluso tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180 della L. 30 dicembre 2004, n. 311. Il comma 5, dell’art. 7 di tale accordo prevede che "gli interventi individuati dal Piano allegato al presente Accordo sono vincolanti, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera b), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria". Analogamente, l’art. 2, comma 95, della L. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) dispone che "gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti anche legislativi e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro".

La vicenda in esame si inquadra, pertanto, in quella che è stata definita "normativa emergenziale", dettata da leggi finanziarie per il rientro di alcune Regioni dal notevole disavanzo di bilancio (TAR Lazio, Roma, sez. III, 30 novembre 2009, n. 10787), con la conseguenza che tale disciplina "speciale" ed emergenziale si sovrappone a quella ordinaria.

3.2.- Con un primo motivo si assume la violazione dell’art. 22 del D.L. n. 78 del 2009, nonché illegittimità per eccesso di potere. In particolare, si assume che la predetta disposizione, di cui viene riportato nel ricorso il contenuto per esteso, prevede che solo nel caso in cui la Regione non avesse approvato il piano di rientro il Consiglio dei ministri avrebbe potuto nominare il commissario.

La censura non è fondata.

L’art. 2, comma 83, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010", prevede che qualora dall’esito delle verifiche relative all’attuazione del piano di rientro emerga l’inadempienza della Regione, il Consiglio dei ministri, nell’esercizio di un potere sostitutivo "straordinario" previsto dall’articolo 120 della Costituzione, nomina il Presidente della regione commissario ad acta per l’intera durata del piano di rientro. La norma puntualizza che il "commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano".

La disciplina sopra riportata, che si inserisce in un più complesso quadro finalizzato chiaramente a rafforzare i poteri del commissario, è chiara nel consentire la nomina del commissario anche per l’attuazione del piano di rientro. Deve, pertanto, ritenersi che rientrava nei poteri del commissario, quali definiti dalla norma attributiva del potere, di adottare "tutti" quegli atti che, in una visione complessiva e unitaria, si imponevano per lo svolgimento di una azione amministrativa finalizzata alla riduzione della spesa sanitaria anche mediante un riorganizzazione più efficiente della rete ospedaliera. Ne consegue che spettava al commissario anche il potere di disporre la riconversione dell’ospedale di Praia .

3.3.- Il ricorrente lamenta, altresì, la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui prevede che debba essere assicurata, tra l’altro, la consultazione degli enti locali, come prescritto in particolare dal piano per la salute 2004/2206.

Il motivo non è fondato.

In primo luogo, deve rivelarsi come detto piano avesse validità solo per il periodo 2004/2006 e conseguentemente lo stesso non può essere assunto come parametro di validità degli atti impugnati.

In ogni caso, anche a volere prescindere da tale aspetto, gli atti impugnati si inseriscono nell’ambito di una legislazione emergenziale che prevede, al fine di attuare i cogenti interventi individuati dal piano di rientro, l’attribuzione di poteri di sostituzione "straordinaria" ad organi governativi con la conseguenza che è legittimo derogare a disposizioni, anche normative, che potrebbero ostacolare il rapido raggiungimento degli obiettivi programmati.

3.4.- Con gli altri motivi di ricorso si assume si assume la violazione dei livelli essenziali di assistenza, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto non si sarebbe tenuto conto del livello di efficienza che garantiva il presidio in esame e i costi recentemente sostenuti di ammodernamento e ristrutturazione. Inoltre, si osserva che "l’area Nord della Calabria è stata soggetta ad una eccessiva penalizzazione rispetto al Centro e al Sud", atteso che nell’ASP di Cosenza "sono stati riconvertiti nove presidi ospedalieri contro i quattro del centro ed i cinque del sud".

Le censure non sono fondate.

In relazione al primo aspetto sopra indicato deve rilevarsi come la relativa doglianza, a prescindere dalla sua inammissibilità per genericità, sia destituita di fondamento in quanto gli atti adottati, come risulta dalla documentazione versata in atti, assicurano comunque i livelli essenziali delle prestazioni. Si tenga conto, in particolare, che la riconversione del presidio di Praia a Mare prevede che il presidio stesso mantenga un punto di primo intervento funzionante in maniera ininterrotta.

Le altre censure sono generiche e comunque non idonee ad incidere sulla legittimità degli atti adottati. Risulta, infatti, che il commissario ha adottato i provvedimenti impugnati all’esito di una adeguata istruttoria ed ha agito nell’esercizio anche di poteri di natura tecnica di cui non è stato dimostrato, al fine di consentire un sindacato giurisdizionale coerente con le prerogative di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione, l’irragionevole esercizio. Il ricorrente ha, infatti, dedotto, nell’ambito dell’intero ricorso, censure volte ad dimostrare la opinabilità tecnica delle scelte effettuate ma non la loro contrarietà al principio di ragionevolezza.

3.5.- Con un ultimo motivo si assume la illegittimità degli atti per eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria non essendo stato dimostrato l’effettivo disavanzo di bilancio.

Il motivo non è fondato, in quanto risulta che tale disavanzo sussiste e lo stesso è adeguatamente provato dagli atti e documenti depositati in giudizio.

4.- La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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