Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-10-2011) 07-12-2011, n. 45899

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Bari in data 7 marzo 2011, con la quale, è stato accolto l’appello proposto dal p.m. avverso l’ordinanza del GIP in data 13 novembre 2010 con cui è stata applicata la misura cautelare della sospensione dai pubblici uffici per la durata di mesi due.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 273 c.p.p.;

Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. E) per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente censura la ricostruzione del ruolo avuto nella vicenda, così come riportato nell’ordinanza, sottolineando di non aver mai svolto le funzioni di presidente della Commissione di concorso, ma quella di Segretario.

Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentata truffa il ricorrente censura la rilevanza penale delle condotte a lui attribuite, nonostante lo stesso Tribunale riconosca che probabilmente lo stesso C. fosse rimasto all’oscuro della preventiva diffusione delle tracce stesse da parte di altro coindagato ( B.). Sostanzialmente il comportamento di rilevanza penale del C. consisterebbe nell’avallo dato alla procedura d’esame così come predisposta, organizzata ed eseguita dalla commissione, in particolare con riferimento alla formulazione delle tracce, di cui però non conosceva, sottolinea il ricorrente, la preventiva diffusione. Per quanto riguarda l’atra parte della condotta censurata dai giudici del riesame, relativa alla valutazione della prova orale della candidata T., sottolinea l’ambiguità degli elementi indiziari ritenuti sussistenti a suo carico; un significato univoco, infatti, non poteva essere attribuito al contenuto della conversazione in cui genericamente lo stesso C. formulava un giudizio "ecumenico" in relazione agli interessi che rispetto all’esito finale del concorso erano presenti ed erano stati tenuti in considerazione. In particolare censura la ricostruzione temporale effettuata dal TDL in relazione al susseguirsi delle telefonate e comunque l’equivocità del contenuto della conversazione se rapportata all’ignoranza della preventiva diffusione delle tracce. In ogni caso la presunta supervalutazione della prova della T., non potrebbe essere funzionale alla fattispecie contestata, in quanto la ragione individuata dal TDL, evitare le denunce all’a.g. paventate dalla D. S., sarebbe estranea al delitto ritenuto (tentata truffa aggravata). Con riferimento al delitto di falso in atto pubblico il ricorrente sottolinea come gli elementi acquisiti in base ai quali dedurre il coinvolgimento del C. nella fattispecie delittuosa sono equivoci ed insufficienti riferendosi, in particolare al contenuto di una conversazione telefonica tra P. e Ca. relativa all’indicazione concernente una presunta affermazione del C. relativa all’atteggiamento favorevole assunto da quest’ultimo nei confronti della concorrente T. per la valutazione della prova orale. b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e) in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c) ultima parte;

Il ricorrente deduce l’assenza del pericolo di recidivarla in ordine al reato di tentata truffa aggravata, unica ipotesi delittuosa tenuta presente per l’adozione della misura cautelare. Peraltro in ordine a tale fattispecie, la misura della pena massima edittale sarebbe inferiore al limite previsto per l’adozione della misura stessa;

c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 274 c.p.p.; Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. E) per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in tema di esigenze cautelari Il ricorrente contesta il ritenuto pericolo di commissioni di reati della stessa specie (tentata truffa) basato sulla contestazione del reato di interruzione di pubblico servizio, reato, che, in considerazione dei suoi limiti edittali, non è stato mai posto all’attenzione del TDL. Peraltro la possibilità di commettere ulteriori reati dello stesso tipo verrebbe esclusa dall’anno sabbatico richiesto ed ottenuto dal C., circostanza che preclude la possibilità di partecipare a Commissioni d’esame; la stessa durata della misura interdittiva, due mesi, cozzerebbe inoltre inevitabilmente con l’attuale condizione giuridica del C. stesso.

Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.

Mancano totalmente le esigenze cautelari. E’ pacifico che il C. ha chiesto e ottenuto di fruire di un anno sabbatico. E’ pacifico che la circostanza non gli consente di far parte di commissioni d’esame.

La brevità della misura interdittiva, la cui esecuzione coinciderebbe completamente con l’assenza dall’insegnamento universitario, elimina qualsiasi elemento di utilità in ordine alla sua applicazione. L’assorbente valutazione operata in ordine alla sussistenza delle esigente cautelari e che hanno portato a ritenere l’insussistenza dell’utilità dell’applicazione della misura medesima, assorbe ogni interesse in ordine alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di fronte ai quali, sarà la sede dibattimentale il luogo più opportuno per valutare in modo approfondito l’incidenza del ruolo svolto dal ricorrente rispetto al risultato cercato ed ottenuto, nonchè l’entità del reale coinvolgimento nella fattispecie contestata ai capi A) e B) della rubrica.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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