T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 55 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con permesso di costruire n. 128 del 21 dicembre 2004 il Comune di Casalnuovo di Napoli consentiva la realizzazione di una casa rurale, costituita da due corpi di fabbrica, con annesse pertinenze su un fondo (particella n. 283 fol 5 ubicata in Zona E Agricola) in favore del proprietario Clarelli Antonio e della coltivatrice Manna Maria.

In data 2 febbraio 2005 il fondo, previo frazionamento, veniva venduto a più acquirenti solidali, segnatamente I.A. ed altri..

In data 29 giugno 2005 L.P. acquistava le quote di R.A. e T.R.P. con atto notarile con il quale tutti i proprietari disponevano altresì che il bene fosse diviso in tre distinte quote: la prima, relativa al solo terreno (fol 5, particella 891) spettante a I.A., I.R.A., C.R., I.C. e I.F.; la seconda (costituita dal primo fabbricato in costruzione destinato a casa di abitazione al fol 5 particelle 892, sub 1 e 893 sub 1) spettante a L.P.; la terza (costituita dal secondo edificio in corso di costruzione e destinato a deposito insistente sulle particelle fol 5 nn. 894 sub 1, 895 sub 1 e 896 sub 1) spettante a Iorio Giovanni, E.L., C.S., O.A. e D.A.M.R..

In data 9 febbraio 2007, a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale ed in base a quanto relazionato dai tecnici comunali con nota n. 438 del 12 febbraio 2007, si accertava che rispetto al permesso di costruire n. 128/04 erano state realizzate opere in totale difformità. In particolare, il primo fabbricato, che secondo il progetto avrebbe dovuto essere di 116 mq di superficie con altezza massima di mt 4,15 e costituito da una piano interrato adibito a box auto e da un piano rialzato destinato ad abitazione con sovrastante sottotetto termico, aveva invece una sagoma e quindi una superficie reale di maggiore consistenza, così come anche il sottotetto; il secondo fabbricato, che, sempre da progetto, avrebbe dovuto avere una superficie di mq. 237 ed un’altezza di mt 4,15, diviso in tre unità, ciascuna composta da un piano interrato destinato a ricovero per veicoli agricoli, da un piano rialzato da utilizzare come deposito di prodotti e attrezzi agricoli e da un sottotetto termico, presentava le medesime difformità descritte per il primo fabbricato; inoltre, due unità erano state destinate ad uso abitativo ed erano effettivamente abitate.

Con ordinanza n. 74 del 14 dicembre 2007 il Comune di Casalnuovo di Napoli ingiungeva a I.A. ed altri. la demolizione delle opere accertate, in quanto realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 128 del 21 dicembre 2004.

Con successiva ordinanza n. 76 del 24 dicembre 2007 l’ordinanza n. 74 veniva revocata nei confronti di I.A., I.R.A., C.R., I.C. e I.F. (ossia i proprietari della prima quota in cui era stato diviso il bene immobile originario), in quanto già destinatari di ordinanza di demolizione n. 12 del 12 marzo 2007.

I provvedimenti di demolizione venivano impugnati innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso rubricato al n. 1451/08 R.G.

Dopo aver accertato la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, con verbale della Polizia Municipale n. 749/P.M. del 28 marzo 2008, il Comune di Casalnuovo di Napoli riteneva che le opere fossero state realizzate in totale difformità dal permesso di costruire, "avendo comportato la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione, con mutamento della destinazione d’uso implicante variazione degli standard urbanistici previsti dal D.M. del 2 aprile 1968, determinando di conseguenza un aumento del carico urbanistico". Con tale motivazione, con ordinanza n. 18 del 5 giugno 2006, il Comune, nell’annullare le precedenti ordinanze n. 74 e 76 del 2007, ingiungeva a R.A. ed altri. la demolizione integrale degli immobili realizzati in totale difformità del permesso di costruire.

Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale I.G., E.L. e L.P. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto l’incompetenza del dirigente ad adottare, in assenza di delega, provvedimenti di competenza del Sindaco, quale appunto l’ordine di demolizione di immobili abusivi.

Con la seconda censura è stata dedotta la carenza di motivazione, essendo mancata qualsiasi indicazione in riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione.

In terzo luogo vi sarebbero profili di carenza di istruttoria e di motivazione, dal momento che le opere difformi erano compatibili con la disciplina urbanistica del Comune di Casalnuovo di Napoli.

Con la quarta censura i ricorrenti hanno evidenziato di avere presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con conseguente sospensione del procedimento sanzionatorio di repressione dell’illecito edilizio.

Con il quinto motivo è stata ancora rilevata la mancata valutazione in ordine alla possibilità che la demolizione delle opere abusive potrebbe arrecare pregiudizio a quelle legittimamente realizzate, mentre con l’ultima censura è stato evidenziato che non si tratta di totale, ma più semplicemente di parziale difformità che esclude l’indefettibilità della demolizione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Casalnuovo di Napoli.

In data 16 dicembre 2008 con atto n. 46092 il dirigente del Comune di Casalnuovo di Napoli, sulla base del verbale n. 1675 del 12 settembre 2008 redatto dalla Polizia Municipale ed avente ad oggetto l’accertamento della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione n. 18 del 5 giugno 2008, procedeva all’acquisizione al patrimonio immobiliare dell’ente dei due copri di fabbrica e dell’area di sedime, più quella costituita dalla restante parte della particella (originaria) n. 823 del fol 5.

Tale atto veniva impugnato con motivi aggiunti notificati in data 27 febbraio 2009 e depositati il 20 marzo 2009.

I ricorrenti hanno lamentato la mancata esatta identificazione catastale dei beni da acquisire, delle pertinenze e dei proprietari; inoltre, è stata rilevata l’insufficienza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale di immobili abusivamente realizzati; infine, è stato evidenziato che il Comune non avrebbe potuto procedere all’acquisizione, avendo i ricorrenti presentato istanza di sanatoria n. 6271 in data 11 febbraio 2008.

Con atto n. 4291 del 30 gennaio 2009 la precedente ordinanza di acquisizione veniva rettificata dal Comune di Casalnuovo di Napoli, nel senso che veniva escluso ogni riferimento alla particella fol 5 n. 891 (ossia quella consistente nel solo terreno), ferma restando l’acquisizione dei due immobili e relative aree di sedime.

Tale atto veniva gravato con motivi aggiunti, notificati in data 9 marzo 2009 e depositati il 20 marzo 2009, contenenti gli stessi motivi di censura proposti con la precedente impugnazione.

Il Comune di Casalnuovo di Napoli ha depositato memoria difensiva e documentazione.

Intanto, con nota 34494 del 9 luglio 2009 il Comune di Casalnuovo di Napoli comunicava di avere archiviato il procedimento avente ad oggetto l’istanza di sanatoria, rilevando che a seguito dell’avvenuta acquisizione al patrimonio dell’ente, avvenuta con atto prot. n. 4291 del 30 gennaio 2009 e successiva trascrizione, gli istanti non erano più in possesso dei beni oggetto del permesso di costruire n. 128/04.

Con motivi aggiunti notificati in data 28 ottobre 2009 e depositati il 20 novembre 2009, i ricorrenti hanno impugnato anche tale ultimo atto, rilevando che non si sarebbe formata sull’istanza alcun silenzio diniego e che era mancata qualsiasi garanzia di partecipazione procedimentale; infine, il Comune non avrebbe potuto comunque procedere all’acquisizione degli immobili in pendenza della domanda di sanatoria, e i provvedimenti anche anteriori, avrebbero dovuto essere sostituiti, in caso di rigetto, da nuove determinazioni sanzionatorie.

All’udienza di discussione del 15 dicembre 2001, in vista della quale il Comune di Casalnuovo di Napoli depositava ulteriore documentazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Va innanzitutto respinto il primo motivo di impugnazione, dal momento che essendo l’ordine di demolizione un provvedimento adottato nell’esercizio del potere di vigilanza in materia edilizia con finalità di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, rientra pacificamente nella competenza del Dirigente ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 107, terzo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.A.R. Campania VIII Sezione 6 aprile 2011 n. 1941; T.A.R. Campania VI Sezione 8 marzo 2011 n. 1845).

E’ poi infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che, secondo pacifica giurisprudenza la demolizione di un’opera abusiva non richiede alcuna specifica motivazione, che è necessaria, invece, nei casi di contrarie determinazioni; l’ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è, quindi, sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività dell’opera stessa (Consiglio Stato IV Sezione, 12 aprile 2011 n. 2266).

Riguardo al terzo motivo va poi rilevato che rispetto alle specifiche deduzioni dell’Amministrazione comunale in merito alla contestata diversità rispetto al progetto originario della volumetria, sagoma e destinazione d’uso dei due edifici come accertato in seguito al sopralluogo del 9 febbraio 2007 ed alla relazione tecnica n. 438 del 12 febbraio 2007, nessun elemento di fatto o tecnico è stato addotto dai ricorrenti, con conseguente genericità della censura.

Nemmeno meritevole di accoglimento si rivela la quarta censura, dal momento che parte ricorrente non ha allegato, né comunque dimostrato di avere presentato istanza di sanatoria per le opere de quibus ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a tutto il 5 settembre 2008, data di notificazione del ricorso introduttivo.

Con riferimento alle due ultime censure, osserva il Collegio che l’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede che "sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile"; ebbene, nel caso di specie il Comune di Casalnuovo di Napoli ha accertato l’avvenuta realizzazione per entrambi gli edifici in progetto di volumi eccedenti quelli previsti, nonché diversità di sagoma e destinazione d’uso, tutti elementi integranti l’ipotesi di totale difformità che prevede come rimedio la sola demolizione integrale delle opere ai sensi dell’art. 33, primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non anche la meno severa fattispecie di cui all’art. 34, operante per il caso di difformità soltanto parziale.

Riguardo ai due atti di motivi aggiunti con cui sono stati impugnati gli atti di acquisizione al patrimonio comunale dei due edifici, va innanzitutto rilevato che il Comune di Casalnuovo di Napoli ha esattamente identificato sia i proprietari sia a livello catastale gli immobili da acquisire, offrendone altresì una puntuale descrizione; in secondo luogo, ai fini dell’acquisizione è sufficiente che vi sia stata inottemperanza all’ordine di demolizione, il suo accertamento e l’adozione di un atto da parte del Comune a cui faccia seguito nota di trascrizione, adempimenti tutti legittimante compiuti nel caso di specie.

Quanto all’istanza di sanatoria n. 6271 questa è stata presentata solo in data 11 febbraio 2009, in epoca successiva dunque rispetto all’acquisizione dei beni alla mano pubblica, quando cioè i ricorrenti non erano più proprietari delle opere da sanare e quindi legittimati alla proposizione della domanda. Al riguardo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui "il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria (cd. accertamento di conformità), ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è possibile solo quando l’opera realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda; per poter presentare la relativa domanda occorre peraltro avere la disponibilità dell’immobile che è stato realizzato in assenza dei necessari titoli abilitativi e per il quale viene chiesta la sanatoria; ne consegue che non risulta più legittimato a presentare una domanda di sanatoria per l’immobile realizzato abusivamente colui il quale, dopo la mancata esecuzione della pregressa ordinanza di demolizione, ha subito l’acquisizione di diritto al patrimonio del Comune dell’opera, con la conseguenza che di essa non può più disporre e l’ente locale non può procedere all’esame (ed all’eventuale accoglimento) della domanda; né nelle disposizioni che regolano il rilascio di una sanatoria edilizia, ai sensi dell’indicato art. 36, può trovare spazio una possibile revoca della già disposta acquisizione: il procedimento in tal senso previsto dall’art. 39 comma 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724 (e richiamato dall’art. 32, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326), secondo cui l’interessato ha diritto a ottenere l’annullamento del provvedimento di acquisizione e la cancellazione della relativa trascrizione presentando presso i competenti uffici un certificato dal quale risulti la presentazione dell’istanza di condono, deve considerarsi del tutto eccezionale e possibile nelle sole ipotesi di vero e proprio condono edilizio e nei limiti delle disposizioni che tali forme straordinarie di sanatoria hanno consentito" (T.A.R. Campania II Sezione, 3 maggio 2010 n. 2399).

Infine, con riguardo ai motivi aggiunti con cui è stata impugnata la nota recante l’archiviazione dell’istanza di sanatoria, va rilevato che il diniego di accoglimento è stato legittimamente motivato per ragioni di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti alla presentazione della domanda, in conseguenza dell’acquisizione al patrimonio comunale dei beni de quibus, così come rappresentato dal Comune.

Quanto alla violazione del principio di partecipazione procedimentale, nel rilevare che il mancato accoglimento ha costituito manifestazione di un potere vincolato, oltre che di mera verifica istruttoria dei presupposti di procedibilità dell’istanza, in ogni caso, i ricorrenti hanno potuto far valere le proprie ragioni in sede di amministrazione attiva attraverso la presentazione di un’istanza-diffida, puntualmente riscontrata dal Comune con la nota in questa sede impugnata.

Infine, non meritevole di accoglimento è l’ultima censura, dal momento che nessun ulteriore provvedimento avrebbe dovuto acquisire il Comune di Casalnuovo all’esito dell’istanza di sanatoria, essendo stata la stessa dichiarata inammissibile proprio perché si era ormai già perfezionato il procedimento sanzionatorio in danno dei ricorrenti con l’acquisizione dei beni al patrimonio comunale.

Le spese seguono la soccombenza con condanna dei ricorrenti in solido al relativo pagamento in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli nella misura di Euro2.000,00(Duemila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00(Duemila/00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Carlo D’Alessandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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