T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 49 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Afragola con Provv. n. 359 del 27 settembre 2004, n. 363 del 4 ottobre 2004 e n. 371 del 13 ottobre 2004 ordinava a B.C. e S.V. la demolizione di una sopraelevazione a primo piano e a secondo piano, composta dalle strutture portanti verticali e orizzontali in c.c.a., per una superficie di circa 170 mq per piano.

Avverso le predette ordinanze hanno proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale B.C. e S.V. chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento dei danni subiti nella misura di Euro5.000,00 (cinquemila/00).

A sostegno dell’impugnazione ha dedotto parte ricorrente la mancanza del parere della Sezione Urbanistica Regionale; con il secondo motivo ha poi rilevato di avere presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47 del 1985, meritevole di accoglimento, in quanto le opere, pur insistendo in zona edificata e di completamento, avrebbero comunque potuto essere sanate, essendo la zona di ubicazione ormai ampiamente urbanizzata. In terzo luogo, è stata lamentata la carenza di motivazione, dal momento che il Comune di Afragola si era limitato genericamente a rilevare la violazione di norme che regolano l’attività edilizia, mentre con la quarta censura è stata dedotta la mancata specifica indicazione delle ragioni di interesse pubblico all’abbattimento. Con il quinto motivo è stata rilevata la mancata specificazione delle opere da demolire, mentre con il sesto è stata dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento relativamente alle impugnate ordinanze; con l’ultima censura è stato rilevato che l’amministrazione resistente non avrebbe potuto ingiungere alla parte ricorrente la demolizione, essendovi stata la presentazione di un’istanza di sanatoria non ancora evasa.

Intanto, con Provv. n. 109 del 2005 U.T. del 20 maggio 2005, il Comune di Afragola ha proceduto all’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto, previo accertamento di inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione.

Con motivi aggiunti depositati il 23 settembre 200, i ricorrenti hanno impugnato tale ultimo provvedimento, riproponendo le prime censure del ricorso introduttivo, con la sola differenza che la carenza di motivazione ha riguardato l’atto impugnato e non più le ordinanze di demolizione.

Il Comune di Afragola non si è costituito in giudizio.

In data 16 novembre 2011 parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale. All’udienza del 22 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso ed i motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento.

Osserva preliminarmente il Collegio che parte ricorrente, né in occasione del ricorso introduttivo, né con i motivi aggiunti ha depositato documentazione volta a dimostrare l’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per le opere de quibus.

Ne discende quindi l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti fondati sul presupposto indimostrato di avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria di cui al richiamato art. 36.

Relativamente agli altri motivi, rileva il Collegio che le impugnate ordinanze di demolizione risultano adeguatamente motivate, in quanto tutte rappresentano la natura abusiva delle opere, non occorrendo specifiche ulteriori ragioni giustificative, in considerazione della natura vincolata del potere esercitato; inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, l’adozione dell’ingiunzione di demolizione non richiede né la previa comunicazione di avvio del procedimento, né il parere della Sezione Urbanistica Regionale (T.A.R. Campania Sezione II, 29 giugno 2007 n. 6394).

Quanto, infine, ai motivi aggiunti con cui è stato impugnato l’atto di acquisizione al patrimonio comunale per carenza di motivazione, osserva il Collegio che, in considerazione della natura sostanzialmente vincolata dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non si ritiene necessaria una specifica motivazione a sostegno della misura adottata. In particolare, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive è atto dovuto, senza alcun contenuto discrezionale, avente natura meramente dichiarativa, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza e del decorso del termine di legge fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, che opera automaticamente con riguardo non solo all’opera abusiva e all’area di sedime, ma anche alle pertinenze. Ne consegue che l’acquisizione è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’abusività e dell’accertata inottemperanza, essendo in re ipsa l’interesse pubblico all’adozione della misura, risultando soltanto necessario che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche, come avvenuto nel caso di specie (T.A.R. Campania Napoli, Sezione II, 14 febbraio 2011, n. 928).

Il ricorso deve pertanto essere respinto, così come deve essere dichiarata infondata la domanda risarcitoria.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara infondata la domanda risarcitoria. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Carlo D’Alessandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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