Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 07-12-2011, n. 45725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza dell’8 luglio 2010, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 29 settembre 2009, con cui l’imputato era stato condannato, per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a) e b), per avere abusivamente riprodotto, duplicato e posto in commercio numerosi supporti magnetici contenenti opere tutelate dal diritto d’autore, prive del prescritto contrassegno Siae.

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, e deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a) e b), art. 125, comma 3, e art. 530 c.p.p., comma 2, sul rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione il fatto che il materiale era stato riprodotto esclusivamente per uso personale, legato alla professione di cantante lirico svolta dallo stesso imputato.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile.

L’imputato non nega di aver provveduto personalmente alla riproduzione di CD e DVD, limitandosi a lamentare che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che tale materiale era stato riprodotto esclusivamente per uso personale, legato alla professione di cantante lirico, e non era destinato alla vendita.

Si tratta, all’evidenza, di mere asserzioni attraverso le quali il ricorrente tenta di proporre una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. E ciò, a fronte di una motivazione che appare circostanziata e logicamente corretta sul punto, laddove, dopo aver premesso che l’imputato era stato sorpreso nell’atto di vendere a terzi CD e DVD contraffatti, precisa che la destinazione alla vendita dei supporti sequestrati a seguito della successiva perquisizione domiciliare emerge sia dal numero elevato degli stessi, sia dalla mancanza di qualunque giustificazione, all’atto del sequestro, circa il possesso di tali supporti, nonchè di copertine fotocopiate e di strumenti tecnici utilizzabili per la duplicazione.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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