T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 11

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-Constatato che l’evidente infondatezza nel merito del ricorso consente di non prendere in esame le pur significative eccezioni preliminari sollevate dalle parti intimate,

-Rilevato che risulta infondato il primo motivo con il quale la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto non le è stata data la comunicazione di avvio del procedimento, nonostante da tempo avesse segnalato all’amministrazione comunale le irregolarità commesse dalla confinante. La giurisprudenza è, infatti, concorde nel ritenere che non vi è identità tra le posizioni di coloro che sono legittimati ad impugnare il provvedimento finale, quelle di coloro che possono intervenire nel procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2185) ovvero quelle di coloro che hanno titolo a ricevere l’avviso del procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 1999, n. 1197).In materia edilizia, il vicino può intervenire nel corso del relativo procedimento e può impugnare il provvedimento che ritenga illegittimo, ma non ha titolo a ricevere l’avviso dell’avvio del procedimento he per questi casi non è previsto da alcuna norma e che comunque non lo riguarda direttamente, in quanto ciò comporterebbe un aggravio del procedimento stesso, in palese violazione dei principi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 1999, n. 1197; 14 marzo 2002, n. 1533; 18 aprile 2005, n. 1773; Tar Liguria, 10 luglio 2009, n. 1736).

-Considerato che non appaiono meritevoli di favorevole scrutinio nemmeno il secondo ed il terzo motivo coi quali è stata censurata la motivazione del provvedimento impugnato laddove si afferma che "presumibilmente le opere in oggetto" (il piccolo vano in muratura) "potrebbero essere state realizzate anch’esse in data anteriore all’ 1.9.1967 fuori del centro abitato laddove all’epoca non era richiesta la concessione edilizia" ed è stato rilevato che comunque, ai sensi dell’art. 31 L. 17 agosto 1942, n. 1150, le opere avrebbero dovuto essere assistite dalla concessione edilizia. Infatti, dalla lettura della documentazione esibita dalle parti (atti di compravendita, perizie giurate, autocertificazioni, aereofotogrammetria dell’anno 2002, verbali di accertamento dei vigili urbani etc.) emerge chiaramente che gli Uffici comunali, pur avendo posto in essere tutte le possibili indagini, anche a causa del lungo tempo trascorso (circa quaranta anni), non hanno potuto stabilire con certezza quale sia stato l’anno in cui il manufatto è stato realizzato, con la conseguenza che sono stati nella necessità di ritenere attendibili (anche non pienamente provate) le argomentazioni della proprietaria delle opere e, pertanto, di disporre l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato solo nel 2008 su sollecitazione della ricorrente; nè la ricorrente può essere seguita laddove sembra sostenere che la licenza edilizia sarebbe stata necessaria anche se le opere fossero state realizzate prima dell’entrata in vigore della L. 6 agosto 1946, n. 765 in quanto, come è noto, l’obbligo di richiedere la licenza edilizia (ora permesso di costruire) per realizzare nuove edificazioni è stato introdotto dall’art. 31, legge urbanistica n. 1150 del 942 esclusivamente per gli immobili situati nei centri urbani e solo a seguito dell’approvazione della c.d. legge ponte lo stesso è stato esteso all’intero territorio comunale (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI 15 settembre 2010 n. 17416); d’altra parte, la ricorrente non ha per nulla tentato di dimostrare che le opere in questione fossero all’epoca della costruzione interne al centro urbano.

-Osservato peraltro che comunque l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso anche se l’Amministrazione avesse optato per la ricostruzione degli avvenimenti fornita dalla parte ricorrente ed avesse comunque ritenuto necessaria la licenza edilizia, in quanto, se è vero che l’esercizio del potere sanzionatorio amministrativo non è soggetto a prescrizione o decadenza, per cui l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, senza che il ritardo nell’adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate, è altrettanto vero che l’ordine di demolizione di opere abusive deve essere suffragato da adeguata motivazione se è trascorso un lungo torno di tempo dall’epoca cui risale l’abuso stesso, tale da ingenerare un affidamento del privato circa il mancato esercizio del potere sanzionatorio (Cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II 4 aprile 2011 n. 626, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV 15 febbraio 2011 n. 972 e sez. II 14 febbraio 2011 n. 925); orbene, la stessa parte ricorrente riconosce che le opere in questione risalgono al più tardi "all’inizio degli anno 90" (pag, 1 del ricorso) e, pertanto, quantomeno a più di venti anni addietro; né la ricorrente ha in qualche modo lasciato intendere quale, a suo avviso, avrebbe potuto essere la motivazione di un provvedimento sanzionatorio adottato dopo tanto tempo ed i relazione ad una costruzione di modestissime dimensioni.

-Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere respinto con equa compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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