Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2011) 07-12-2011, n. 45723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 13 ottobre 2010, il Tribunale di Novara ha condannato l’imputato alla pena di Euro 6000,00 di ammenda, per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), perchè si era reso responsabile della preparazione e detenzione finalizzata alla vendita di involtini di pollo contaminati da germi del genere salmonella e, dunque, nocivi per la salute.

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, e deducendo, con unico motivo di gravame, la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che la stessa si basa sulle dichiarazioni dei testi C., S., G. e T. "(tutti sentiti all’ud. del 13/10/2009 ed il primo risentito anche all’ud. 16/6/2010)", suffragate alla documentazione prodotta dal pubblico ministero. Rileva la difesa che in realtà i testi S., G. e T. non sono mai stati escussi nel corso del procedimento penale, mentre il testi C. è stato sentito un’unica volta all’udienza del 16 giugno 2010; con la conseguenza che la penale responsabilità dell’imputato sarebbe stata basata su dichiarazioni mai rese nel procedimento.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va preliminarmente rilevato che, dai verbali delle udienze del giudizio di fronte al Tribunale risulta che effettivamente i testi S., G. e T. non sono mai stati escussi nel corso del procedimento penale, mentre il testi C. è stato sentito un’unica volta all’udienza del 16 giugno 2010. Risulta, altresì, che, oltre al teste C., sono stati sentiti i testi V. e R., sempre relativamente ai controlli effettuati sul prodotto alimentare. Appare, dunque, evidente l’errore commesso dal giudice nell’indicazione dei testimoni escussi e delle udienze.

Dalla lettura della motivazione della sentenza, circa la sussistenza del reato emerge, però, la sostanziale irrilevanza di tale errore.

Infatti, al di là della scorretta indicazione dei nominativi di alcuni dei testimoni, le circostanze riferite nell’esame testimoniale e desumibili dal complesso del compendio probatorio sono correttamente riportate nella sentenza, laddove il Tribunale riferisce che: a) nel corso di accertamenti a campione sulle merci, in particolare il 3 ottobre 2006, era stata riscontrata, su alcuni involtini di pollo, la presenza di germi di salmonella, come indicato nel rapporto di prova in atti; b) la ditta era stata classificata ad "alto rischio igienico", secondo i criteri della Direzione di sanità pubblica regionale e, pertanto, era sottoposta a periodicità di controllo più elevata del consueto, nonchè ad un rigido protocollo di autocontrollo; c) quanto alle doglianze dell’imputato circa la non pericolosità dei germi di salmonella per la salute e l’impossibilità di totale elisione del rischio di contaminazione, le deposizioni dei testimoni hanno dimostrato che nel caso di specie l’azienda non riuscì ad adeguarsi immediatamente allo standard qualitativo richiesto dalla Asl e si mostrò carente nell’adeguarsi alla raccomandazione di verificare con maggiore attenzione la provenienza e la qualità delle materie prime; d) ne deriva che l’imputato non fece quanto in proprio potere per elidere al massimo grado il rischio della contaminazione da salmonella, violando colposamente le norme in materia di igiene.

Deve, in conclusione, rilevarsi che le ragioni a sostegno della condanna dell’imputato risultano fondate sul complesso del quadro probatorio, ivi comprese le dichiarazioni dei testi sentiti, quale emerge dall’esame degli atti del giudizio di primo grado, a nulla rilevando il mero errore del giudice nell’indicazione di alcuni nominativi. E ciò, a prescindere dall’ulteriore considerazione che tale quadro probatorio non è stato sostanzialmente contestato dallo stesso imputato, il quale si è limitato a rilevare gli errori di carattere formale di cui sopra.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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