T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 10 Notifica a mezzo del servizio postale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnato, con il ricorso in esame, il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Comune di Perito (SA), a conclusione del relativo procedimento di gara, dell’appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione, adeguamento e completamento delle reti idrica e fognaria nonché la realizzazione dell’impianto di depurazione alla frazione Ostigliano di Perito (SA).

In particolare, la società ricorrente, collocatasi in seconda posizione nella relativa graduatoria,

espone che il progetto esecutivo posto a base di gara presentava alcuni elementi di criticità, così illustrati:

– poiché, nelle intenzioni di progetto, la rete fognaria avrebbe dovuto raccogliere sia le acque piovane che quelle nere di scarico, mentre i collettori e l’impianto di sollevamento sarebbero stati destinati alla raccolta delle sole acque nere di scarico, sorgeva la necessità di prevedere un sistema atto a separare i due tipi di acque, altrimenti sia i collettori che l’impianto di sollevamento sarebbero risultati sottodimensionati;

– dal rilievo che precede deriva, in conseguenza, il sottodimensionamento delle pompe costituenti l’impianto di sollevamento dei liquami provenienti dal capoluogo;

– è infine individuabile un errore nella traduzione in sezione trasversale del piano quotato dell’area dell’impianto di depurazione, per cui viene riportato un dislivello di soli 5 m. invece di 25 mt..

Tanto premesso, la società ricorrente deduce che l’A.T.I. aggiudicataria ha proposto un progetto "irrealizzabile in fatto", non avendo rilevato la discrasia tra le quote altimetriche indicate e quelle reali né adottato alcun accorgimento utile a separare le acque miste delle fognature esistenti dalle acque nere, intervento indispensabile per il funzionamento dell’opera complessiva.

Lamenta altresì la parte ricorrente che, nonostante le evidenziate carenze del progetto presentato dall’A.T.I. aggiudicataria, questa ha conseguito il punteggio massimo attribuibile in relazione ai criteri discrezionali affidati alla valutazione della commissione, i cui risultati ne risultano quindi manifestamente inficiati nella loro attendibilità.

Invero, aggiunge la parte ricorrente, la commissione di gara non avrebbe dovuto assegnare alcun punteggio all’offerta dell’A.T.I. aggiudicataria in corrispondenza della voce "varianti e miglioramenti tecnici relativi a funzionalità dell’impianto di depurazione e delle reti idriche e fognarie esistenti e di progetto", con il risultato che la stessa non avrebbe raggiunto la soglia minima richiesta dal disciplinare di gara (50 punti) per accedere alla fase successiva della procedura competitiva.

Conclude la parte ricorrente osservando che sia che il bando che il disciplinare di gara non solo davano la possibilità di introdurre "proposte di varianti migliorative", ma ponevano tali proposte tra gli elementi di valutazione discrezionale.

Il difensore del Comune di Perito, oltre ad opporsi all’accoglimento del ricorso del quale deduce l’infondatezza, ne eccepisce altresì l’irricevibilità, dal momento che la nota prot. n. 178, con la quale il R.U.P. informava la società ricorrente dell’intervenuta aggiudicazione dell’appalto a favore dell’A.T.I. controinteressata, è stata comunicata alla stessa il 14.1.2010, per cui il termine ultimo per proporre impugnazione coincideva con il 15.3.2010, mentre il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario solo in data 16.3.2010.

Identica eccezione è stata articolata dal difensore dell’A.T.I. aggiudicataria.

I difensori delle parti resistenti hanno anche eccepito l’inammissibilità del ricorso, dal momento che, rivolgendosi le censure avverso il progetto esecutivo elaborato dalla stazione appaltante, avrebbe dovuto essere impugnata la relativa deliberazione approvativa.

Con memoria del 12.3.2011, il difensore del Comune di Perito ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un ulteriore profilo, non essendo stata impugnata la determina n. 6 dell’11.1.2010, recante l’aggiudicazione definitiva dell’appalto oggetto di controversia.

Con ordinanza n. 632 del 7.4.2011, il Tribunale ha disposto, nelle forme della C.T.U., adempimenti istruttori, chiedendo in particolare al consulente nominato di dire "se la tesi di parte ricorrente, secondo cui il progetto proposto dall’A.T.I. aggiudicataria sarebbe "irrealizzabile in fatto" e comunque non in linea con le finalità che la stazione appaltante intendeva perseguire (con particolare riferimento alla separazione delle acque piovane da quelle di scarico), sia fondata, se le imperfezioni progettuali eventualmente riscontrate nel progetto proposto dall’A.T.I. aggiudicataria siano riconducibili al progetto esecutivo posto a base di gara dalla stazione appaltante, se gli eventuali difetti del progetto esecutivo posto a base di gara fossero rilevabili dalle imprese concorrenti e se fossero emendabili mediante la presentazione di proposte migliorative, se siano ravvisabili elementi di palese incoerenza tra i difetti eventualmente riscontrati nel suddetto progetto e la valutazione datane dalla commissione di gara, se il progetto proposto dall’A.T.I. aggiudicataria sia stato realizzato e se esso consenta il raggiungimento dei fini perseguiti dall’amministrazione intimata mediante l’affidamento dell’appalto di cui si tratta".

La relazione redatta dal C.T.U., ing. G.S., al termine delle operazioni peritali è stata depositata, unitamente alla pertinente documentazione, in data 31.10.2011, nel rispetto dei termini fissati.

Tanto premesso in punto di fatto, deve esaminarsi, prima di esaminare il contenuto delle censure attoree, l’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dalla parti resistenti.

Ebbene, essa non è meritevole di accoglimento.

L’eccezione de qua si fonda invero sul presupposto che il ricorso sia stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario solo in data 16.3.2010: tale presupposto, tuttavia, è smentito, in primo luogo, dal fatto che il timbro apposto sull’ultima pagina della copia del ricorso depositata dalla parte controinteressata (in allegato alla memoria del 12.7.2010) non indica la data della consegna all’ufficiale giudiziario del ricorso stesso ad opera della parte ricorrente, ma quella (16.3.2010) della sua spedizione a mezzo posta da parte dell’organo notificante.

In secondo luogo, la parte ricorrente ha depositato, in data 12.7.2010, il certificato dell’Ufficio Unico di Notificazione presso la Corte di Appello di Napoli del 23.4.2010, dal quale risulta che la consegna allo stesso del ricorso, al fine di procedere alla relativa notifica, è avvenuta in data 15.3.2010.

Ebbene, è sufficiente richiamare l’indirizzo interpretativo secondo cui "la notifica del ricorso spedito a mezzo posta deve intendersi perfezionata per il notificante alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario" (cfr., tra le più recenti, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 8 novembre 2010, n. 33262), per concludere nel senso della tempestività dell’attivazione, da parte della società ricorrente, del procedimento notificatorio concernente il ricorso in esame.

Infondata, altresì, è l’eccezione di inammissibilità del ricorso incentrata sulla mancata impugnazione della deliberazione approvativa del progetto esecutivo elaborato dalla stazione appaltante, avverso il quale – sottolineano le parti resistenti – si rivolgono le doglianze attoree.

Invero, le censure articolate in ricorso, pur muovendo dalla presenza di profili di criticità nel progetto esecutivo posto dalla stazione appaltante a base della gara espletata, si propongono di dimostrare l’assenza, nell’offerta dell’A.T.I. aggiudicataria, di elementi migliorativi atti a superare le carenze inficianti il suddetto progetto: pertanto, a prescindere da ogni considerazione concernente la fondatezza delle censure medesime (e quindi la stessa possibilità, tecnica e giuridica, di superare le ipotizzate carenze del progetto esecutivo a base di gara mediante l’esercizio della facoltà dei concorrenti, contemplata dalla lex specialis, di proporre soluzioni migliorative, sulla quale si dirà infra), attinente al merito delle censure prospettate, deve escludersi la configurabilità, a carico della parte ricorrente, dell’onere di impugnazione della delibera approvativa del suddetto progetto (di cui peraltro non vengono indicati gli estremi), dal cui mancato assolvimento viene fatta discendere l’inammissibilità del presente gravame.

Infondata, per concludere, è l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, articolata dal difensore del Comune di Perito sul presupposto della mancata impugnazione della determina n. 6 dell’11.1.2010, recante l’aggiudicazione definitiva dell’appalto oggetto di controversia.

Invero, pur formalmente rivolgendosi la domanda di annullamento avverso la nota di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in discorso, le censure attoree sono dirette ad evidenziare i profili di asserita illegittimità del provvedimento suindicato (cfr., nel senso della necessità di una lettura non formalistica dell’oggetto della domanda, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 5 novembre 2007, n. 10852: "l’oggetto del gravame non deve essere individuato avendo riguardo formalisticamente all’epigrafe del ricorso o alle sue conclusioni. Occorre, infatti, fare riferimento a criteri sostanziali e non a mere prospettazione formali, ricercando l’effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal contesto dello stesso ricorso e da ogni altro elemento utile, ancorché l’atto impugnato sia stato indicato in modo non preciso od erroneo").

Venendo adesso ai profili di merito della controversia, ed atteso il contenuto squisitamente tecnico delle censure formulate dalla parte ricorrente, è d’uopo far precedere, all’analisi delle stesse ed alla verifica della loro eventuale fondatezza, una sintesi delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, così come enucleabili sulla scorta della relazione depositata dal C.T.U., ing. G.S..

Ebbene, iniziando dalle finalità dell’intervento oggetto di appalto, così come desumibili dal progetto esecutivo posto a base di gara, il C.T.U. lo identifica nell’"ammodernamento della rete idrica e fognaria esistente di Perito capoluogo e della frazione di Ostigliano": in particolare, "con specifico riferimento alla rete fognaria, il progetto prevede, per ciascuno dei centri urbani, la separazione delle acque piovane dalle acque nere e la realizzazione di un impianto di depurazione per il trattamento specifico delle acque di prima pioggia e delle acque di origine domestica".

Di non secondario interesse, ai fini della controversia, è poi l’illustrazione delle criticità rilevate nel corso della C.T.U. ed inerenti al suddetto progetto.

Le stesse sono così individuate dal consulente del Tribunale:

– "il progetto esecutivo prevede reti separate in corrispondenza dei due centri urbani; da questi è quindi prevista la realizzazione di un collettore principale (uno per centro urbano) nel quale verranno convogliate congiuntamente le acque di origine meteorica e le acque nere. A monte dei citati collettori si rende quindi necessario, per il buon funzionamento idraulico della rete, la predisposizione di idonei scolmatori di piena la cui funzione è quella di derivare la portata in eccesso rispetto a quella da destinare all’impianto. In alternativa andava comunque prevista la presenza di uno scolmatore di piena a valle dei citati collettori sia per la frazione Ostigliano che per Perito capoluogo, al fine di destinare all’impianto di depurazione esclusivamente le prime acque di pioggia più le acque di origine domestica. Tale regolazione è necessaria specificatamente per il collettore in arrivo da Perito al fine di garantire il buon funzionamento idraulico delle pompe costituenti l’impianto di sollevamento".

In relazione a tale punto, nel replicare ai rilievi fatti dal C.T.P. dell’A.T.I. controinteressata ing. M.C. (a seguito della ricezione dello schema di relazione), il C.T.U., dopo aver evidenziato che "la relazione tecnica generale (tavola n. 56) del progetto esecutivo, al paragrafo "rete fognaria esistente", afferma che per Perito capoluogo "si è in presenza di un sistema tipo misto che raccoglie sia le acque piovane che le acque provenienti dalle abitazioni" e che al paragrafo "impianto di depurazione" della medesima relazione, al terzo capoverso, è specificato che "i due collettori raccolgono le sole acque nere e le prime acque di pioggia", precisa quanto segue: "attesa l’impossibilità connessa con una separazione tra acque meteoriche e acque nere al termine o comunque prima dei collettori citati, è chiaro che scopo dell’impianto di depurazione è il trattamento congiunto delle acque di prima pioggia e delle acque domestiche. A tal riguardo si specifica inoltre che è presente un manufatto di sfioro interno all’impianto di depurazione destinato a sfiorare la portata in eccesso rispetto al valore da destinare al trattamento".

Sempre in merito a tale aspetto, il C.T.U., dopo aver richiamato le osservazioni del citato C.T.P. circa l’esistenza di uno scolmatore di piena presso la casa comunale di Perito, come verificato in sede di operazioni peritali, rileva che "la presenza di tale scolmatore non garantisce una portata al termine del collettore principale in arrivo da Perito e a servizio dell’impianto di depurazione corrispondente alla somma delle prime acque di pioggia e delle acque nere": in ogni caso, "volendo considerare tale manufatto, in sede di offerta migliorativa doveva allora essere portato in conto nei calcoli idraulici per la valutazione dell’aliquota in eccesso rispetto a quella da destinare all’impianto".

Ancora in relazione a tale decisivo profilo, il C.T.U., nel replicare alle ulteriori osservazioni del citato C.T.P. intese ad evidenziare che "nel progetto esecutivo, le pompe in dotazione all’impianto di sollevamento a servizio del collettore di Perito capoluogo sono tali da poter sollevare anche la commistione delle acque di prima pioggia e quelle reflue urbane" e che "l’impianto di sollevamento potrà (e dovrà, secondo gli intenti del progetto esecutivo richiamati in precedenza) sollevare una portata risultato della commistione della componente nera e della corrispondente di prima pioggia", rileva che "l’impianto di sollevamento andava dimensionato dal punto di vista idraulico con un valore della portata di progetto funzione della somma della componente nera e della corrispondente di prima pioggia. La somma delle due citate aliquote non va confusa con una portata di punta assunta pari a 5Qmn in offerta migliorativa, rappresentativa di un valore di picco. In aggiunta è da dire che l’assenza di manufatti di sfioro, tesi a garantire una portata somma delle acque di prima pioggia e delle acque nere all’impianto di depurazione, incide negativamente (in termine di percentuale di diluizione) sulle caratteristiche del refluo da trattare all’impianto di depurazione, poiché ad esso giungerebbe invece la commistione delle acque di origine meteorica (e non soltanto delle prime acque di pioggia) e delle acque nere".

Sempre al fine di replicare ai rilievi del menzionato C.T.P., laddove afferma che "il progetto esecutivo non prevede il trattamento specifico delle acque di prima pioggia" e che "il progetto esecutivo nella relazione generale (elaborato tav. 56), relativamente al paragrafo impianto di depurazione, quando descrive l’articolazione della linea acque dell’impianto, precisa: "manufatto di sfioro interrato delle acque di pioggia, dal quale escono due collettori, uno che alimenta l’impianto di depurazione, l’altro che convoglia le acque di pioggia in eccesso (Q>5 Qm) al ricettore finale", il C.T.U. ribadisce che "i collettori provenienti da Perito ed Ostigliano dovranno convogliare congiuntamente – secondo gli intenti del progetto esecutivo – le acque di prima pioggia e le acque nere, ragion per cui all’impianto di depurazione dovrà giungere una portata con tali caratteristiche. Il manufatto di sfioro è necessario a monte o comunque lungo i collettori in esame, perché è stato specificato nel progetto esecutivo che scopo dei collettori principali è il convogliamento delle acque di prima pioggia e delle acque nere. La presenza di un manufatto di sfioro interno al depuratore non assolve a questa specifica funzione ma solo quella di regolare la portata da destinare ai trattamenti depurativi".

Nel replicare invece, in relazione alla citata questione, alle osservazioni fatte dai C.T.P. del Comune di Perito ing. G.O. ed ing. A.G. nella loro relazione, laddove viene evidenziato che "esistono anche tratti di acque miste provviste già di manufatti scolmatori’, il C.T.U., dopo avere ancora una volta richiamato "il paragrafo ”impianto di depurazione” della relazione generale (tav. n. 56) appartenente al progetto esecutivo posto a base di gara, laddove al terzo capoverso è chiaramente specificato che i collettori in arrivo da Perito capoluogo e Ostigliano convogliano congiuntamente sia le acque nere che le acque di prima pioggia", evidenzia come non vi sia "alcun dubbio sulla necessità di scolmatori per derivare le portate in eccesso rispetto a quella corrispondente da destinare all’impianto di depurazione. Tali scolmatori, se già presenti, andavano considerati e tenuti in conto nei calcoli idraulici. In sintesi, la presenza di uno o più scolmatori già esistenti non garantisce di fatto una portata all’impianto di depurazione, pari alla somma della componente nera e della componente di prima pioggia".

– "il progetto dell’impianto di sollevamento è stato redatto con specifico riferimento alle sole portate nere, demandando al sovradimensionamento della stazione di sollevamento la possibilità di sollevare portate maggiori, intese come somma della componente nera più la corrispondente di origine meteorica";

– "nella tavola di inquadramento n. 23 dell’impianto di depurazione, ove viene riportato il piano quotato della zona dove va ad allocarsi l’impianto stesso, si trovano riportate delle linee di sezione corrispondenti a sezioni trasversali riportate sulla stessa tavola; orbene non esiste corrispondenza di rappresentazione tra tali linee di sezione riportate sul piano quotato e le sezioni trasversali stesse. Tale discrasia è rilevabile mettendo a confronto ciascuna delle sezioni trasversali con le corrispondenti linee di sezione riportate sul piano quotato. Si precisa infine che l’impianto di depurazione è inquadrato dal punto di vista altimetrico tra le quote 125 m s.l.m. e 150 m s.l.m.(vedi allegati grafici, grafici progetto esecutivo)".

Il C.T.U. si sofferma quindi, coerentemente con il quesito ricevuto, sull’analisi dell’offerta migliorativa presentata dall’A.T.I. aggiudicataria, evidenziando che:

– "con rifermento specifico al punto A.0.1 della Relazione descrittiva di cui al punto b2) è da precisare che il piazzale dell’impianto cosi come previsto dal progetto esecutivo non è compreso tra le quote 140 e 145 m s.l.m.. Sarebbe stato più corretto specificare direttamente la convenienza nel limitare la sua estensione in pianta con l’indubbio vantaggio di diminuire l’altezza delle palificate da un lato e prevedere un’area a verde dall’altro";

– "con riferimento al punto A.0.8 della Relazione descrittiva di cui al punto b2), se da un lato è senza dubbio lodevole prevedere la localizzazione dei diversi corpi costituenti l’impianto di depurazione in corrispondenza dei suoli preesistenti e non sui riporti (evitando pericolosi problemi connessi con l’insorgenza di cedimenti differenziali), dall’altro è da rilevare che le sezioni rappresentative sono prive di quote, dimensioni ed ogni altro elemento che consenta la corretta individuazione altimetrica, in virtù delle variazioni al progetto esecutivo descritte dall’ATI vincitrice della gara";

– "l’offerta migliorativa prevede tra i vari materiali costituenti le tubazioni della rete fognaria, l’impiego di tubi in PEAD A.M.R. (punto b1 Relazione di cui al punto b4 pag. 4). La mancanza di profili longitudinali recanti nello specifico le lunghezze da associare a ciascun tipo di materiale costituente le tubazioni, destinando tale specifica in maniera del tutto sommaria (vedi punto 3.1. Relazione di cui al punto b2 pag. 13 sotto la voce Migliorie), rende di fatto del tutto approssimativo l’individuazione delle quantità per ogni tipo di tubazione";

– in relazione a tale profilo il C.T.U. ha altresì rilevato, sulla scorta dell’analisi dello stato dei luoghi e delle opere realizzate, "una difformità tra quanto previsto nell’offerta migliorativa e quanto invece constatato sui luoghi con le parti. In particolare risulta l’impiego di tubazione PEAD tipo Magnum non previsto in offerta";

– "poiché il progetto esecutivo prevede la realizzazione di reti fognarie separate per i centri urbani di Perito capoluogo e frazione Ostigliano e poiché è previsto il trattamento specifico delle acque di prima pioggia e delle acque di origine domestica per mezzo di un impianto di depurazione, sorge la necessità di intercettare le portate in eccesso con uno scolmatore di piena. Dall’esame dell’offerta tecnica dell’ATI Sudapppalti-Dervit si rileva l’assenza di scolmatori nelle zone della rete cosi come precedentemente specificato, non emendando quindi il progetto esecutivo, anch’esso mancante di tale manufatto lungo la rete";

– "il progetto dell’impianto di sollevamento è stato ripreso tal quale dal progetto esecutivo prevedendo quindi per portata di progetto la solo componente nera, demandando al sovradimensionamento delle pompe la possibilità di sollevare portate maggiori".

In relazione a tale questione il C.T.U., nel precisare che "a seguito dei sopralluoghi espletati in alcune zone presso la frazione Ostigliano, è stata rilevata l’esistenza di due condotte: una per le acque bianche e una per le acque nere" e che "per Perito capoluogo si è appurato a seguito di sopralluogo limitatamente alle zone osservate che i condotti fognari sono di fatto misti ed altresì è stata rilevata la presenza di uno scolmatore", ha precisato che "tuttavia la presenza di tale scolmatore e la verifica a campione espletata non può far asserire implicitamente che tutto il capoluogo dispone di scolmatori utili per l’allontanamento delle portate eccedenti l’aliquota di prima pioggia".

Sempre in relazione a tale punto il C.T.U., nel replicare ai rilievi dei C.T.P. ingg. O. e G., laddove affermano che "le portate che si riescono a sollevare all’impianto di depurazione sono state quantificate in ca 12l/s dal progettista, tali aliquote rappresentano ca 5 volte la Qmn, quindi possono contenere sia la punta che l’eventuale aggravio di portate di prima pioggia derivanti dagli scolmatori già presenti sul territorio comunale di Perito. All’uopo si può far riferimento agli scolmatori rinvenuti durante i sopralluoghi sia alla frazione Perito che altresì alla frazione Ostigliano", evidenzia che "la portata pari a 5Qmn rappresenta soltanto una stima. La presenza di scolmatori già esistenti non giustifica una portata al termine dei collettori principali pari alla somma della componente nera più la componente di prima pioggia. Volendo considerare tali scolmatori in un’offerta migliorativa, gli stessi andavano verificati idraulicamente".

Di assoluto rilievo è poi la parte della relazione in cui il C.T.U. da’ conto dell’esame della documentazione inerente all’appalto de quo presentata dalle imprese associate controinteressate successivamente all’aggiudicazione, ed in particolare degli esecutivi di cantiere riguardanti le migliorie dell’impianto di depurazione.

Evidenzia sul punto il C.T.U. che "tra i vari grafici visionati è presente una planimetria con indicazione delle curve di livello e punti quotati. Su di essa sono riportate un maggior numero di sezioni rispetto alla proposta migliorativa presentata in gara, per meglio specificare la allocazione plano altimetrica dell’impianto di depurazione. Le stesse risultano ora essere correttamente redatte (EGA.04.a, Sezioni longitudinali A-A, B-B; EGA.04.b, Sezioni longitudinali C-C, D-D; EGA.05, Sezioni trasversali E-E, F-F, G-G, H-H)".

Sempre il C.T.U. evidenzia che "tra i grafici post-gara presentati dall’ATI aggiudicataria vi è una planimetria con indicazione delle curve di livello e punti quotati comprensiva di linee di sezioni varie su di esso riportate. Il CTU ha constatato inoltre la corretta rispondenza tra le linee di sezione presenti nella planimetria dei grafici post gara e le corrispondenti sezioni rappresentative indicate nel paragrafo. Tuttavia va precisato che sussiste la non corrispondenza sotto il profilo altimetrico tra le sezioni longitudinali di offerta e quelle post-gara nello specifico (vedi allegati grafici )".

E’ d’uopo a questo punto riportare pedissequamente le illuminanti conclusioni formulate dal C.T.U., in risposta ai quesiti formulati dal Tribunale:

"Il progetto esecutivo posto a base di gara prevede il trattamento specifico mediante idoneo impianto di depurazione delle acque di prima pioggia e delle acque di origine domestica provenienti dai centri urbani di Perito capoluogo ed Ostigliano frazione. Il progetto esecutivo prevede altresì la realizzazione di un sistema fognario di tipo separato relativamente ai due centri urbani e la predisposizione di due collettori principali (uno per centro urbano) per il convogliamento congiunto delle acque di prima pioggia e delle acque nere all’impianto di depurazione.

La mancanza di idonei manufatti di regolazione delle portate a monte dell’impianto di depurazione implicherebbe il convogliamento di una portata differente rispetto al valore dichiarato al paragrafo "Impianto di Depurazione" della Tavola N. 56, costituito dalla somma della portata di prima pioggia e della portata nera sia per la frazione di Ostigliano che per Perito capoluogo. In aggiunta, la presenza di una portata da convogliare stimata in 3 volte la portata nera (come si rileva alla Tavola N. 53, nelle tabelle di verifica) pone dubbi sul corretto dimensionamento dei collettori giacché non può dirsi a priori se tale valore di progetto risulti maggiore o minore della somma della portata di prima pioggia e della portata nera, in quanto non è stato valutato l’ammontare delle acque di prima pioggia. Tale assenza introduce dubbi sui profili idrici desumibili dalle tabelle di verifica di cui alla tavola N. 53 del progetto esecutivo, relativamente ai valori sul grado di riempimento computati.

Era necessario dunque prevedere, lungo le reti fognarie delle due località e comunque prima dell’impianto di depurazione, idonee opere di captazione della portata in eccesso, rispetto al valore di portata da destinare all’impianto stesso. Tali opere consistono in scolmatori di piena la cui funzione è quella di lasciar transitare una portata (di progetto). Per valori superiori, l’eccesso deve essere allontanato e destinato verso un recapito finale. Lo scolmatore consiste tipicamente in uno sfioratore laterale il cui petto (altezza compresa tra il fondo dello scolmatore e la quota della cresta sfiorante) è tale da consentire il convogliamento delle portate in transito per valori minori o uguali ad un valore soglia (somma della portata di prima pioggia più la portata nera se previsto lungo il collettore principale o, in alternativa, pari al solo valore di prima pioggia se previsto al termine del sistema di canalizzazioni delle acque bianche). Il valore in eccesso andava allontanato attraverso la cresta sfiorante e incanalato in apposito canale di gronda che avrà il compito di destinare tale esubero verso un recapito finale (differente dall’impianto di depurazione). La normativa vigente prevede che tali acque allontanate risultino caratterizzate da un adeguato rapporto di diluizione. Il dimensionamento dello scolmatore di piena e, nello specifico, del suo petto, richiede la preventiva costruzione della scala di deflusso (relazione tra portate circolanti e corrispondente tirante idrico) in corrispondenza della sezione presso cui ubicare tale opera. La lunghezza della cresta sfiorante è invece dimensionata sulla base della aliquota in eccesso rispetto la portata da convogliare all’impianto.

Sebbene sia stata fatta rilevare l’esistenza di uno scolmatore lungo il viale Europa nei pressi della casa comunale di Perito, si precisa che, tale opera non è stata portata in conto nei calcoli idraulici nell’offerta migliorativa dell’ATI aggiudicataria.

Si precisa che per Perito capoluogo sarebbe stato dunque necessario prevedere almeno uno scolmatore di piena a monte del collettore principale (allontanando in questo caso l’aliquota in eccesso rispetto la portata di prima pioggia), o prima dell’impianto di sollevamento con il compito in questo caso di destinare all’impianto stesso esclusivamente la portata di prima pioggia più la corrispondente portata nera.

Per quanto concerne la frazione di Ostigliano, lo scolmatore doveva essere altresì previsto a monte del collettore principale (con il compito di allontanare l’aliquota in eccesso rispetto la portata di prima pioggia) o comunque prima dell’impianto di depurazione (con il compito in questo caso di allontanare la portata in eccesso rispetto la portata di prima pioggia più la portata nera).

L’impianto di sollevamento a servizio di Perito capoluogo resta dimensionato con una portata di progetto corrispondente alla sola aliquota nera, rimandando al sovradimensionamento dell’impianto la possibilità di convogliare una portata superiore. Più correttamente andava valutata la portata da sollevare tenendo presente che da Perito capoluogo il collettore principale ha il compito di convogliare congiuntamente le acque di prima pioggia e le acque di origine domestica. Poiché non esiste sia nel progetto esecutivo, sia nell’offerta migliorativa dell’ATI aggiudicataria un computo delle acque di prima pioggia, non può valutarsi se la stima sulla portata da sollevare risulti minore o maggiore rispetto la somma delle acque di prima pioggia e delle acque nere. Per sanare tale ambiguità, l’ATI aggiudicataria doveva in fase di offerta comprendere uno studio sull’ammontare delle acque di prima pioggia, valore non considerato nei calcoli del progetto esecutivo. L’assenza dello studio specifico in merito alle acque di prima pioggia, nel progetto esecutivo ed il mancato emendamento da parte dell’ATI aggiudicataria inficia sul corretto funzionamento idraulico dell’impianto di sollevamento.

La mancata corrispondenza tra le quote riportate nelle sezioni del progetto esecutivo ed i punti delle linee di sezione sulla corrispondente planimetria generale di cui alla tavola N. 23, determina una errata allocazione altimetrica dell’impianto di depurazione e delle zone circostanti; l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto rilevare tale discrasia e quindi procedere – in sede di gara – a emendare il progetto mediante la presentazione di un’offerta migliorativa che comprendesse le variazioni necessarie. Nello specifico, l’offerta dell’ATI aggiudicataria doveva comprendere la presenza di sezioni longitudinali e trasversali da redigere su cartografia o su planimetria redatta a seguito di specifico rilievo sui luoghi, che rappresentassero l’effettiva disposizione plano altimetrica dell’impianto di depurazione. Inoltre ciò comporta dubbi sui reali volumi di scavo e di riporto effettivi necessari nonché sulle opere di contenimento lungo il perimetro dell’impianto di depurazione occorrenti per il sostegno del terrapieno su cui insiste l’impianto.

L’ATI aggiudicataria nella sua offerta presenta sezioni prive di quote, dimensioni ed ogni altro elemento che consenta la precisa definizione plano-altimetrica della sede dell’impianto di sollevamento come già in precedenza specificato. Ciò comporta due conseguenze principali: da un lato non è possibile determinare con chiarezza l’assetto dell’impianto e delle opere ad esso connesse; dall’altro occorrerebbe determinare la metrica mediante la misurazione sulle tavole redatte con inevitabile errore di lettura associato. E’ utile ricordare che in scala 1:200 (scala di rappresentazione delle tavole in oggetto) un errore di lettura di 1 mm corrisponde a 20 cm nella realtà.

L’ATI aggiudicataria nella sua offerta manca di associare per ciascun materiale costituente le tubazioni la reale allocazione spaziale; tale individuazione era possibile – oltreché necessaria sia per una buona norma di progettazione, sia per garantire una corretta esecuzione – attraverso la redazione di profili longitudinali dei diversi tratti costituenti la rete fognaria, su cui associare le diverse tubazioni per ogni tratto corrispondente".

Quindi, rileva il C.T.U.:

"Poiché le criticità fin qui rilevate sono da porre in relazione con la proposta di variante di cui al punto b.2 del disciplinare di gara, si ravvisa a parere dello scrivente una incoerenza tra obiettivi da perseguire da parte del complesso rete fognaria ed impianto di depurazione (raggiungibili per mezzo di soluzioni tecniche che garantiscano un livello di funzionalità connesso con lo smaltimento dei reflui secondo le moderne tecniche di trattamento e smaltimento) e quanto raggiunto attraverso l’offerta migliorativa dell’ATI aggiudicataria. Non si comprende pertanto l’attribuzione da parte della commissione di gara del punteggio massimo associato pari a 25 su 100 su tale proposta.

Nello specifico, partendo dal presupposto che tra le finalità dell’amministrazione vi è l’allontanamento delle acque meteoriche e di origine domestica dai centri urbani di Perito ed Ostigliano ed il trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque nere per mezzo di idoneo impianto di depurazione, segue che la mancanza di idonei scolmatori lungo i collettori principali in arrivo da Perito capoluogo e Ostigliano frazione, il valore arbitrario assunto per la portata da convogliare sia attraverso i collettori principali in arrivo dai due centri urbani sia attraverso l’impianto di sollevamento, la non corretta rappresentazione plano altimetrica dell’impianto di depurazione, l’arbitrarietà con cui sono state proposte le tipologie di materiali costituenti le tubazioni senza specificare la loro allocazione spaziale, portano a concludere che i fini che l’amministrazione intende perseguire non sono stati raggiunti. La proposta migliorativa dell’ATI aggiudicataria, cosi come formulata, non garantisce il raggiungimento di un adeguato livello tecnico connesso con gli elaborati presentati in sede di gara".

Tanto premesso, rileva il Tribunale che assume carattere decisivo, al fine di apprezzare la fondatezza delle doglianze attoree, l’inerenza dei vizi progettuali evidenziati dal C.T.U. (concernenti, essenzialmente, la mancata previsione degli scolmatori di piena, atti ad assicurare il convogliamento all’impianto di depurazione della sola portata idrica rappresentata dalla somma delle acque nere e delle acque di prima pioggia, la mancata effettuazione di idonei calcoli idrici funzionali a determinare il valore della suddetta portata e quindi il corretto dimensionamento dell’impianto di sollevamento, l’erroneità dei dati altimetrici posti a fondamento della progettazione) al progetto esecutivo posto a base di gara ed elaborato a cura della stazione appaltante.

Invero, la tesi di parte ricorrente, secondo cui le "criticità" evidenziate in ricorso (e corrispondenti in linea di massima a quelle enucleate dal consulente nominato dal Tribunale) avrebbero dovuto essere emendate dalle imprese concorrenti all’aggiudicazione (risolvendosi il mancato adeguamento nella illegittimità dell’ammissione alla procedura selettiva delle offerte prive di contenuti emendativi), si scontra, già su di un piano generale, con la funzione propria delle proposte migliorative, intese a migliorare, appunto, ciò che è già stato considerato meritevole di positivo apprezzamento da parte della stazione appaltante, dal punto di vista delle finalità dalla stessa perseguite mediante la realizzazione dell’opera, e non a correggere errori atti ad inficiare la possibilità stessa che questa, così come progettata dall’amministrazione aggiudicatrice, realizzi gli scopi prefissati dall’ente pubblico, nonché, da altro punto di vista più direttamente connesso alla procedura de qua, con l’obbligo imposto ai soggetti concorrenti dalla lex specialis (cfr. punto 2, lett. d del disciplinare di gara) di presentare, in sede di partecipazione alla gara ed a pena di esclusione dalla stessa, una "dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di incidere sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi".

Invero, con particolare riguardo a tale ultimo punto, l’impresa partecipante alla gara, ove avesse rilevato gli errori progettuali evidenziati nella relazione del C.T.U., si sarebbe trovata di fronte alla seguente ineludibile alternativa: impugnare la lex specialis, nella parte in cui poneva a fondamento della gara un progetto esecutivo affetto di errori atti a compromettere la funzionalità dell’opera, così come progettata, agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante, ovvero accettare le condizioni contrattuali proposte da quest’ultima, anche nei relativi contenuti progettuali, riservandosi di procedere alle necessarie rettifiche in sede di esecuzione dei lavori (salva la responsabilità dell’autore della progettazione in relazione agli eventuali maggiori oneri connessi alla modificazione, in sede esecutiva, del progetto a base di gara ovvero della stessa impresa aggiudicataria, ove avesse negligentemente proceduto all’esecuzione di lavori non pienamente funzionali agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante).

Ciò non implica escludere, peraltro, che le imprese concorrenti avrebbero potuto diligentemente prospettare, già in sede di gara e nella forma (sebbene impropria, per quanto precedentemente detto) delle proposte migliorative, gli adeguamenti necessari a rendere l’impianto progettuale a base di gara conforme ai criteri di corretta progettazione e, comunque, pienamente funzionale alle finalità perseguite dall’amministrazione aggiudicatrice: tuttavia, la loro mancata introduzione, siccome corrispondente ad una facoltà (non ad un obbligo) dell’impresa concorrente, non sarebbe potuta ridondare nella esclusione della stessa dalla gara, non potendosi imputare ad essa di essersi adeguata al progetto esecutivo posto a base di gara (oggetto secondo la lex specialis di una necessaria dichiarazione di idoneità da presentarsi dalle imprese partecipanti), integrando semmai quegli adeguamenti, ove apportati, elementi suscettibili di positivo apprezzamento, nella complessiva valutazione qualitativa dell’offerta, ad opera del seggio di gara.

Tali rilievi sono sufficienti, ad avviso del collegio, ad escludere la portata invalidante delle censure attoree: ciò con particolare riguardo alla pretesa di far discendere, dall’accertamento delle "criticità" inficianti il progetto esecutivo elaborato dalla stazione appaltante e, di riflesso, dalla loro mancata eliminazione ad opera dell’A.T.I. aggiudicataria, l’illegittimità dell’ammissione di quest’ultima alla gara, non essendo ipotizzabile, come già detto, il potere di escludere dalla competizione un’impresa che si sia adeguata, in tutto e per tutto (compresi, quindi, i profili di erroneità e/o manchevolezza del progetto esecutivo elaborato dalla stazione appaltante), alla lex specialis.

Tale rilievo non esclude, naturalmente, l’esigenza di rinvenire aliunde (rispetto al contesto della gara ed ai meccanismi che la caratterizzano) idonee modalità di risoluzione dei profili di incoerenza dell’offerta, così elaborata, rispetto alle finalità ultime sottese all’affidamento dell’appalto (modalità appropriatamente collocabili, come in precedenza osservato, nella fase esecutiva dei lavori): ciò che si intende negare è la possibilità di attribuire siffatto compito allo stesso meccanismo selettivo ed agli istituti che lo connotano (e quindi, ad esempio, al potere di esclusione delle offerte prive di contenuti "correttivi"), risultando essa distonica rispetto alla rilevanza della disciplina di gara quale lex specialis, inderogabile dall’amministrazione intimata e dalle imprese concorrenti, del procedimento selettivo.

Tuttavia, le ragioni ostative all’accoglimento del ricorso sono percepibili anche su altro versante, più direttamente connesso alle risultanze della espletata C.T.U., così come desumibili dai passaggi della relativa relazione ampiamente in precedenza trascritti.

Deve premettersi che la parte ricorrente invoca l’esclusione dell’A.T.I. aggiudicataria, assumendo che l’offerta dalla stessa presentata (rectius, il relativo progetto) sia "irrealizzabile in fatto" e che, conseguentemente, alla stessa non avrebbe dovuto attribuirsi alcun punteggio in corrispondenza delle voci relative ai "miglioramenti tecnici concernenti la funzionalità dell’impianto di depurazione e delle reti idriche e fognarie esistenti e di progetto", così precludendo all’A.T.I. controinteressata di raggiungere la soglia minima (per il passaggio alla successiva fase del procedimento selettivo) dei 50 punti.

Ebbene, le carenze inficianti il progetto proposto dalle imprese aggiudicatarie non sono risultate tali, alla luce della espletata C.T.U., da compromettere in radice la realizzabilità dello stesso secondo modalità che rendano l’opera complessivamente funzionale agli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale intimata: invero, ribadita la loro originaria inerenza allo stesso progetto esecutivo posto dalla stazione appaltante a base di gara, esse si risolvono – piuttosto che in profili di oggettiva ed insuperabile "irrealizzabilità in fatto" dell’opera – in elementi di inadeguatezza e/o incompletezza progettuale (si pensi, ad esempio, alla mancata previsione degli scolmatori di piena, necessari a garantire il recapito all’impianto di depurazione delle sole acque di origine domestica e di quelle di prima pioggia e quindi ad assicurare il corretto funzionamento dell’impianto di sollevamento, alla mancata determinazione in concreto, mediante idonei calcoli idrici, della portata delle acque meteoriche di prima pioggia, funzionale a determinare l’esatto dimensionamento dell’impianto di sollevamento, alla inesatta rilevazione delle quote altimetriche) che, tuttavia, non risultano, né in punto di diritto (per le ragioni in precedenza illustrate, inerenti alla originaria imputabilità degli stessi alla stazione appaltante) né in linea tecnica, inemendabili in sede esecutiva (come del resto la stessa A.T.I. aggiudicataria ha dimostrato di fare, con riferimento alle erronee indicazioni altimetriche, mediante il deposito degli elaborati esecutivi di cantiere, laddove, con riferimento alla idoneità del progettato impianto di sollevamento in rapporto alla portata delle acque meteoriche da depurare, lo stesso progetto esecutivo posto a base di gara e recepito dalle imprese aggiudicatarie contempla il sovradimensionamento delle pompe di sollevamento onde renderle atte a recapitare le acque nere e quelle meteoriche di prima pioggia all’impianto di depurazione, senza trascurare che la capacità delle pompe è stata determinata con riferimento ad un valore ipotetico e "di picco" che, pur non costituendo il risultato di calcoli idrici commisurati alle concrete esigenze da soddisfare mediante l’impianto in discorso, consente di ipotizzare l’idoneità delle pompe all’uopo "sovradimensionate" ad assolvere alla funzione alle stesse assegnata).

Come si è visto, invero, il consulente del Tribunale concentra i suoi rilievi (non sul piano della "realizzabilità in fatto" dell’opera progettata dall’A.T.I. aggiudicataria, secondo gli assunti della parte ricorrente, ma) sul piano della valutazione, ad opera della commissione di gara, dell’offerta elaborata dall’A.T.I. aggiudicataria e della conseguente assegnazione dei punteggi connessi all’apprezzamento dei contenuti migliorativi dell’offerta stessa: a conferma di ciò, basti considerare che dalla presenza (rilevata nel corso delle operazioni peritali, e comunque segnalata dai consulenti tecnici di parte) di scolmatori, sebbene progettualmente non rappresentati, lo stesso C.T.U. ha desunto (non, ancora una volta, la "irrealizzabilità in fatto" dell’opera, ma) l’esigenza, non soddisfatta dal progetto esecutivo della stazione appaltante né da quello proposto dall’A.T.I. aggiudicataria, di tenere conto dei suddetti scolmatori nella esecuzione dei calcoli idrici funzionali a determinare il corretto dimensionamento dell’impianto di sollevamento.

Ebbene, anche assumendo che la contestazione delle modalità di attribuzione dei punteggi (e non solo, come si è visto, della mancata esclusione dalla gara delle imprese aggiudicatarie) rientri nel fuoco della domanda attorea (ciò che sembra doversi escludere, se non relativamente all’assunto estremo secondo cui l’offerta tecnica dell’A.T.I. aggiudicataria sarebbe meritevole in parte qua di 0 punti, anche sulla scorta di quanto precisato dalla parte ricorrente con la memoria del 15.11.2011, pagg. 3-4), occorre evidenziare – per negare, anche da tale punto di vista, la fondatezza del gravame – l’impossibilità di escludere che il deficit progettuale rilevato dal C.T.U. nell’offerta qualitativa dell’A.T.I. aggiudicataria sia compensato e superato da ulteriori profili migliorativi connotanti la stessa e tali da giustificare il punteggio alla stessa assegnato: aspetto in ordine al quale nessun quesito è stato formulato al consulente nominato dal Tribunale, siccome estraneo alle deduzioni attoree ed ai temi di indagine dalle stesse sollevati.

Tali considerazioni valgono a maggior ragione con riguardo alla accennata tesi attorea incentrata, al fine di dimostrare l’illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto de quo all’A.T.I. controinteressata e la doverosità della sua attribuzione alla parte ricorrente, sulla non spettanza di alcun punteggio all’offerta della prima in relazione alla voce "proposte migliorative tecnico-gestionali": invero, l’impossibilità di escludere la sussistenza di un minimum di positiva apprezzabilità, sotto tale profilo, dell’offerta qualitativa dell’A.T.I. aggiudicataria, nonostante le carenze progettuali in precedenza evidenziate, impedisce di accedere, anche da tale punto di vista, alla prospettazione attorea.

Non risulta, in altre e conclusive parole, attinta la soglia della palese illogicità delle valutazioni della commissione di gara, necessaria per sancire, mediante lo schema invalidante dell’eccesso di potere, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione.

La domanda di annullamento proposta con il ricorso in esame, così come la connessa domanda risarcitoria, devono quindi essere respinte siccome infondate.

La complessità anche tecnica dei temi oggetto di controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della stessa.

Le medesime ragioni di complessità, le quali hanno reso necessario l’espletamento di una C.T.U., impongono che l’onorario spettante al consulente, ing. G.S., da liquidare in Euro 5.752,28 oltre IVA e CNPAIA, così come l’ammontare delle spese sostenute e di cui il suddetto deve conseguire il rimborso, pari ad Euro 805,00, come da richiesta depositata in data 31.10.2011, siano posti a carico di tutte le parti della controversia (nella misura di un terzo per ciascuna), ferma la responsabilità solidale delle stesse nei confronti del sunnominato professionista.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1139/2010:

– lo respinge;

– liquida l’onorario spettante al C.T.U., ing. G.S., in Euro 5,752,28, oltre IVA e CNPAIA, e l’ammontare delle spese dallo stesso sostenute e meritevoli di rimborso in Euro 805;

– pone l’obbligo di provvedere al pagamento delle somme suindicate, nella misura di un terzo per ciascuna, a carico di tutte le parti della controversia, ferma la responsabilità solidale delle stesse nei confronti del sunnominato professionista.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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