Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2011) 07-12-2011, n. 45722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 9 giugno 2010, il Tribunale di Messina ha condannato l’imputato, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione, alla pena di Euro 5000,00 di ammenda, per diverse violazioni della L. n. 283 del 1962, art. 5, perchè vendeva, o deteneva per la vendita, in diverse circostanze, nella sua qualità di titolare di una pescheria, quantitativi di cozze non conformi ai limiti batteriologici previsti dalla normativa vigente: il 6 giugno 2005 (capo A), il 24 ottobre 2006 (capo B), l’11 luglio 2006 (capo C), il 27 dicembre 2007 (capo D).

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, e deducendo: a) la violazione dell’art. 507 c.p.p., perchè il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la richiesta, formulata dalla difesa, di assumere la testimonianza del teste C., il soggetto che, quanto al reato di cui al capo A), si occupava del trasporto delle cozze dalla ditta dell’imputato alla ditta acquirente; b) la violazione dell’art. 163 c.p., perchè il giudice avrebbe illegittimamente ritenuto di non poter concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria all’imputato.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Deve, in ogni caso, essere dichiarata d’ufficio la prescrizione del reato di cui al capo A), con conseguente eliminazione della relativa pena.

3.1. – Il primo motivo di impugnazione – con cui si deduce la violazione dell’art. 507 c.p.p., perchè il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la richiesta, formulata dalla difesa, di assumere la testimonianza del soggetto che, quanto al reato di cui al capo A), si occupava del trasporto delle cozze – è genericamente formulato.

Il ricorrente si limita, infatti, ad asserire che la modalità del trasporto delle cozze ad opera del teste era un elemento da verificare con assoluta necessità ai fini della prova della responsabilità dell’imputato, senza nulla rilevare circa la specifica motivazione della sentenza impugnata sul punto, dalla quale si evince che le cozze erano state acquistate solo il giorno prima e che la merce era detenuta presso l’acquirente in buone condizioni igieniche e sanitarie e alla corretta temperatura, tanto da far ritenere che queste si fossero deteriorate già presso l’imputato.

3.2. – Il secondo motivo di impugnazione – relativo alla pretesa violazione dell’art. 163 c.p., perchè il giudice avrebbe ingiustamente ritenuto di non poter concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria all’imputato – è infondato.

La sentenza impugnata contiene, infatti, una motivazione sufficientemente completa e coerente, laddove precisa che vi è la probabilità che l’imputato commetta altri reati della stessa natura, tenuto conto della reiterazione delle condotte illecite, e fa conseguire a tale considerazione la non applicabilità della sospensione condizionale della pena.

3.3. – Deve, in ogni caso, essere dichiarata d’ufficio la prescrizione del reato di cui al capo A), in quanto lo stesso, che risulta commesso il 6 giugno 2005, risultava prescritto già prima della sentenza di condanna, dovendosi applicare, nel caso in esame, il criterio – più favorevole all’imputato – di cui all’art. 157, comma 1, e art. 158 c.p., nella formulazione successiva alla riforma operata dalla L. n. 251 del 2005. In base a tale ultima formulazione, il termine massimo di prescrizione del reato contravvenzionale è di cinque anni e decorre, nel caso di continuazione, dalla consumazione del singolo episodio e non dalla cessazione della continuazione; con la conseguenza che, nel caso di specie, la prescrizione è avvenuta il 6 giugno 2010, ovvero tre giorni prima della pronuncia della sentenza impugnata, che è del 9 giugno 2010. Alla riconosciuta estinzione del reato di cui al capo A) per prescrizione, consegue l’eliminazione della relativa pena, cui può procedere direttamente questa Corte, a norma dell’art. 620 c.p.p.,, comma 1, lett. l), trattandosi di operazione di mero calcolo aritmetico, che non richiede alcuna rivalutazione del merito. Tale pena deve essere determinata in Euro 333,33, corrispondenti ad un terzo dell’aumento di Euro 1000,00 operato sulla pena del reato-base per le tre fattispecie-satellite, considerate dal Tribunale di pari gravità. 4. – In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo A), perchè il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena di Euro 333,33 di ammenda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A), perchè il reato è estinto per prescrizione, ed elimina la pena di Euro 333,33 di ammenda; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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