T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 9 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, comproprietario di un appartamento sito nel complesso residenziale P.C., corpo "6", in località Mezzatorre del Comune di San Mauro Cilento, deduce di aver provveduto alla sostituzione della originaria tettoia, andata distrutta in conseguenza dell’incendio e delle violentissime piogge verificatesi nell’anno 2004, senza alterarne l’originaria consistenza, sia al fine di evitare le infiltrazioni di acque piovana sia al fine di prevenire la caduta di pietre dal confinante terreno.

Allega quindi di aver presentato, in data 2.1.2007, istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 e lamenta di aver ricevuto l’impugnato provvedimento negativo

Mediante le censure articolate in ricorso, viene in primo luogo dedotta l’incompetenza del Dirigente/Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Muro Cilento, spettando al Sindaco l’adozione del provvedimento impugnato, sul presupposto che l’art. 51, comma 3, L. n. 142 del 1990 , poi trasfuso nell’art. 107, comma 3, lett. g) D.Lgs. n. 267 del 2000, abbia carattere programmatico e richieda di essere recepito nell’ordinamento dell’ente locale (Statuto).

Viene quindi dedotta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento così come della comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990.

Sotto altro profilo, viene dedotta la carenza di istruttoria e di motivazione inficiante il provvedimento gravato, il quale si limita ad un generico richiamo al P.R.G. ed alle norme tecniche di attuazione nonché al P.I.P. Cilento Costiero (nella parte in cui vieterebbe, per la zona C.I., la realizzazione di nuove infrastrutture e/o edifici o incremento dei volumi esistenti), al Regolamento Edilizio Comunale (richiamando al riguardo, in maniera non conferente, l’art. 4, lett. b) ed all’art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004, senza considerare che le norme richiamate consentono la tipologia di intervento di cui si tratta "purché non comportino aumenti di volumetria consistenti e non danneggino gli alberi": evidenzia sul punto il ricorrente che la documentazione prodotta consente di rilevare che l’intervento insiste su di un’area antropizzata, ha limitata consistenza e nessun impegno volumetrico, oltre ad avere carattere pertinenziale e servire alla protezione dagli agenti atmosferici.

Viene quindi lamentata la mancata acquisizione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Inoltre, la parte ricorrente deduce che l’intervento di sostituzione della copertura della tettoia rientra nel concetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, che essa poggia su di una leggera struttura completamente aperta su tre lati, sì da non comportare alcuna modifica urbanisticamente o paesaggisticamente rilevate dello stato preesistente, che è a servizio dell’immobile principale, per cui non necessitava del permesso di costruire, non sussistendo i presupposti all’uopo richiesti dall’art. 3, comma 1, lett. e.6 D.P.R. n. 380 del 2001.

Infine, viene dedotto che l’amministrazione intimata non ha considerato la possibilità di applicare l’art. 167 D.Lgs. n. 42 del 2004.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso è meritevole di accoglimento.

Invero, come costantemente affermato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 9 novembre 2010, n. 23699, Sez. IV, n. 897 del 18 febbraio 2003, n. 12962 del 20 ottobre 2003, n. 4107 del 16 luglio 2002), "gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire, o D.I.A "alternativa" ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 380 del 2001, allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell’edificio principale o della parte dello stesso cui accedono (in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442; Sez. II, 5 febbraio 1997, n. 336; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 3 marzo 2010, n. 205; TAR Lazio, Sez. II n. 1055 del 15 febbraio 2002, TAR Parma n. 114 del 6 marzo 2003).

Ebbene, nessuna valutazione sul punto è stata espressa dall’amministrazione intimata, la quale si è limitata ad affermare, del tutto apoditticamente (senza cioè considerare l’incidenza delle dimensioni e della finalità della tettoia de qua sul relativo regime edilizio-urbanistico), che la strumentazione urbanistica concernente l’area in questione non consente interventi suscettibili di dare luogo ad incrementi volumetrici, omettendo di considerare che la caratteristica propria della tettoia, rappresentata dall’essere la stessa aperta su tre lati, "è un elemento fondamentale per la definizione dell’intervento in questione perché l’opera di che trattasi non viene a costituire un volume aggiuntivo e quindi rimane nel concetto pertinenziale", dovendo considerarsi che "in materia urbanistico-edilizia il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue" (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 8 ottobre 2009, n. 2375).

La domanda di annullamento proposta con il ricorso in esame deve quindi essere accolta, potendo dichiararsi l’assorbimento delle censure non esaminate.

Sussistono giuste ragioni per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1474/2007, lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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