T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 28 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con atto notificato il 4 marzo 2009, depositato il 18 marzo 2009,la sig.ra T.F., nella dichiarata qualità di proprietaria dell’area sita alla località "Coperchia Valle" del Comune di Pellezzano, distinta in catasto al fg n. 7 p.lla n. 21 di complessivi mq 2.889,50, oggetto di una risalente procedura ablatoria, finalizzata alla realizzazione di un impianto idrico di allacciamento e smaltimento delle acque destinate agli insediamenti abitativi da insediare per fronteggiare le esigenze connesse al sisma del 23.11.1980, occupata in virtù del decreto di occupazione d’urgenza del Prefetto della Provincia di Salerno prot. n. 1769/DIV XV del 7.12.1983 con efficacia più volte prorogata fino alla definitiva scadenza intervenuta in data 31.12.1993, a fronte della quale è stata corrisposta la sola indennità provvisoria di esproprio, ha chiesto, previa diffida al Comune di Pellezzano, rimasta senza riscontro, la restituzione dell’area, ormai libera dagli insediamenti emergenziali o, in alternativa, il risarcimento del danno per equivalente.

2.- Il Comune di Pellezzano non si è costituito in giudizio;

3.- Con ordinanza n. 147/2010 del 4 giugno 2010, la causa veniva ritenuta non ancora matura per la decisione necessitando di opportune integrazioni istruttorie e segnatamente di documentati chiarimenti da parte del Comune intimato, con invito a depositare, entro e non oltre il 30 settembre 2010, dettagliata relazione in ordine ai fatti di causa, unitamente alle copie di tutta la documentazione in sua possesso, fissandosi per il prosieguo della trattazione del merito l’udienza del 25 novembre 2010;

4.- Non avendo il Comune di Pellezzano ottemperato, l’ordine impartito veniva reiterato con invito espresso al Segretario del comune di rendersi parte diligente nell’espletamento dell’incombente istruttorio, ed a trasmettere copia di quanto richiesto, entro e non oltre il 30 aprile 2011, fissandosi, per il prosieguo della trattazione del merito, l’udienza del 26 maggio 2011.

5.- Con nota prot. n. 806/r dell’11.3.2011, il Comune depositava la richiesta relazione.

6.- All’udienza del 10 novembre 2011, sulla conclusione della parte, il Collegio si è riservata la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- Con il ricorso in esame, la nominata in epigrafe chiede, in primis, il risarcimento dei danni patiti in esito all’illegittima occupazione d’urgenza, a partire dal 7.12.1983 e fino alla restituzione dell’area, con interessi e rivalutazione, del fondo di proprietà sito nel Comune di Pellezzano, foglio 7, particella 121 di mq 2.889,50, oggetto di una risalente procedura ablatoria, finalizzata alla realizzazione di un impianto idrico di allacciamento e smaltimento delle acque destinate agli insediamenti abitativi necessari a fronteggiare le esigenze connesse al sisma del 23.11.1980, occupata in virtù del decreto di occupazione d’urgenza del Prefetto della Provincia di Salerno prot. n. 1769/DIV XV del 7.12.1983 con efficacia più volte prorogata fino alla definitiva scadenza intervenuta in data 31.12.1993, e mai restituita.

Agisce, altresì, per la restituzione in forma specifica ex art. 2058 c.c.e subordinatamente per il risarcimento per equivalente.

Precisa che la procedura ablatoria non si è mai conclusa con l’emissione del decreto di esproprio.

2.- La relazione istruttoria versata in atti dal Comune di Pellezzano conferma che l’area in questione è stata interessata da una procedura finalizzata alla realizzazione di un impianto idrico di allacciamento e smaltimento delle acque destinate agli insediamenti abitativi necessari a fronteggiare le esigenze connesse al sisma del 23.11.1980; è stata appresa in virtù del decreto di occupazione d’urgenza del Prefetto della Provincia di Salerno prot. n. 1769/DIV XV del 7.12.1983 ed è stata utilizzata per l’installazione di prefabbricati, contenenti amianto, successivamente eliminati con bonifica del terreno.

Si afferma, altresì, che l’area non è stata mai espropriata, e, dalla relazione non emergono elementi per affermare o negare che detta area sia stata restituita al legittimo proprietario.

3.-Parte ricorrente ha ribadito che l’area non è stata mai restituita; che non è stato mai emesso alcun decreto di esproprio; ha insistito per la condanna del comune al risarcimento dei danni in forma specifica ex art. 2058 c.c. mediante la restituzione delle aree di proprietà, allo stato asseritamente non trasformate; in subordine ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente.

Il potere giurisdizionale va quindi esercitato nel quadro delineato dalla domanda attorea, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, rappresentando tale regola l’espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che al giudice è precluso pronunciarsi oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le stesse parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati dai motivi di ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3437).

Ciò premesso, osserva tuttavia il Collegio che in nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica e nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, poiché una tale pronuncia postula l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata: esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418). Donde la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 43; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124).

Tale passaggio, allo stato della legislazione vigente, è costituito senz’altro dall’art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), introdotto dall’art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che così recita:

"1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell’atto è liquidato l’indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L’atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2.

5 Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l’autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L’autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo".

Ed allora, affinché possa essere soddisfatto l’interesse primario della parte lesa, volto al risarcimento del danno da perdita del bene, deve imporsi all’amministrazione, in persona del dirigente che sarà all’uopo designato dal sindaco, di rinnovare, entro novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura dei ricorrenti, la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa, adottando, all’esito di essa, un provvedimento col quale gli stessi, in tutto od in parte, siano alternativamente:

a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile comunale;

b) restituiti in tutto od in parte ai legittimi proprietari, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione, entro novanta giorni.

Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione:

– dovrà specificare se interessa l’intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione;

– dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, ai proprietari in solido sia corrisposto il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale;

– dovrà recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;

– dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

– sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale.

Resta inteso che i termini sopra esposti, in quanto disposti nell’interesse dei ricorrenti, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte di questi ultimi e che tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite commissario ad acta.

Sia nel caso a) che nel caso b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore dei ricorrenti, di una somma in denaro a titolo risarcitorio, pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell’intero bene occupato, per tutto il periodo di occupazione illegittima e terminerà solo con l’acquisizione della proprietà da parte del comune ovvero con la riconsegna del bene.

4.-Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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