Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2011) 07-12-2011, n. 45720

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza dell’11 maggio 2011, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona – Sezione distaccata di Albenga del 18 novembre 2009, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, per aver condotto un’auto in stato di ebbrezza. A base della decisione, i giudici di primo e secondo grado hanno posto gli esiti dell’accertamento alcolimetrico effettuato e le dichiarazioni del carabiniere che vi aveva provveduto, il quale aveva personalmente rilevato che l’imputato emanava un forte odore di alcol e appariva alterato.

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, e deducendo, in primo luogo, l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, 182, 185, 354 c.p.p. e art. 14 disp. att. c.p.p., nonchè la mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, per la nullità del verbale di contestazione redatto dai carabinieri nell’immediatezza del fatto, non essendo stata la parte avvertita, prima dell’inizio delle operazioni, della facoltà di farsi assistere da un difensore. Lamenta, in particolare, la difesa che la Corte d’appello avrebbe ritenuto implicitamente sussistente nel caso di specie la violazione in questione, reputando, però, che l’eccezione fosse stata tardivamente proposta, in quanto dedotta come generica nullità del decreto penale di condanna, in sede di opposizione allo stesso. La difesa prosegue osservando che l’eccezione sarebbe stata, invece, tempestivamente proposta, perchè prima del decreto penale di condanna nessun atto era stato notificato all’imputato, nè era stato nominato un difensore d’ufficio. Sempre secondo la difesa, l’eccezione di nullità del decreto penale opposto costituirebbe sufficiente e valida formulazione dell’eccezione di nullità del verbale di contestazione, perchè, a norma dell’art. 182 c.p.p., l’imputato non avrebbe potuto prendere visione, tramite il proprio difensore, degli atti sulla scorta dei quali era stato emesso il decreto penale prima dell’emissione del decreto penale stesso;

essendo, dunque, l’opposizione la prima attività difensiva in cui l’eccezione poteva essere compiutamente proposta. A ciò si aggiunge – nel ricorso – che la deduzione, ancorchè in modo generico, della nullità del decreto penale è sufficiente a ritenere tempestivamente e correttamente proposta l’eccezione, perchè l’indicazione e la sussistenza dei motivi a sostegno dell’eccezione stessa – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello – rappresentano, non una condizione di ammissibilità dell’eccezione, ma il presupposto sostanziale per il suo accoglimento. Tanto che il tribunale avrebbe respinto l’istanza del merito, senza in alcun modo rilevarne la tardività.

Si lamentano, in secondo luogo, l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, 180, 182, 185, 354 c.p.p. e art. 113 disp. att. c.p.p., nonchè la mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, perchè l’accertamento sarebbe nullo, in quanto effettuato da agenti di polizia giudiziaria – quali sono gli appuntati dei carabinieri ai sensi dell’art. 57 c.p.p. – e non da ufficiali di polizia giudiziaria. Secondo la difesa, tale nullità sarebbe d’ordine generale e, quindi, rilevabile anche d’ufficio entro la deliberazione della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, la circostanza sarebbe emersa per la prima volta nell’udienza davanti al Tribunale del 26 febbraio 2009, per cui la relativa eccezione, proposta in sede di conclusioni, dovrebbe ritenersi tempestiva. Nè potrebbe ritenersi applicabile nella fattispecie l’art. 113 disp. att., che consente, eccezionalmente, agli agenti di polizia giudiziaria di compiere le attività di cui all’art. 354 c.p.p. e ciò, perchè nel caso di specie non sussistevano condizioni di particolare ed eccezionale urgenza ulteriori rispetto a quelle che già devono giustificare l’accertamento effettuato ai sensi dell’art. 354 c.p.p., comma 2, e, nello specifico, sarebbe stato possibile l’intervento di ufficiali di polizia giudiziaria.

Si deducono, in terzo luogo, l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, 180, 182, 185, 354 e 357 c.p.p., artt. 186 e 200 C.d.S., art. 379 reg. esec. C.d.S., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe respinto genericamente le altre doglianze dell’imputato, relative, in particolare al fatto che l’accertamento non sarebbe stato effettuato dei carabinieri verbalizzanti, bensì dalla polizia stradale e al fatto che la contestazione è avvenuta sul posto, mentre la compilazione del verbale è avvenuta, più tardi, in caserma.

In quarto luogo, il ricorrente lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 292 c.p.p. e art. 186 C.d.S., nonchè la mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, perchè, venuta meno la possibilità di utilizzare il verbale di contestazione per le ragioni sopra indicate, non sarebbe possibile ritenere provata la penale responsabilità. In via subordinata, potrebbe al più ritenersi configurabile la fattispecie meno grave, di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 186 C.d.S., con la conseguenza che l’imputato avrebbe dovuto essere ammesso all’oblazione dal Tribunale e l’ulteriore conseguenza che, poichè nelle more del giudizio la L. n. 120 del 2010, art. 33, ha modificato proprio tale norma, depenalizzando la fattispecie ivi prevista, l’imputato avrebbe dovuto essere prosciolto perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – Con un primo motivo di doglianza, la difesa svolge censure in ordine alla nullità del verbale di contestazione redatto dai carabinieri nell’immediatezza del fatto, sul rilievo che l’imputato non è stato avvertito, prima dell’inizio delle operazioni, della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Il motivo è infondato.

Come correttamente ricordato nella sentenza censurata, questa Corte ha più volte affermato che l’eventuale omissione dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al soggetto che deve essere sottoposto all’esame dell’etilometro costituisce nullità a regime intermedio, da eccepire subito dopo il compimento dell’atto.

Questo sta a significare che non si deve attendere il compimento di ulteriori attività processuali, ben potendo il difensore o la stessa parte formulare l’eccezione al di fuori dell’espletamento di specifici atti, mediante memorie o richieste, che a sensi dell’art. 121 c.p.p. possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. Ne deriva che non può essere considerata tempestiva la proposizione di un’eccezione di nullità derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p. per mancato avviso da parte della polizia giudiziaria della facoltà per l’indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento di un rilievo sulla persona dello stesso indagato, quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell’atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento (ex plurimis, Sez. 4^, 14 marzo 2008, n. 15739; 4 novembre 2009, nn. 45621 e 45622; 16 dicembre 2009, n. 3597/2010). E’, peraltro, evidente che la relativa eccezione debba in ogni caso specificamente riguardare, a norma dell’art. 178 c.p.p., l’inosservanza della disposizioni di legge da cui deriva la pretesa nullità dell’atto in questione, non essendo sufficiente la mera non circostanziata deduzione della nullità del decreto penale di condanna, quale atto consecutivo che da esso logicamente dipende.

Tali principi trovano applicazione anche nel caso in esame, in cui:

a) il verbale di accertamento venne redatto il 1 ottobre 2006; b) la notifica del decreto penale di condanna fu ricevuta l’11 giugno 2007;

c) la relativa opposizione fu proposta dall’imputato il successivo 18 giugno, eccependo genericamente la nullità e l’infondatezza del decreto penale, senza alcuno specifico riferimento alla nullità dell’accertamento effettuato tramite etilometro.

3.2. – Le considerazioni che precedono inducono a ritenere del pari tardive le doglianze espresse con il secondo e il terzo motivo di ricorso, anch’esse riferite a pretese nullità dell’accertamento etilometrico svolto. In relazione all’infondatezza di tali censure, la Corte d’appello fornisce, peraltro – con una motivazione circostanziata e logicamente coerente – ulteriori argomentazioni.

3.2.1. – In particolare la Corte d’appello correttamente fa conseguire la rilevata infondatezza dell’eccezione di nullità, basata sulla considerazione che l’accertamento sarebbe stato effettuato da agenti di polizia giudiziaria, quali sono gli appuntati dei carabinieri ai sensi dell’art. 57 c.p.p., e non da ufficiali di polizia giudiziaria, dalla circostanza che, dal verbale in atti, risulta che apparivano sussistenti nel caso di specie i requisiti di necessità ed urgenza di cui all’art. 113 disp. att. c.p.p., che consentiva ai semplici agenti di effettuare l’esame, in quanto ogni ulteriore ritardo avrebbe certamente determinato una significativa diminuzione dello stato di ebbrezza, in ogni caso indubitabilmente acclarato già alla semplice vista, sulla base dei comportamenti e delle condizioni fisiche del soggetto.

3.2.2. – Quanto, poi, alle altre doglianze dell’imputato – relative al fatto che l’accertamento non sarebbe stato effettuato dei carabinieri verbalizzanti, bensì dalla polizia stradale e al fatto che la contestazione è avvenuta sul posto, mentre la compilazione del verbale è avvenuta in caserma – la Corte distrettuale correttamente rileva che trattasi al più di mere imprecisioni formali dell’operato degli accertatori, che non sono tali da inficiare la validità dei rilievi tecnici in questione, in mancanza di specifiche previsioni normative di nullità sul punto.

3.3. – Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, con cui si deduce: in via principale, che – venuta meno la possibilità di utilizzare il verbale di contestazione per le ragioni sopra indicate – non è possibile ritenere provata la penale responsabilità dell’imputato; in via subordinata, che, nel caso di specie, potrebbe al più ritenersi configurabile la fattispecie meno grave, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Sotto il primo profilo è, infatti, sufficiente richiamare quanto già osservato circa l’infondatezza dell’eccezione di nullità dell’accertamento etilometrico svolto. Sotto il secondo profilo, deve, poi, rilevarsi che l’inoppugnabilità dell’esito di tale accertamento circa il tasso alcolemico rilevato impedisce che la fattispecie concreta possa essere ascritta all’ipotesi astratta meno grave.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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