T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 27 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) Con ricorso notificato il 19 luglio 2010, depositato il 30 settembre successivo, il signor E.M. ha impugnato il provvedimento col quale il Comune di Furore ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi ed ha irrogato la sanzione pecuniaria per le opere edilizie realizzate nell’unità immobiliare di sua proprietà in via T..

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1) violazione dell’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed eccesso di potere, assumendosi l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento sanzionatorio impugnato, trattandosi di attività edilizia libera;

2 e 3) violazione degli artt. 22 e seg. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 27 del medesimo D.P.R. in relazione all’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 della stessa legge ed eccesso di potere, sostenendosi ancora l’assenza dei presupposti per l’adozione dell’atto impugnato e rilevandosi la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale;

4, 5, 6 e 7) violazione degli artt. 6 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, degli artt. 149 e 167 del D.Lgs. n. 22 del 2004 n. 42, degli artt. 22 e seg. e 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere, negandosi la difformità delle opere realizzate rispetto alla comunicazione resa al Comune di procedere all’esecuzione delle stesse, rilevandosi la mancata esplicitazione dell’interesse pubblico perseguito, ed assumendosi la carenza di motivazione.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio; ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è costituito con atto di stile.

Nella Camera di Consiglio 14 ottobre 2010 è stata accolta la domanda cautelare.

Nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione

II) L’impugnato provvedimento sanzionatorio, adottato sulla base della relazione del Servizio Tecnico del Comune intimato, configurando le opere edilizie realizzate dal ricorrente come manutenzione straordinaria ed applicando l’art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 riguardante gli interventi edilizi eseguiti in assenza od in difformità alla d.i.a, dispone il ripristino dello stato dei luoghi ed irroga la sanzione pecuniaria di Euro 516, 00.

Le opere sanzionate, realizzate in area sottoposta a vincolo di tutela ambientale, consistono: a) nella cementificazione di parte della preesistente discesa a mare, originariamente costituita da scalini in muratura; b) nella sostituzione con diversa tipologia lignea delle originarie palizzate di castagno disposte a mo’ di "croce di S. Andrea" ed a protezione dei giardini; c) nella realizzazione di ringhiere in ferro in luogo delle originarie palizzate di castagno installate sulla discesa a mare.

Ciò posto e premesso che (come è pacifico in giudizio) il ricorrente per le opere in questione ha presentato la comunicazione per intervento di manutenzione ordinaria prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 concernente l’esecuzione di lavori in "attività libera", si osserva che la fattispecie va esaminata avendo riguardo alla configurazione della natura delle opere realizzate ed al regime di tutela ambientale e del paesaggio previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004 dell’area in cui le opere medesime insistono, regime che il detto art. 6 espressamente fa salvo.

Sotto il primo di quest’ultimo aspetto si deve osservare che le opere riguardanti la "cementificazione di parte della preesistente discesa a mare" vanno qualificate come intervento di manutenzione straordinaria in forza delcomma 2 lett. "c" dell’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 che tale natura assegna alle opere di pavimentazione e di finiture di spazi esterni; e che la medesima configurazione assume, a norma dell’art. 3 comma 1 lett. "b" del D.P.R. n. 380 del 2001 richiamato dall’art. 6 comma 2 lett. "a" del medesimo D.P.R., la "realizzazione di ringhiere in ferro in luogo delle originarie palizzate di castagno" costeggianti la detta discesa a mare, concretandosi quest’ultima (come risulta dalla relazione tecnica posta a base dell’atto impugnato e dai reperti fotografici alla stessa allegati) nel "rinnovo" mediante posa in opera di struttura diversa dalle preesistenti palizzate e non di mera sostituzione delle strutture preesistenti.

E, dunque, le osservazioni appena svolte conducono a riportare la realizzazione delle suddette opere nell’alveo della non conformità a quanto richiesto dal ricorrente nella sua comunicazione d’inizio dei lavori che è relativa – giova ricordare – ad interventi di manutenzione ordinaria (e non straordinaria, come poi realizzata), soggiungendosi che in tal modo non si è consentito al Comune l’esame, della compatibilità o meno della tipologia delle strutture realizzate al vincolo ambientale-paesaggistico a cui è sottoposta l’area su cui le strutture medesime insistono, compatibilità il cui esame per gli interventi di manutenzione straordinaria è prescritto, a norma del combinato disposto degli art. 146 e art. 149 del D.Lgs. n. 42 del 2004, a riguardo della sussistenza o meno dell’alterazione dei luoghi.

Appare, invece, riconducibile alla manutenzione ordinaria la posa in sede delle palizzate a protezione dei giardini, concretandosi questa in mera sostituzione delle preesistenti palizzate lignee con altre dei medesimi genere e specie ancorchè a disegno diverso (lineare in luogo di "a mo’ di croce di S.Andrea").

II.1) Ricondotta la controversia in fatto ed in diritto nel suo giusto ambito, può passarsi all’esame delle censure dedotte da parte ricorrente.

E’ infondato, a riguardo delle opere edilizie qualificate da questo Tribunale come interventi di manutenzione straordinaria, il quarto motivo di gravame col quale si nega in fatto l’avvenuto rinnovo degli elementi strutturali (cementificazione degli scalini e posa in sito delle ringhiere in luogo delle palizzate di castagno a protezione dei giardini), posto che il rinnovo mediante sostituzione delle preesistenze è posto in luce dalla relazione tecnica posta a fondamento dell’atto impugnato e si evince dai reperti fotografici alla stessa allegati, mentre il ricorrente a fronte delle chiare risultanze derivanti da tale documentazione non indica alcun principio di prova a supporto delle sue affermazioni.

Sono infondati il terzo, quinto, sesto e settimo motivo di gravame coi quali si deduce la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, la carenza di motivazione anche in relazione alla comparazione dell’interesse pubblico rispetto a quello privato coinvolto e la mancata valutazione della conformità o meno delle opere realizzate alla normativa urbanistico-edilizia.

Al riguardo è sufficiente ricordare che la costante giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha avuto modo di affermare che il procedimento repressivo di abusi edilizi, in quanto integralmente disciplinato dalla legge e rigidamente dalla stessa vincolato, non richiede la previa comunicazione d’inizio dello stesso e per siffatta ragione non possono assumere rilievo neanche gli accenni alla comparazione degli interessi pubblico e privato coinvolti ed all’esame, perché non richiesto dal ricorrente, della conformità o meno delle opere alla normativa urbanistico-edilizia (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 26/9/2008 n. 4659; TAR Campania – NA – Sez. III – 14/10/2010 n. 19304; id. Sez. SA – Sez. II – 24/9/2006 n. 1799), mentre il provvedimento impugnato contiene esaustivamente le ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento oltre all’indicazione della possibilità d’inoltro della domanda per ottenere il titolo abilitativo in sanatoria.

Per le osservazioni in precedenza svolte, e sempre a riguardo delle opere edilizie qualificate da questo Tribunale come interventi di manutenzione straordinaria, è infondato il primo motivo di gravame con cui si assume che gli interventi in questione sono configurabili come manutenzione ordinaria; ed è infondato il secondo motivo nella parte in cui si assume la mancanza dei presupposti per l’emissione dei provvedimenti ripristinatori, atteso che l’art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001, come è palese sin dalla sua intestazione, riguarda tutti gli interventi eseguiti (come nella fattispecie) in difformità alla comunicazione d’inizio dell’attività edilizia e che, per il combinato disposto degli artt. 31 comma 2 e 32 commi 1 lett. "d" e comma 3 del medesimo D.P.R., gli interventi realizzati con caratteristiche non conformi a quelle sottoposte al procedimento di assenso in aree sottoposte a vincolo ambientale-paesistico sono da considerare eseguite "in totale difformità" e, pertanto, assoggettate alle misure ripristinatorie.

Del secondo motivo di gravame è, invece, fondata la censura con la quale si deduce la mancata previa acquisizione della valutazione delle misure sanzionatorie irrogate da parte dell’Autorità ministeriale statale preposta al controllo del vincolo come è previsto per le dette misure dall’art. 21 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. n. 42 del 2004.

III) In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è fondato e va accolto in relazione ai lavori di sostituzione con diversa tipologia lignea delle originarie palizzate di castagno disposte a mo’ di "croce di S. Andrea" ed a protezione dei giardini; ed è fondato come da motivazione in relazione alla censura da ultima esaminata e ritenuta fondata e pertanto in parte qua va accolto fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

IV) Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili in considerazione della peculiarità fattispecie.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da M.E., lo accoglie come da motivazione, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Dispone l’irripetibilità delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio del 14 luglio e del 27 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *