T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 24 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con l’atto notificato il 3 febbraio 2006, depositato il 1 marzo 2006, i nominati in epigrafe, nella qualità dichiarata, premesso di essere gestori della cava di tufo sita in località Pezza del Comune di Santa Maria a Vico, in catasto al foglio di mappa n. 15, particelle nn. 244, 280, 282, 339, della superficie complessiva di 16.912 mq, la cui attività estrattiva è stata interrotta nel mese di luglio 2002, impugnano il D.Dirig. n. 124 del 6 dicembre 2005, recante determinazione, per il periodo 7.7.1986 – 31.7.2002, del materiale estratto pari a mc 291.109 e del relativo contributo pari ad Euro 29.693,00, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi :

-Violazione L.R. C. n. 54 del 1985 e L.R. C. n. 17 del 1995, nonché degli artt. 2 e 3 di cui allo schema tipo della convenzione contenuta nella Delib. di G. R. Campania n. 778 del 1988. Eccesso di potere sotto diversi profili. Violazione della L. n. 241 del 1990.

2.- Resiste in giudizio la Regione Campania chiedendo la reiezione della domanda perché improponibile per difetto di giurisdizione del giudice adito; nonché inammissibile ed infondata.

3.- All’udienza pubblica del 10 novembre 2011, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservato la decisione.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente il Collegio deve darsi carico dell’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice, sollevata dalla resistente amministrazione con la memoria depositata il 21 aprile 2011.

L’eccezione è fondata e merita accoglimento.

1.a.- La Corte Suprema di Cassazione, sezioni uniti civili, con la recente sentenza 24.06.2011 n. 13903, ha ribadito che con riguardo ad ingiunzione per il pagamento di canone di concessione di cava, l’opposizione dell’intimato, qualora contesti la legittimità della procedura di riscossione, ovvero riguardi, non l’esistenza, l’efficacia, la portata o lo svolgimento del rapporto di concessione, bensì l’an, il quomodo od il quantum debeatur, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. n. 16165 del 2002).

Nella specie, si controverte intorno alla pretesa della Regione di imporre al concessionario un canone anche per gli anni dal 1986 al 1991 e dal 2001 al 2002, periodi che la parte ha escluso in sede di controdeduzioni; nonché in ordine alle modalità di calcolo del materiale estratto che la ricorrente ritiene necessario determinare distinguendo "tra materiale di scavo utile (su cui calcolare il contributo) e materiale di scarto (pari a circa il 50% del totale) da sottrarre ai fini della corretta determinazione"; asserendo, infine che "nessun importo dovrà versare il gestore della cava de qua fino al 1995 e cioè fino all’entrata in vigore della L.R. C. n. 17 del 1995".

E’ palese, dunque, che nel caso in trattazione si controverte in ordine all’an, al quomodo ed al quantum, per cui la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

2.- Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improponibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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