T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 22Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con l’atto notificato il 29.12.2006, depositato il 31 gennaio 2007, il sig. F.R., riferisce di aver adito il Comune di Avellino per chiedere la verifica della DIA presentata dal sig. L., comproprietario di un locale commerciale di Via Mancini, per la ristrutturazione di quest’ultimo ai fini dell’apertura di sportelli della Banca Popolare di Novara e Verona, ottenendo un negativo riscontro; aggiunge di aver chiesto, successivamente, anche la verifica della DIA presentata, per il medesimo immobile, dal sig. F.U., delegato dal predetto istituto bancario, per lavori di frazionamento ed unione di unità immobiliari per le medesime finalità, sortendo, parimenti, un esito sfavorevole; impugna quest’ultimo provvedimento di rigetto, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Resiste in giudizio l’amministrazione comunale chiedendo la reiezione della domanda perché inammissibile ed infondata.

3.- L’istanza di tutela cautelare risulta respinta con ordinanza n. 133/07 dell’8 febbraio 2007.

4.- All’udienza pubblica del 10 novembre 2011, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.

Motivi della decisione

1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di verifica della denuncia di inizio di attività presentata dal sig. F.U., delegato dalla Banca Popolare di Novara e Verona, per lavori di frazionamento ed unione di unità immobiliari, ai fini dell’apertura di sportelli bancari, nel locale commerciale di Via Mancini in Avellino, di cui parte ricorrente asserisce di essere comproprietario.

Le censure rassegnate non colgono nel segno, per cui il ricorso è infondato e soggiace alla declaratoria di reiezione, alla stregua delle considerazioni che seguono.

2.- Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce "la nullità del provvedimento del Comune di Avellino, prot. n. 8822/56478, poiché emesso fuori termine, ovvero oltre i trenta giorni previsti dalla legge".

La censura è infondata alla luce delle considerazioni che seguono, utili ad affermare che l’atto impugnato, quand’anche, in ipotesi, tardivamente adottato, non risulta affetto da alcuna nullità, non risultando ascrivibile alle ipotesi tassativamente indicate dal legislatore..

E’ pacifico in giurisprudenza che :

-la nullità dell’atto amministrativo costituisce una forma speciale di invalidità, che si ha nei soli casi (meglio definiti dal legislatore nell’art. 21 septies L. 7 agosto 1990, n. 241) in cui sia specificamente sancita dalla legge, mentre l’annullabilità costituisce ka regola generale di invalidità , a differenza di quanto avviene nel diritto civile, dove la regola generale , in caso di violazione di norme imperative, è quella della nullità; le cause di nullità dell’atto amministrativo elencate nell’art. 21 septies L. 7 agosto 1990, n. 241 sono tassative ( ex multis Cons. St. Sez. VI 13 giugno 2007 n. 3173; 22 novembre 2006 n. 6820);

-i termini del procedimento amministrativo, per come indicati nell’art. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241, vanno qualificati come ordinatori ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, sicchè la loro violazione non comporta l’illegittimità dell’atto adottato tardivamente né, per l’inosservanza del termine finale, si esaurisce il potere dell’amministrazione di provvedere (ex multis Tar Lombardia Brescia Sez. I 21 aprile 2010 n. 1581).

3.- Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in violazione della L. n. 241 del 1990, integrata dalla L. n. 15 del 2005.

La doglianza non coglie nel segno, alla stregua delle considerazioni che seguono.

L’art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti non ad istanza di parte e ora l’art. 10 bis della stessa legge per i procedimenti ad istanza di parte, sono due punti particolari di codificazione dei principi di correttezza e buona andamento che impongono all’amministrazione di creare il contraddittorio con i destinatari degli effetti dei provvedimenti sia al fine di consentire il diritto di difesa sia per acquisire ogni utile elemento in modo da ridurre il rischio di motivazioni inadeguate, con la conseguenza che è sempre necessario ( tranne nei casi di urgenza) che l’Amministrazione esponga in anticipo le proprie ragioni, quantomeno quando l’esito del procedimento potrebbe essere negativo per il privato e dia agli interessati la possibilità di interloquire, con la precisazione nondimeno che la violazione di tali garanzie procedimentali tuttavia condiziona la legittimità del provvedimento finale solo quando si dimostri che vi è stato un effettivo travisamento dei fatti (principio ora esplicitato nell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, L. n. 241 del 1990) perché non sarebbe utile, né economico, annullare un provvedimento che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto (ex multis Tar Lombardia Brescia Sez. I 21 aprile 2010 n. 1581).

Poiché, nella specie, parte ricorrente non ha dimostrato in giudizio l’effettiva utilità della propria partecipazione, né ha dimostrato il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’amministrazione, la censura deve essere respinta, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali.

4.- Con il terzo motivo di ricorso, l’interessato sostiene che "le opere realizzate dalla Banca popolare di Novara e di Verona sono illegittime perché effettuate senza aver provveduto il Committente-Costruttore al deposito dei calcoli statici al competente Ufficio Provinciale del Genio Civile (L. n. 1086 del 1971 e L.R. n. 9 del 1983), comportando, quindi, anche un reato penale…".

La censura è infondata.

Quest’ultima, infatti, non attinge la legittimità del provvedimento amministrativo bensì l’esecuzione delle opere e cioè il comportamento materiale successivo alla presentazione della DIA che ben può essere presentata senza il corredo di siffatto documento.

5.- Con il quarto motivo di ricorso, il deducente assume che "la funzione creditizia non è annoverata tra le attività commerciali", per cui non vi sarebbe conformità urbanistica alle destinazioni d’uso del vigente piano di recupero di Corso V. Emanuele.

La censura è inammissibile siccome sfornita di qualsiasi elemento atto a suffragare la destinazione urbanistica di zona. Ad ogni buon fine, la resistente amministrazione ha osservato correttamente che l’attività in questione risulta compatibile sia con le attività commerciali che con quelle direzionali, e da tale indicazione non vi sono motivi per discostarsi, né al Collegio è stata offerta una puntuale contraria relazione documentale in materia, per cui la censura può essere respinta.

6.- Con il quinto motivo di ricorso, si assume che l’istituto non avrebbe potuto presentare la DIA in presenza della contestazione del comproprietario del locale F.R..

Anche tale censura deve stimarsi infondata atteso che, pur avendo il ricorrente documentato l’impugnazione della delibera assembleare relativa all’assegnazione e attribuzione ai condomini dei millesimi e delle unità immobiliari, non risulta alcun provvedimento del giudice ordinario, mentre, al converso risulta un titolo che abilitava il L. e per esso, la Banca a presentare l’istanza di intervento edilizio.

Per tutte le suesposte considerazioni, può concludersi per la reiezione del ricorso.

7.- Le spese seguono la soccombenza. Esse, parzialmente compensate, sono liquidate nell’importo fissato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il sig. F.R. al pagamento in favore della resistente amministrazione delle spese di giudizio che, parzialmente compensate, liquida complessivamente in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *