T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 19

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con atto notificato il 3 novembre 2010, depositato l’11 novembre 2010, la Provincia di Salerno impugna l’ordinanza n. 73 del 12.8.2010 con la quale il Sindaco del Comune di Sapri ingiunge la rimozione di rifiuti abbandonati sul fondo di proprietà dell’amministrazione ricorrente, nei pressi della S. P. n. 104, ex art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere e segnatamente per :

-carenza di istruttoria e di motivazione, avendo l’amministrazione comunale fondato il provvedimento su una generica violazione dell’obbligo di vigilanza, omettendo di considerare che la Provincia di Salerno è proprietaria di oltre 2.900 Km di strade e, comunque, l’abbandono non è ad essa imputabile a titolo di dolo o colpa.

-mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990;

-incompetenza dell’organo sindacale trattandosi di una specifica competenza dirigenziale;

2. Resiste in giudizio il Comune di Sapri chiedendo la reiezione della domanda perché inammissibile ed infondata.

3.- Con ordinanza n. 1085/2010 del 26 novembre 2010 risulta accolta l’istanza di tutela cautelare.

4.- All’udienza del 27 ottobre 2010, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- E’ pacifico che in tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura reintegratoria prevista e disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. "Decreto Ronchi"), statuì che il proprietario dell’area fosse tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne fosse dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo (v., tra le molte, Cons. St., sez. V, 25.1.2005 , n. 136), escludendo conseguentemente che la norma configurasse un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva (vieppiù, per fatto altrui);

La medesima giurisprudenza affermò, in particolare, l’illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione (quand’anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza), dell’imputabilità soggettiva della condotta.

La successiva giurisprudenza ha ritenuto che i suddetti principi a fortiori si attagliano anche al disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dal momento che tale articolo, non soltanto riproduce il tenore dell’abrogato art. 14 sopra citato, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma in più integra il precedente precetto precisando che l’ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente "in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo", rimarcando che, in questo modo, il Legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un’effettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento ablatorio personale allo specifico procedimento.

Ne deriva da ciò che la preventiva, formale comunicazione dell’avvio del procedimento si configura attualmente come un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, e che, nella specifica materia, appaiono recessive le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21-octies della L. n. 241 del 1990.

2.- Alla stregua delle riferite considerazioni risulta evidente che :

– il Comune di Sapri ha illegittimamente omesso di partecipare alla ricorrente amministrazione provinciale l’avvio del procedimento, non risultando in atti alcuna comunicazione in tal senso;

– l’amministrazione civica non ha svolto, in contraddittorio, alcuna istruttoria diretta all’accertamento dello specifico profilo di responsabilità di parte ricorrente in ordine all’illecito consumato;

– non risulta dimostrata dall’ente civico la sussistenza dell’elemento della colposa inosservanza del dovere di vigilanza e custodia che avrebbe sorretto la condotta omissiva della ricorrente;

Per tutte le suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato, non presentandosi immune dalle censure rivolte, deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione civica soccombente.

3.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *