Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 28-06-2012, n. 10902 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicato, che ha riconosciuto in favore di R.G. la somma di Euro 6.000,00 oltre interessi a titolo di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento civile instaurato nell’ottobre 1997 dal suo dante causa C. A. avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Campania, che l’ha definito con sentenza del 24 novembre 2006; che l’intimata non ha depositato difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che merita accoglimento l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 75 c.p.c.) per non avere la Corte di merito considerato che la controparte ha chiesto l’equa riparazione solo nella qualità di erede di C.A., risultante dagli atti deceduto il (OMISSIS); e quindi che tale domanda doveva essere rigettata, non avendo la durata del giudizio presupposto, al momento della morte del C., superato il termine triennale ritenuto ragionevole nel decreto impugnato;

che, in effetti, dall’esame del decreto impugnato risulta che alla signora R. l’equa riparazione è stata riconosciuta – cfr.

dispositivo e intestazione – nella sola qualità di erede di C. A., non già in proprio;

che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, in caso di morte di una parte, gli eredi, in quanto tali, acquisiscono per successione il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius per l’irragionevole protrazione di un processo che lo vide parte anche prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, mentre, per il periodo successivo alla morte della parte originaria, il diritto all’indennizzo spetta loro, in proprio, solo dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, hanno assunto la qualità di parte, e solo ove la fase del processo successiva si protragga in misura irragionevole (cfr. ex multis Cass. n. 2752/11; n. 23416/09; n. 2983/08; n. 23939/06);

che pertanto, poichè, al momento della morte del C. nel novembre 2000, il giudizio presupposto non aveva, sostanzialmente, ancora superato la durata triennale ritenuta ragionevole dal decreto impugnato, il diritto all’indennizzo, non essendo sorto in capo al predetto, non può essere stato acquisito per successione dalla sua erede;

che il provvedimento impugnato è dunque cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, con il rigetto della domanda proposta dalla signora R. G.;

che le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di equa riparazione proposta, in qualità di erede, di C.A., da R.G., che condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito – in Euro 490,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti oltre spese prenotate a debito- e del giudizio di legittimità, in Euro 865,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *