Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-05-2011) 07-12-2011, n. 45657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione, tramite il difensore, R.F. – assolto dal GIP del Tribunale di Napoli, perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato, con sentenza 13 luglio 2007, divenuta irrevocabile il 9 ottobre 2007, dal delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in (OMISSIS) – avverso l’ordinanza in data 1 ottobre 2009 con la quale la Corte d’appello di NAPOLI ha respinto la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita in carcere per giorni tre e per mesi quattro e giorni otto, agli arresti domiciliari, non avendo l’istante ottemperato alla produzione della documentazione a sostegno della domanda, pur essendo stato all’uopo accordato, un precedente rinvio dell’udienza.

Censura la difesa l’ordinanza sotto il profilo della violazione sia dell’art. 606, lett. c) in relazione agli artt. 314 e 315 c.p.p. sia dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento dei fatti.

La Corte d’appello avrebbe fatto malgoverno dei consolidati insegnamenti di questa Corte che, in più circostanze, ha statuito che il giudice della riparazione deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge ai fini dell’ammissibilità e dell’accoglimento della domanda di riparazione, disponendo, ove occorra, l’acquisizione anche ex officio degli atti necessari. Il Procuratore Generale, con la requisitoria scritta in atti, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata condividendo gli assunti del ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita, per quanto di ragione, di esser accolto. Come in particolare osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta in atti, costituisce principio indiscusso ed assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità (enunciato da questa Sezione fin con la sentenza n. 621 del 1993 e poi ribadito, tra le altre, con le pronunzie n.4377 del 2002 e n. 21060 del 2008, richiamata quest’ultima, anche dal ricorrente) quello secondo il quale, benchè il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione sia ispirato ai principi generali del processo e benchè, con la relativa domanda, venga dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico civile, il giudice della riparazione è tuttavia titolare di un potere – dovere di acquisire d’ufficio la documentazione necessaria al fine di verificare la sussistenza di tutte le condizioni oggettive, positive e negative, cui è subordinato l’accoglimento o meno della domanda.

La Corte distrettuale non si è invero attenuta a detto insegnamento, come legittimamente lamentato dal ricorrente.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli affinchè proceda a nuovo esame, recependo il suindicato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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