T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 11-01-2012, n. 235

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con decreto del 8.8.2011 è stata disposta l’archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata per la ricorrente e che tale provvedimento è stato adottato in quanto a suo carico risultava un decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Civitavecchia per il reato di cui all’art. 497 bis c.p.;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso debba ritenersi manifestamente fondato, alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 6381 del 2.1.2011) secondo la quale il decreto penale di condanna, ancorché divenuto irrevocabile, non può ritenersi ostativo alla regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico ai sensi della L. n. 102 del 2009 stante la lettera dell’art. 1 ter del D.L. n. 78 del 2009 conv. con modifiche dalla L. n. 102 del 2009, che cita solo le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta e non anche il decreto penale di condanna;

Ritenuto pertanto che, assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso debba essere accolto con compensazione delle spese processuali, sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

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