Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-05-2011) 07-12-2011, n. 45654 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione, tramite il difensore, T.R. – assolto dal Tribunale di San Remo in composizione monocratica, con sentenza 18 gennaio 2008, divenuta irrevocabile il 13 aprile 2008, dal delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, per aver ceduto due dosi di cocaina a N. C.; per aver ricevuto da D.L.S., a fini di cessione, quattro dosi di cocaina; per aver acquistato in (OMISSIS), insieme al D.L., un quantitativo imprecisato di cocaina, successivamente ceduto in parte a N.C.; con la recidiva nel quinquennio; fatti commessi in (OMISSIS), nel dicembre 1999 – avverso l’ordinanza 3 dicembre 2009 con la quale la Corte d’appello di GENOVA (sia pure accennandole dispositivo, per mero errore materiale di scritturazione, come tale irrilevante, ad analoga istanza proposta da G.A.) aveva respinto la domanda di riparazione, dal predetto proposta il 9 ottobre 2007, per l’ingiusta detenzione subita in carcere ed agli arresti domiciliari dal 24 novembre fino al 28 dicembre 2000.

Ha ritenuto la Corte d’appello inaccoglibile la richiesta per aver l’istante dato causa all’applicazione ed al mantenimento della misura cautelare custodiale con comportamenti improntati a macroscopica leggerezza ed imprudenza, tali da esser interpretati in senso negativo nei suoi confronti. Era invero emerso dalle intercettazioni telefoniche intercorse tra il T. e N.C. (originario coindagato, giudicato separatamente e condannato per lo stesso reato) che il primo aveva preso parte alla trasferta in Milano,finalizzata all’acquisto di sostanza stupefacente, ritenuta dai due interlocutori, "favorevole", senzachè peraltro il T. avesse in sede di interrogatorio tentato di fornire una valida spiegazione alternativa al tenore di siffatte conversazioni gravemente indizianti, limitandosi a negare la circostanza.

Si duole il ricorrente dell’ordinanza reiettiva, articolando un unico motivo per inosservanza od erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen..

La Corte distrettuale avrebbe in sostanza travisato il concetto di colpa grave poichè l’asserita frequentazione telefonica tra l’istante ed il N. non poteva costituire integrazione di causa ostativa al riconoscimento della riparazione. Il T. non poteva infatti esser a conoscenza dei precedenti penali dell’interlocutore. Tantomeno, secondo il ricorrente, avrebbe potuto ricondursi alla colpa grave il silenzio serbato dal ricorrente che si era avvalso della facoltà di non rispondere, riconosciutagli dall’ordinamento, poichè, essendo stato raggiunto dalla infondata chiamata in correità del D.L. (poi non confermata in sede di incidente probatorio) non avrebbe potuto fornire alcuna spiegazione alternativa delle succitate conversazioni intercettate, prive di alcuna valenza univocamente indiziante, a suo carico.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta in atti, ha concluso per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve esser, per quanto di ragione, respinto. La Corte d’appello, in conformità alle linee interpretative messe in evidenza da consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha fatto corretta applicazione della normativa in materia, congruamente motivando il provvedimento di diniego della richiesta di riparazione, previa valutazione ex ante del dispiegarsi della condotta dell’istante che, versando in grave imprudenza ed inescusabile leggerezza, ha, in tal modo, involontariamente ingenerato negli inquirenti la falsa apparenza del proprio coinvolgimento nei traffici illeciti di cui poi veniva riconosciuto responsabile il solo C.N.. Quindi, al di là dell’inammissibile tentativo del ricorrente di indurre, in sede di legittimità, una rivalutazione del materiale probatorio esaminato, deve ribadirsi che la Corte distrettuale ha, del tutto legittimamente, evidenziato la incontestabile concludenza, in senso ostativo all’accoglimento della domanda ex art. 314 cod. proc. pen., sia delle espressioni inequivocamente allusive e di "approvazione" alla compiuta trasferta milanese finalizzata all’acquisto di stupefacente (peraltro seguita "in diretta" grazie alle conversazioni captate tra il T. ed in N.) il cui esito, giudicato "favorevole" dagli interlocutori,chiaramente induceva a ritenerne il coinvolgimento, quantomeno morale, anche del T.. Ad integrare (ed a corroborare) la ricorrenza di condotte affette da colpa grave, sinergica rispetto all’adozione ed al mantenimento della misura cautelare, come ineccepibilmente rilevato dalla Corte distrettuale; hanno pacificamente contribuito l’omessa deduzione, a fronte dell’evidente valenza accusatoria desumibile dal ricordato contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, di una qualsivoglia spiegazione alternativa che l’istante non ritenne di fornire agli inquirenti, così contribuendo ad avvalorare ed a rafforzare, per imprudenza e per inescusabile leggerezza, il quadro indiziario a suo carico, foriero dell’erroneo convincimento di una sua compartecipazione nell’attività delinquenziale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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