Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-05-2011) 07-12-2011, n. 45653 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione, tramite il difensore, C.M. A. – assolto dal GIP del Tribunale di Lecce con sentenza 12 maggio 2004, perchè il fatto non sussiste, dal delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 – avverso l’ordinanza 28 settembre 2009 con la quale la Corte d’appello di LECCE aveva respinto la domanda di riparazione, dal predetto proposta il 3 agosto 2006, per l’ingiusta detenzione subita in carcere ed agli arresti domiciliari dal 17 dicembre 2002 fino al 29 gennaio 2003, per aver l’istante dato causa all’applicazione ed al mantenimento della misura cautelare custodiate con comportamenti improntati a macroscopica leggerezza ed imprudenza, tali da esser interpretati in senso negativo nei suoi confronti. Secondo la Corte d’appello, era emersa, in primo luogo, una serie di ambigue frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti di sostanze stupefacenti, ivi incluso anche il coimputato D.D. P.P. (condannato, poi nell’ambito dello stesso processo, per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) nonchè il legittimo sospetto del coinvolgimento dello stesso in detto traffico,desumibile dal linguaggio volutamente criptico ed apparentemente incomprensibile (relativo ad un scambio tra una moto di colore bianco ed un camion acquistato dal D.D.) usata in due conversazioni intercettate, intercorse con il correo D.D. e dalle mai chiarite preoccupazioni espresse, in ulteriori conversazioni captate, per gli arresti di compaesani coinvolti in detto traffico di sostanze stupefacenti sì da indurlo a rinviare di qualche tempo, la conclusione della permuta.

Si duole il ricorrente dell’ordinanza reiettiva, articolando un unico motivo per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè per violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen.. La Corte distrettuale avrebbe ravvisato la ostativa colpa grave dell’istante sulla base del contenuto di due conversazioni intercettate, in contrasto con quanto statuito dalla sentenza di assoluzione ove si era escluso che si fosse in presenza di linguaggio criptico riferibile al traffico di sostanze stupefacenti. Peraltro -sottolinea il ricorrente – egli aveva assunto un atteggiamento collaborativo fin dall’udienza di convalida dell’arresto, chiarendo che, attese le precarie condizioni economiche in cui versava e condividendo con il fratello l’hobby del motocross, si era determinato a vendere una delle due motociclette di sua proprietà: quella di colore bianco.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta In atti ha concluso per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve esser, per quanto di ragione, respinto. La Corte d’appello, in conformità alle linee interpretative messe in evidenza da consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha correttamente motivato il provvedimento di diniego della richiesta di riparazione, previa valutazione ex ante del dispiegarsi della condotta dell’istante che, versando in grave imprudenza ed inescusabile leggerezza, ha, in tal modo,involontariamente ingenerato negli inquirenti la falsa apparenza del proprio coinvolgimento nei traffici illeciti di cui poi veniva riconosciuto responsabile il solo D.D.. Quindi, al di là dell’inammissibile tentativo del ricorrente di indurre, in sede di legittimità, una rivalutazione del materiale probatorio esaminato, deve ribadirsi che la Corte distrettuale ha, del tutto legittimamente, sottolineato ed evidenziato la incontestabile concludenza in senso ostativo all’accoglimento della domanda ex art. 314 cod. proc. pen. sia del linguaggio criptico (non altrimenti " leggibile " se non in riferimento ad una verosimile trattativa relativa a stupefacenti); alle frequentazioni con soggetti coinvolti in siffatti traffici illeciti; alla assai sospetta interdipendenza, emersa da ulteriori conversazioni captate tra il ricorrente ed il D. D., tra la trattativa volta alla permuta alienazione della motocicletta e gli arresti di soggetti, partecipi del traffico delle medesime sostanze, del cui arresto il C. si era dimostrato preoccupato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *