Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10897 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1615 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da V.C. A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 18-6-2003/15-9-2003, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 per "ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito presso la Regione Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, dal 15-6-03 al 15-9-03" e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

Il V. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 2-2-2007, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con cinque motivi.

Il V. è rimasto intimato.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società, denunciando violazione del D.Lgs. n. n. 368 del 2001, art. 1 censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto generica la causale del contratto de quo.

In particolare la ricorrente rileva che nella detta causale "sono indicati il motivo dell’assunzione a termine della convenuta (ragioni sostitutive), la tipologia di lavoratori sostituiti (personale inquadrato nell’Area Operativa ovvero addetto al servizio di recapito) e le mansioni da loro svolte (servizio di recapito), l’ambito territoriale di riferimento (Regione Lombardia) con l’ulteriore precisazione dell’ufficio in cui è stata ravvisata l’esigenza sostitutiva (Filiale di Milano (OMISSIS), ufficio di (OMISSIS)) e il periodo temporale in cui si inquadra l’esigenza sostitutiva (15.6-15.9.2003)", elementi tutti senz’altro rilevanti al fine di ritenere la detta causale sufficientemente specifica.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta altresì vizio di motivazione sul punto, non avendo la Corte di merito spiegato per quali ragioni la citata causale è stata ritenuta generica, e perchè, in ogni caso, le circostanze nella stessa richiamate non potessero legittimare la assunzione a termine de qua.

I motivi risultano fondati.

Come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1" a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto".

In particolare, con riferimento alle ragioni sostitutive, questa Corte (v. Cass. 26-1-2010 n. 1576, Cass. 26-10-2010 n. 1577) ha precisato che "nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità".

Orbene la sentenza impugnata ha ritenuto "certamente generica" la causale espressa nel contratto individuale senza fornire alcuna spiegazione di tale affermazione. In particolare la Corte di merito non ha esaminato gli elementi e le circostanze indicati nell’atto, e tanto meno ne ha valutato il grado di specificità, in ragione della finalità della norma, tesa alla verificabilità della sussistenza effettiva delle esigenze dedotte.

In tal modo la Corte territoriale è incorsa in entrambi i vizi denunciati.

I primi due motivi vanno pertanto accolti, così risultando assorbiti gli altri, riguardanti tutti questioni logicamente conseguenti a quella della specificità o meno delle allegate esigenze sostitutive (in specie la prova della effettività delle esigenze stesse il terzo, la eventuale conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato il quarto e il risarcimento del danno il quinto).

L’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati e statuirà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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