T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 11-01-2012, n. 236

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, esponeva che con sentenza n. 38855/2010 (depositata il 28.12.2010 e notificata in forma esecutiva in data 2.2.2011), il TAR del Lazio, Sez. III quater, accoglieva i ricorsi riuniti nn. RG. 5839/2009 e 2144/2010, con cui il ricorrente aveva impugnato le ordinanze nn. 142 del 2009 e 417 del 2009, nella parte in cui il Commissario straordinario della CRI autorizzava i Comitati territoriali e l’Ufficio del comitato centrale a prorogare i richiami in servizio del personale appartenente al corpo militare, annullando i predetti provvedimenti con riferimento agi elenchi dei nominativi nella misura in cui il ricorrente non era inserito nei medesimi e condannando l’Ente al pagamento delle spese legali.

Riferiva, altresì, che la CRI aveva proposto appello e che tuttavia, il Consiglio di Stato aveva respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

Pertanto, poiché la CRI non dava esecuzione alla indicata pronunzia, ancor dopo l’inoltro dell’atto stragiudiziario del 21.1.2011 da parte dell’istante, quest’ultima proponeva ricorso per sentire ordinare alla CRI il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza n. 38855/2010, mediante il richiamo in servizio del ricorrente, con decorrenza dalla data delle ordinanze impugnate e versamento dei relativi emolumenti retributivi e contributivi, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di protrarsi dell’inerzia della p.a..

Con nota del 24.11.2011, la CRI precisava l’esistenza di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente e faceva riferimento alla Circolare n. 18 del 2010 del Dipartimento RUO, con cui erano definiti i requisiti necessari per il richiamo in servizio, ricomprendenti quello dell’assenza di sanzioni disciplinari.

Alla camera di consiglio del 10.1.2012, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che con sentenza n. 38855 del 2010, questa Sezione, in accoglimento dei ricorsi riuniti sopra specificati, annullava in parte le ordinanze commissariali CRI nn. 142 e 417 del 2009 con specifico riferimento agli elenchi dei nominativi nella misura in cui il ricorrente non è inserito nei medesimi con richiamo in servizio in sostituzione di altra unità oppure in aggiunta, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Dalla documentazione in atti emerge che l’amministrazione non ha inteso dare esecuzione alla sentenza predetta in costanza della pendenza del procedimento disciplinare.

Rileva il Collegio che dalla stessa Circolare invocata da parte resistente, come si evince dalla menzionata nota, solo l’irrogazione della sanzione può essere considerata preclusiva all’inserimento negli elenchi di cui si controverte.

Ne consegue che, per tali motivi, deve ordinarsi all’amministrazione resistente di emanare gli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza n. 38855/2010, mediante il richiamo in servizio del ricorrente, con decorrenza dalla data delle ordinanze impugnate e versamento dei relativi emolumenti retributivi e contributivi, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che in caso di perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, si procederà alla nomina del Commissario ad acta perché provveda al suo posto, a mera richiesta della parte interessata.

In ragione del principio di soccombenza, le spese della presente fase sono poste a carico della CRI e sono liquidata nella misura complessiva di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater)

Ordina alla CRI di compiere tutti atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza n. 38855/2010, come specificato in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che in caso di perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, si procederà alla nomina del Commissario ad acta perché provveda al suo posto, a mera richiesta della parte interessata.

Condanna la CRI al pagamento delle spese della presente fase, che liquida nella misura complessiva di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *