Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-11-2011) 09-12-2011, n. 45931

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Palermo, con sentenza in data 20 luglio 2011, rigettava l’appello proposto da M.F. avverso l’ ordinanza in data 27 giugno 2011, con la quale la Corte di appello di Palermo respingeva l’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in relazione all’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo in data 30 giugno 2009.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato rilevando l’erroneità della ordinanza anche in relazione alla incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso la predetta ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c); a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da errori logici o di calcolo il ricorrente si limita ad una generica contestazione priva della specificità necessaria al fine di ritenere il ricorso ammissibile.

Il Tribunale della libertà ha ben evidenziato che la questione relativa alla competenza territoriale del giudice del merito non è idonea a caducare la misura cautelare emessa, stante l’autonomia del procedimento cautelare rispetto a quello principale, sicchè anche l’eventuale incompetenza dichiarata del giudice del dibattimento non travolge la misura stessa (nel caso di specie, peraltro il Tribunale del riesame ha rilevato come il reato di cui al capo d) fosse stato giudicato dal Tribunale di Trapani astrattamente incompetente per territorio ma, poichè l’incompetenza non è stata eccepita nè rilevata dal giudice del merito la sua cognizione sul merito si è consolidata).

Sia la Corte d’appello che il Tribunale del riesame hanno correttamente ritenuto, sulla base dei riscontri effettuati, che non fossero decorsi i termini di cui all’art. 313 c.p.p., a fronte di una custodia cautelare iniziata il 26 giugno 2009, in relazione al reato di rapina aggravata.

Infatti il giudizio abbreviato era stato disposto con ordinanza del 23 aprile 2010, entro il termine annuale di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3 e si era concluso con sentenza del 1/7/2010, tempestivamente entro il termine semestrale di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), n. 2.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di mammisslbilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà de indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia d’i questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende Si provveda a norma dell’art. 94, disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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