T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 11-01-2012, n. 234

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, l’Istituto istante censurava il provvedimento di trasferimento del Centro di Riferimento per l’anemia infettiva equina presso l’Istituto zoo profilattico controinteressato per molteplici profili di eccesso di potere;

Rilavato che si costituiva l’Amministrazione;

Rilevato che, a seguito di rinvio della trattazione dell’istanza cautelare, alla data dell’odierna camera di consiglio, l’Amministrazione produceva il provvedimento ministeriale di revoca del decreto impugnato;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per decidere la causa in forma semplificata;

Ritenuto, pertanto, che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto dalle parti;

Ritenuto che, alla luce di quanto esposto, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il L. (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

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