Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-11-2011) 09-12-2011, n. 45928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Cosenza, con ordinanza in data 24 maggio 2011, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Paola, in data 19 aprile 2011, avente ad oggetto la motonave da pesca denominata "(OMISSIS)" e tutte le attrezzature da pesca a corredo. Proponeva ricorso per cassazione il difensore di T.F., quale armatore e comandante della nave da pesca denominata "(OMISSIS)" deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge per inosservanza di norme processuali per il mancato avviso ex art. 369 c.p.p. in quanto nel decreto di sequestro e nel relativo verbale di esecuzione è indicato che il T. aveva la facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’operazione di sequestro;

b) violazione di legge in relazione all’art. 15 c.p. e vizio di motivazione, non ricorrendo l’ipotesi cui al capo e) relativa al disastro ambientale essendo le fattispecie, previste dal R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 1164 e 1231, depenalizzate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 32.

Rilevava, inoltre la insussistenza delle ipotesi di reato contestate, alcune ritenute inesistenti ( art. 434 c.p.) o assorbite dalle norme speciali contravvenzionali ( art. 734 c.p.). c) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla individuazione della proprietà del bene oggetto di sequestro, essendo proprietario dell’imbarcazione e delle licenze di pesca della "(OMISSIS)", T.T. e non T.F., quest’ultimo comodatario della imbarcazione affidata, con ulteriore contratto di comodato alla cooperativa Santa Brigida.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1) In relazione al primo motivo di ricorso va rilevato che il decreto di sequestro preventivo è stato eseguito e contestualmente notificato all’indagato presente in data 2 maggio 2011 e in tale sede il T. ha dichiarato di nominare difensore di fiducia l’avvocato Tonnera Domenico. In caso di esecuzione di sequestro alla presenza dell’indagato che non sia stato preavvisato, il PM o l’ufficiale di P.G. delegato, oltre alla consegna di copia del decreto di sequestro hanno l’obbligo di chiedere all’indagato se sia assistito da un difensore di fiducia e se intende farsi assistere da tale difensore nel corso dell’operazione di sequestro. Tali adempimenti, effettuati nella fattispecie, sono assorbenti e sostitutivi di quelli previsti nell’informazione di garanzia, dovendosi escludere, in concreto alcun pregiudizio al diritto di difesa.

2) Il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (Sez. 5, Sentenza n. 22612 del 09/02/2010 Cc. (dep. 11/06/2010 ) Rv. 247438).

La verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. -dep. 04/05/2000 – Rv. 215840; Sez. 2, Sentenza n. 12906 del 14/02/2007 Cc. – dep. 29/03/2007 – Rv.

236386; Sez. 1, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. – dep. 04/06/2007 – Rv. 236474; Sez. 2, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. – dep. 21/05/2007 – Rv. 236590). Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto astrattamente configurabili le ipotesi di reato contestate ad eccezione del reato di disastro ambientale, ritenendo sussistere, allo stato, il reato contravvenzionale di cui all’art. 734 c.p., oltre a quello di cui all’art. 635 c.p., evidenziando come risultasse accertato che la motonave praticava la pesca con reti a strascico, non consentita, nei fondali della fascia costiera, condotta reiterata anche in altre occasioni, con distruzione della vita nei fondali e compromissione dell’intero ciclo biologico in quanto tale tipologia di pesca comporta la cattura di tutte le specie commerciali e non, senza alcuna distinzione tra esemplari adulti e giovani.

3) In relazione all’ultimo motivo di ricorso il Tribunale ha rilevato che la motonave "(OMISSIS)" era di proprietà della società armatrice "Cooperativa Piccola Pesca Santa Rita" a r.l., legalmente rappresentata da T.F.. il ricorrente prospetta, in base alla documentazione prodotta e allegata al verbale di udienza, una diversa situazione in ordine alla proprietà dell’imbarcazione e alla titolarità delle licenze di pesca. Va, al riguardo, rilevato che nel caso di pericolo inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa che può derivare dalla potenzialità della "res" oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all’interesse protetto dalla norma penale, è consentito disporre il sequestro preventivo del bene anche nei confronti dell’utilizzatore, (nella specie armatore e comandante della nave da pesca)al fine di evitare la reiterazione del reato e le ulteriori conseguenze dannose. Appare, irrilevante, quindi, ai fini del ricorso, che la stessa motonave, come dichiarato dal difensore del ricorrente all’udienza odierna, su istanza di T.T. sia stata dissequestrata dal GIP presso il Tribunale di Paola, con ordinanza in data 2.11.2011, al solo e limitato fine, come si legge nel provvedimento esibito, al solo e limitato fino di procedere al suo definitivo disarmo e demolizione secondo i dettami stabiliti nei provvedimenti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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