T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 11-01-2012, n. 227 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato, quanto al motivo relativo al mancato preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241 – il cui esame ha carattere pregiudiziale di ogni altro motivo di gravame – che l’ultimo alinea dell’unico comma della norma invocata espressamente esclude dall’ambito di applicazione della disposizione partecipativa le procedure concorsuali (Cons.St., sez. III, 29 agosto 2006, n. 3344);

Visto il bando di concorso, il quale all’art. 4 ha espressamente escluso l’esame di titoli di preferenza ex art. 5 D.P.R. n. 487 del 1994 che non sono stati dichiarati nella domanda di partecipazione;

Considerato che il ricorrente non ha impugnato, in parte qua, la lex specialis della procedura, che vincola la stessa Amministrazione che non può non applicare le sue prescrizioni anche nel caso in cui le stesse sia illegittime (Tar Lazio, sez. II, 2 febbraio 2011, n. 948; Tar Liguria, sez. II, 29 ottobre 2010, n. 10136);

Considerato che la nota consegnata a mano al ricorrente il giorno (4 ottobre 2011) della prova orale non costituisce una sorta di remissione in termini né legittima il candidato, che non ha osservato le prescrizioni introdotte dall’art. 4 del bando, a far valere i titoli di preferenza, atteso che la stessa richiede la produzione della documentazione a riprova del possesso del titolo già dichiarato ai sensi del cit. art. 4;

Atteso che quanto sopra chiarito è confermato dall’ultima parte della cit. nota del 4 ottobre 2011, nella quale è espressamente precisato che "i titoli di preferenza prodotti dovranno riferirsi a quelli già indicati nella domanda di partecipazione";

Considerato che lo stesso ricorrente dimostra di essere ben consapevole dell’omessa osservanza della prescrizione nel bando avendo, nella raccomandata trasmessa all’INAIL il 10 ottobre 2011, chiesto di "poter integrare la domanda di concorso" atteso che "per mero errore materiale" non ha indicato già in quella sede il possesso dei titoli di preferenza ex art. 5 D.P.R. n. 487 del 1994;

Considerato che l’esame della ragionevolezza della prescrizione, che impone di dichiarare sin dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione al concorso il possesso dei titoli di preferenza, è inibito a questo Collegio dalla mancata impugnazione della clausola del bando;

Considerato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nel secondo motivo, non incombeva sull’Amministrazione alcun onere di motivare la mancata valutazione dei titoli di preferenza ex art. 5 D.P.R. n. 487 del 1994 atteso che già nel bando (art. 4) era stato chiarito che la mancata dichiarazione, nella domanda di partecipazione, del possesso di tali titoli ne avrebbe comportato la non valutabilità;

Ritenuto che le considerazioni sopra esposte portano alla reiezione anche del terzo motivo di ricorso, non essendo tenuta l’Amministrazione, alla luce dell’inequivoca prescrizione del bando, a fare alcuna istruttoria;

Considerato che la disparità di trattamento – peraltro solo affermata nel quinto ed ultimo motivo di ricorso ma per nulla dimostrata – sarebbe eventualmente configurabile solo se fossero stati valutati titoli di preferenza ex art. 5 D.P.R. n. 487 del 1994 al candidato che, al pari del ricorrente, non ne avesse dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione, ma non anche nell’ipotesi, cui fa riferimento lo stesso ricorrente, in cui un candidato abbia diligentemente osservato la prescrizione del bando di concorso e dichiarato nella domanda di partecipazione i titoli che avrebbero dovuto, eventualmente, essere valutati;

Considerato che la reiezione dei motivi di ricorso rivolti contro l’atto impugnato comporta la reiezione della domanda risarcitoria;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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