Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorrono O.A. e S.J., per mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza del gip del tribunale di Brindisi del 30.5.2011 che convalidò il fermo di polizia eseguito nei loro confronti quali indagati del delitto di rapina, e applicò nei confronti di entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.

Nell’interesse dello S. la difesa ripropone la questione di competenza territoriale già sollevata davanti al gip sul rilievo che il decreto di fermo era stato emesso dal PM di Taranto.

Con motivi sostanzialmente identici, entrambi i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la convalida, nonostante l’atteggiamento ampiamente collaborativo dei due indagati, che si erano spontaneamente presentati negli uffici della Questura a brevissima distanza di tempo dal fatto, dopo avere appreso delle indagini a loro carico. Il difensore contesta anche la logicità della scelta della più grave misura custodiate, che sarebbe "non consona al quadro descritto dal gip" cioè incompatibile con l’atteggiamento collaborativo dei ricorrenti.

Motivi della decisione

1. L’eccezione di rito è palesemente infondata, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 390 c.p.p., che attribuisce la competenza per la convalida al gip del luogo in cui il fermo viene eseguito, essendo pacifico che nella specie la misura fu eseguita in territorio di Brindisi. 2. Per il resto, il ricorso è fondato quanto alle doglianze relative al provvedimento di convalida; è inammissibile riguardo ai motivi sulla misura cautelare applicata nei confronti degli indagati all’esito del procedimento di convalida.

2.1 In ordine alla convalida, va rilevato che il pericolo di fuga che giustifica il fermo di indiziato di reato ex art. 384 c.p.p., deve essere desunto da elementi concreti, non potendo essere ipotizzato soltanto sulla base del titolo di reato, che costituisce piuttosto un limite di applicabilità della misura (ex plurimis ass. 24.6.1992, Greco).

2.2. D’altra parte, il pericolo di fuga non può essere identificato nella condotta di chi si allontana dal luogo in cui è stato consumato il reato (Cass. 4.12.1997, Beatobe) e rimanga momentaneamente irreperibile (Cass. 9.2.1998 Saetta (peraltro nel provvedimento di convalida si legge che solo lo S., si era reso irreperibile per qualche giorno) perchè allora sarebbe invariabilmente (e incongruamente) ravvisabile in tutti i casi in cui il colpevole non rinunci alla propria impunità subito dopo avere commesso il fatto.

2.3.Nel caso di specie, le valutazioni del gip sono chiaramente fondate sul comportamento tenuto dai due indagati subito dopo il fatto, quando essi si allontanarono dal luogo della rapina cercando di far perdere le proprie tracce; ma trascurano che il dato fondamentale di giudizio attiene alla condotta degli indagati successiva al momento in cui entrambi appresero delle ricerche della polizia nei loro confronti, in quel momento essendo ovviamente concretizzabile l’interesse alla fuga e l’eventuale pericolo di fuga nel senso richiesto dall’art. 384 c.p.p..

E in effetti, la presentazione spontanea dei due imputati, accompagnati dal difensore, presso gli uffici della Questura di Brindisi, pochissimi giorni dopo avere appreso di esser stati identificati come gli autori della rapina, esclude il pericolo di fuga, in assenza di altri concorrenti elementi concreti per la sua ravvisabilità. 3. Generiche e manifestamente infondate sono invece le deduzioni difensive sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare adottata dal gip all’esito del procedimento di convalida. Premesso che la gravità indiziaria è indiscutibile nei confronti di entrambi i ricorrenti, alla luce della ricostruzione del fatto operata dal gip, in questo caso, le esigenze cautelari possono essere costituite non solo dal pericolo di fuga, ma anche esclusivamente da ragioni social-preventive connesse al pericolo di reiterazione dei reati, e mentre al riguardo il Gip sottolinea tra l’altro efficacemente gli indici sintomatici ricavabili dall’accurata programmazione della rapina, i motivi del ricorso sovrappongono in sostanza le considerazioni sull’assenza del pericolo di fuga alla inesistenza di esigenze di cautela sostanziale, senza considerare la diversità dei due piani di indagine e senza prendere specifica posizione sulle valutazioni del gip..

Per le considerazioni che precedono, deve essere pronunciato l’annullamento senza rinvio dei provvedimenti di convalida, mentre va dichiarata nel resto l’inammissibilità dei ricorsi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio gli impugnati provvedimenti di convalida e dichiara nel resto inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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