T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 11-01-2012, n. 223

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Visto l’atto di motivi aggiunti, notificati e depositati il 17 dicembre 2011, con il quale è stata impugnata l’intervenuta aggiudicazione della gara alla Vivenda s.p.a.;

Ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’ASL RMH, essendo il ricorso infondato nel merito;

Considerato che dall’impugnata lettera di invito del 20 ottobre 2010 dell’ASL RMH si evincono che le ragioni, a supporto della decisione di bandire una gara negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 57, comma 2, lett. c), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che sono da ricondurre alla necessità di non lasciare scoperto un servizio di indubbia importanza nelle more sia della definizione giudiziaria dei ricorsi proposti contro la precedente procedura centralizzata bandita dalla Regione Lazio, sia della conclusione della nuova procedura aperta bandita dalla stessa Regione;

Visto l’art. 57, comma 2, lett. c), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;

Considerato che, diversamente da quanto afferma la ricorrente, non era invece applicabile, alla fattispecie in esame, l’art. 56, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 163 del 2006, che prevede la possibilità di espletare una procedura negoziata ma con la pubblicazione del bando nell’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di precedente gara che non è stata aggiudicata per essere state le offerte dichiarate o irregolari ovvero inammissibili;

Considerato, invece, che nel caso all’esame del Collegio la gara bandita dalla Regione Lazio su delega delle Aziende sanitarie non si è conclusa per essere stato il relativo bando impugnato in sede giurisdizionale, con ricorsi ancora pendenti;

Rilevato altresì che l’Azienda sanitaria, dovendo individuare le ditte da invitare alla procedura oggetto dell’odierno gravame, ha deciso di invitare, oltre al precedente appaltatore, le società che nella precedente procedura negoziata avevano effettuato i sopralluoghi presso i presidi sanitari dell’ASL RMH, manifestando così un concreto e reale interesse alla gara;

Considerato che il richiamo alla gara andata deserta – che la ricorrente fa per escludere che nel caso in esame si sia verificata tale ipotesi – è ininfluente atteso che l’ASL RMH ha applicato la lett. c) del comma 2 dell’art. 57 e non la lett. a) dello stesso comma 2, che disciplina appunto l’ipotesi di gara andata deserta (qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura);

Considerato che il legittimo ricorso allo strumento previsto dall’art. 57, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 163 del 2006, rende ininfluente la verifica della possibilità di applicare la diversa procedura prevista dall’art. 70, comma 11, dello stesso Codice appalti (riduzione dei termini per la presentazione delle offerte);

Considerato che, essendo l’appalto volto all’affidamento del servizio di mensa dei pazienti delle strutture che gravita nell’ASL RMH l’urgenza, ben rappresentata dalla stazione appaltante, si ricollega all’oggetto dell’appalto, non potendo i pazienti restare senza pasto, anche se per il solo arco temporale durante il quale si chiude la vicenda giudiziaria o viene espletata e conclusa una gara ad evidenza pubblica;

Considerato che il termine ultimo per presentare le offerte per la procedura centralizzata rinnovata è stato fissato nell’8 febbraio 2012, con la conseguenza che non sono prevedibili tempi brevissimi per la definizione della procedura;

Considerato, infine, quanto all’ultimo motivo relativo all’imputabilità alla Regione Lazio – e per essa alla delegante ASL RMH – delle ragioni che hanno determinato la necessità di procedere – ad avviso dell’Azienda sanitaria con un’urgenza tale da non rendere possibile la procedura negoziata con la pubblicazione del bando – alla procedura ex art. 57, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 163 del 2006, che lo stesso è privo di fumus atteso che l’Azienda sanitaria sin dal dicembre 2009 aveva conferito delega alla regione per la copertura del servizio, ritenendo che i 18 mesi che separavano dalla scadenza dell’appalto in capo al precedente gestore fossero sufficienti per individuare il nuovo appaltatore;

Considerato che l’infondatezza dei motivi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio rendono inammissibili i motivi aggiunti nella parte in cui (prima e seconda censura) deducono vizi dell’aggiudicazione o denunciano la mancata comunicazione della stessa;

Ritenuto infatti che è inammissibile il ricorso (o i motivi di ricorsi) proposto contro la procedura e l’aggiudicazione definitiva di una gara pubblica da un’impresa che non ha partecipato alla gara (Cons. St., sez. V, 17 settembre 2008, n. 4393), ad es. perché non è stata invitata sulla base di una decisione ritenuta legittima dal giudice amministrativo;

Ritenuto in ogni caso che la mancata comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione non è in grado di invalidare né gli atti di gara né il contratto successivamente stipulato se il ricorso, proposto avverso l’aggiudicazione della gara ad altro concorrente, è stato respinto (Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2009, n. 4235);

Considerato altresì che nella memoria depositata il 17 dicembre 2011 l’Azienda sanitaria afferma che il contratto non è stato stipulato e non lo sarà prima della camera di consiglio, dinanzi al Tar Lazio, del 19 dicembre 2011;

Ritenuto per i motivi sopra esplicitati di dover respingere anche la terza censura dedotta con l’atto di motivi aggiunti, proponendo solo vizi di illegittimità derivata;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto ma che sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *