Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Hanno proposto ricorso per cassazione N.I. e N. A., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 6.12.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Viareggio il 27.10.208, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di entrambi per il reato di cui all’art. 648 c.p., e nei confronti dello N., inoltre, per i reati di resistenza a p.u., e di violazione dell’ordine di espulsione ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter), con l’irrogazione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 1000 di multa per lo N., e di anni uno di reclusione ed Euro 800 di multa per lo Nd..

2. La difesa deduce l’erronea applicazione dell’art. 648 cpv. c.p., e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di ricettazione, e alla mancata applicazione di pene sostitutive della pena detentiva ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53; rileva, ancora, nell’interesse dello N., il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, rilevando che l’ordine di espulsione risale al 2004.

Motivi della decisione

1 – Il ricorso è fondato quanto alle questioni sull’attenuante di cui all’art. 648 cpv. c.p. e sull’applicazione di pene sostitutive, registrandosi su entrambe l’assoluto difetto di motivazione della sentenza a fronte delle specifiche richieste articolate dalla difesa nell’atto di appello, peraltro ricordate dalla Corte territoriale nell’esposizione dei motivi di gravame. I giudici di appello, anzi, con riferimento all’attenuante, si spingono alquanto superficialmente ad affermare che essa era stata già concessa dal Tribunale, mentre non se ne trova traccia nella sentenza di primo grado, che applicò soltanto la diminuente del rito speciale.

2. Non fondato è invece il motivo proposto nell’interesse dello N. concernente la presunta prescrizione del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter; il riferimento alla data dell’ordine di espulsione non è infatti corretto in diritto, trattandosi di reato permanente la cui condotta inizia decorsi 5 giorni dall’ordine di espulsione emesso dal Questore e fino a quando l’indagato non abbandona il territorio o viene arrestato (Cass Sez. 1, n. 1032 del 10/1 l/2005, l’imputato Da Silva).

Alla stregua delle precedenti considerazioni l’impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 648 c.p. e all’applicazione della sanzione sostitutiva, con la conseguente trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio, rigettato nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente all’attenuante di cui all’art. 648 c.p. e all’applicazione della sanzione sostitutiva e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.

Rigetta nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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