Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Genova proponeva appello avverso la sentenza dello stesso Tribunale in composizione collegiale del 26.5.2010, con cui era stata dichiarata la prescrizione dei reati di usura in danno di C.F. ascritti ad A.F. e V.E. nel proc. pen. Nr.

7253/04 rgnr.

La Corte territoriale, con ordinanza del 17.5.2011, qualificato l’appello come ricorso per cassazione, disponeva la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.

Ciò premesso, si deve rilevare l’erroneità dell’identificazione da parte dei giudici di appello, del mezzo di impugnazione proponibile nella specie.

La sentenza appellata era stata infatti pronunciata dopo l’apertura del dibattimento, non potendo quindi trovare applicazione l’art. 469 c.p.p., che prescrive l’inappellabilità solo riguardo alle sentenze di proscioglimento "anticipato".

Deve essere quindi pronunciato l’annullamento dell’ordinanza di conversione dell’impugnazione, con la trasmissione degli atti alla

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza del 17.5.2011, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Genova per l’ulteriore corso del giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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