T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 14 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto in fatto e in diritto:

-che con atto notificato in data 22.12.2010 e depositato in data 30.12.2010 la parte ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità;

-che con successivo atto depositato in data 25.11.2011, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

– che tale atto rinuncia, pur non avendo i requisiti di cui all’art. 84, c. 3 c.p.a. (notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza), va considerata, ai sensi dell’art. 84, c. 4 c.p.a., quale dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, per cui va emessa la declaratoria conseguente;

– che cessano, pertanto, gli effetti dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato emessa nella camera di consiglio del 26.1.2011;

– che non vi è luogo a pronuncia circa le spese del giudizio, non essendosi costituita l’intimata Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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