Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45919

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Ha proposto ricorso per cassazione V.S., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 12.1.2011. che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 26.10.2000, per la ricettazione di una patente di guida e di due ciclomotori (capi 1), 2) e 3) della rubrica accusatoria.

2. La difesa deduce anzitutto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in ordine al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivo, sia "alla luce della condotta contestata, dei precedenti penali dell’imputato e della condotta processuale tenuta"; che con riferimento all’ingiustificato diniego delle attenuanti ex art. 648 c.p.p., comma 2 e art. 62 c.p., n. 4, asseritamente applicabili in ragione del modestissimo valore dei ciclomotori; deduce il vizio di motivazione anche in ordine al giudizio di responsabilità, in quanto la motivazione della sentenza sarebbe al riguardo soltanto apparente;

lamenta, ancora, il vizio di violazione di legge della sentenza per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato, sollevando la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni transitorie di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost..

Motivi della decisione

1. Procedendo secondo l’ordine logico delle questioni, si deve anzitutto rilevare la manifesta infondatezza della questione sulla prescrizione e della connessa eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 nei termini prospettati dalla difesa. La situazione discriminante segnata dalla sentenza di primo grado, nella specie intervenuta di molto anteriormente alla novella legislativa, è infatti rimasta immune al già effettuato vaglio di costituzionalità della norma transitoria, censurata dalla Corte Costituzionale, con sentenza nr. 393 del 23.10.2006, limitatamente alla parte relativa all’applicabilità della disciplina abrogata ai procedimenti penali pendenti in primo grado per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, fosse stato soltanto aperto il dibattimento. Nella specie, quindi, resta applicabile la disciplina previgente, alla stregua della quale la prescrizione non era intervenuta alla data della sentenza di appello, dovendosi per il resto ritenere, come si vedrà, l’inammissibilità del ricorso anche in ordine agli altri motivi.

2. Il motivo in punto di responsabilità è inammissibile già per la sua assoluta genericità dovendosi in ogni caso rilevare che i giudici territoriali hanno ancorato il ribadito giudizio di colpevolezza del ricorrente al possesso ingiustificato di documenti e beni di provenienza delittuosa.

3. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio bene i giudici di appello hanno dato rilievo ai precedenti penali dell’imputato, già sufficienti per escludere l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2. La nozione di "fatto" di particolare tenuità, a cui si riferisce quest’ultima disposizione è infatti più ampia di quella di "danno" che figura nell’art. 62 c.p., n. 4, ed impone di prendere in considerazione tutti gli elementi di valutazione della condotta, compresi i profili personali del reo, talchè l’attenuante speciale può essere esclusa nonostante il modesto valore della cosa ricettata, alla stregua degli altri criteri fissati dall’art. 133 c.p. (su questi principi, cfr. Cass. sez. un. 26.4.1989, Baggio;

Cass. 6.11.1996, Wade). Peraltro, i giudici di appello, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, rilevano anche che nemmeno il valore venale di ciascuno dei due mezzi ricettati, potrebbe ritenersi tanto vile, ai fini dell’applicazione tanto dell’attenuante ex art. 648 c.p., comma 2 che di quella prevista dall’art. 62 c.p., n. 4, considerando, quanto ai ciclomotori, che si trattava di mezzi efficienti e marcianti, valutazione alla quale la difesa oppone l’apodittica affermazione, priva di alcun riferimento processuale, che si sarebbe trattato invece di mezzi da rottamare, affermazione che non si comprende se riferita, come dovrebbe, alla data del commesso reato, o, del tutto incongruamente, all’attualità;

e quanto alla patente di guida, che la valutazione del danno dovrebbe essere effettuata con riferimento alla complessiva condotta dell’imputato e alla prevista successiva utilizzazione del documento (Cassazione penale Sez. U, Sentenza n. 35535 del 12/07/2007, Imputato: Ruggiero), sotto questo aspetto non essendo dato peraltro di rilevare alcuna interlocuzione difensiva. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *