Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45917

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello della parte civile contro la sentenza del giudice di pace di Palermo, del 19.05.2010, ricorre la difesa di L. C.G., parte civile,chiedendo l’annullamento ai fini civili della dichiarazione di inammissibilità dell’appello e deducendo a motivo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 546 c.p.p., L. n. 46 del 2006, art. 6 e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2. Lamenta in particolare la ricorrente che il giudice d’appello non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che sullo specifico punto ha già enunciato il principio secondo il quale anche dopo le modificazioni introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 6 all’ art. 576 c.p.p., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado, statuizione questa che vale anche per il procedimento innanzi al giudice di pace, come è dato intendere dalla motivazione della relativa pronuncia (Cass. Sez. Un. 29.3.2007, n. 27614, rv.

236539). Tale facoltà le deriva,invero, dalla regola generale dettata dall’art. 576 c.p.p., in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento: norma, certamente, applicabile al processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Il principio giurisprudenziale, individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.27614 del 2007, richiamato in ricorso, costantemente ripetuto dalle altre sezioni di questa Corte e condiviso da questo Collegio, vuole, che in applicazione della regola generale dettata dall’art. 576 c.p.p., valida anche nel processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, la persona offesa costituitasi parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, pur quando il procedimento non sia stato instaurato con il ricorso immediato previsto dal citato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, atteso il carattere estensivo e non limitativo che deve riconoscersi al successivo art. 38 del medesimo testo normativo, in base al quale, ove vi sia stato invece il suddetto ricorso immediato, il ricorrente può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, avverso la sentenza di proscioglimento.

(Sentenza n. 15223 del 2007 rv. 236169; n. 38699 del 2008 Rv. 242021;

Sentenza n. 41578 del 2010 Rv. 248459).

2.2 Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e cassata senza rinvio la sentenza del Tribunale di Palermo, al quale vanno rimessi gli atti per il giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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