T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 11 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 31.3.2010 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 30.4.2010, l’ Azienda agricola A.G.A. & C. S.S. si grava avverso gli atti in epigrafe recanti la determinazione dell’oblazione (per complessivi Euro 61.923,10)da pagarsi per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria in relazione alla realizzazione, senza titolo, sul proprio terreno agricolo, di un capannone prefabbricato in C.A ad uso deposito attrezzi e derrate agricole.

La ricorrente premette:

a) di aver presentato, il 21.4.2009, richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ;

b) che il 14.12.2009 l’U.T.C. avvisava del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 con richiesta di pagamento di Euro 61.923,10 per oblazione;

c) di aver contestato, con nota 12.1.2010, la determinazione dell’ oblazione, sostenendo che in luogo dell’art. 36, andava applicato l’art. 37, 4 comma del cit. T.U.;

d) che con atto del 27.1.2010 l’Ufficio Tecnico "rigettava" la sua richiesta, confermando l’oblazione così come precedentemente determinata;

e) di aver presentato (doc. n. 8) ricorso gerarchico – notificato 26.2.2010 – che non ha ricevuto risposta.

La ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge art. 37 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed art. 62 L.R. n. 12 del 11 marzo 2005; sostenendo che erroneamente il Comune ha qualificato l’intervento in questione come assentibile solo mediante permesso di costruire, mentre esso rientra nel novero di quelli consentiti dall’art. 62 L.R. n. 12 del 2005 (ampliamento dell’attività agricola) per i quali può essere presentata DIA, sicché non andava applicato l’art. 36, ma l’art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001, il quale non prevede l’oblazione.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, carenza di motivazione; sostenendo di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 60 L.R. n. 12 del 2005 (imprenditore agricolo), viene asserito che la costruzione sarebbe esente dal pagamento del contributo di costruzione in forza del richiamo – operato dall’art. 36 T.U. – all’art. 16 che, al c. 1, fa salvo quanto disposto dall’art. 17 c. 3 (vale a dire i casi in cui non è dovuto il contributo di costruzione).

Si è costituito in giudizio – con memoria depositata il 10.5.2010 – il Comune di Suisio, il quale eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 20 L. n. 1034 del 1971, in quanto depositato quando ancora non era decorso il termine di 90 giorni per la decisione del proposto ricorso gerarchico. Il Comune nel merito contesta la fondatezza del gravame rilevando: a) che si tratta di un intervento del tutto nuovo, soggetto a permesso di costruire; b) che l’originaria gratuità del titolo, ex art. 17 T.U. n. 380/01, non rileva ove si faccia questione dell’oblazione, la qual ha una funzione del tutto differente dal contributo di costruzione.

Alla Camera di consiglio del 12.05.2010 (ord. N. 268/10) la Sezione ha dato atto della rinuncia alla domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato resa dalla ricorrente con atto depositato il 7.5.2010.

La ricorrente in data 2.11.2011 ha depositato documenti relativi piano pluriennale di sviluppo aziendale.

Con memoria depositata l’11.11.2011 la ricorrente ha contestato l’eccezione d’inammissibilità proposta dal Comune ed insistito per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 14.12.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, l’ Azienda agricola A.G.A. & C. S.S. chiede l’annullamento degli atti con cui il Comune di Suisio – nel rilasciare il richiesto permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione sine titulo, in zona agricola, di un capannone prefabbricato ad uso deposito attrezzi e derrate agricole – ha richiesto il pagamento dell’oblazione, determinata in complessivi Euro 61.923,10.

Il Collegio è dispensato dalla disamina dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del resistente Comune, posto che lo stesso si appalesa infondato nel merito.

Con il primo motivo la ricorrente Azienda agricola A. afferma che erroneamente il Comune ha qualificato l’intervento in questione come assentibile solo mediante permesso di costruire, mentre esso rientrerebbe nel novero di quelli consentiti dall’art. 62 L.R. n. 12 del 2005 (ampliamento dell’attività agricola) per i quali può essere presentata DIA, sicché non andava applicato l’art. 36, ma l’art. 37del D.P.R. n. 380 del 2001 il quale non prevede l’oblazione.

Con il secondo motivo, afferma che – quand’anche fosse applicabile l’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 -non sarebbe comunque dovuto il pagamento dell’oblazione, in quanto proprio l’art. 36 rimanda all’art. 16 del T.U. edil. che, al c. 1, fa salvo quanto disposto dall’art. 17 c. 3, vale a dire i casi in cui non è dovuto il contributo di costruzione sicché opererebbe la gratuità spettante agli imprenditori agricoli in forza dell’art. 62 della L.R. n. 12 del 2005.

I due motivi debbono essere disaminati congiuntamente.

Occorre muovere dalla disciplina regionale in tema di attività edificatoria.

L’art. 60 della L.R. n. 12 del 2005 dispone espressamente – al primo comma – che "Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire;".

L’intervento in questione è costituito dalla costruzione ex novo di un capannone prefabbricato in cemento armato, sicchè risulta un fuor d’opera il richiamo alla disciplina di cui all’art. 62 della L.R. n. 12 del 2005 che attiene a interventi sull’esistente e di piccole dimensioni.

Una volta chiarito che l’intervento edilizio in questione non era assentibile a mezzo dichiarazione d’inizio d’attività, va rilevata la necessaria applicabilità alla fattispecie della disposizione in tema di rilascio di permesso in sanatoria dettata dall’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 edil.

L’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- al secondo comma – dispone che "Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16.".

E’ quindi evidente che la norma prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sia subordinato al pagamento di una somma di danaro anche per le ipotesi in cui il permesso originariamente non richiesto sia a titolo gratuito.

In altri termini, nel caso di permesso oneroso il pagamento dell’oblazione ha duplice funzione: a) di partecipazione agli oneri urbanistici; b) di riparazione pecuniaria del pregiudizio arrecato all’ordinamento giuridico; mentre nel caso di permesso gratuito svolge esclusivamente la funzione di cui sub b).

La doglianza non sono dunque fondate.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste – alla stregua del principio victus victori – a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune resistente, che liquida in Euro 2.500 oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *