Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45915

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Hanno proposto ricorso per cassazione M.R., Mr.Ha., Mo.Ka.Ra., H.S. e Mi.Is.So., per mezzo del loro difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 9.10.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Udine il 9.10.2010, per il reato di rapina in danno di I.A..

Secondo l’accusa, gli imputati, agendo in concorso tra loro, avevano sottratto alla persona offesa la somma di Euro 215,00 con l’uso di violenze fisiche.

I giudici territoriali accreditavano l’attendibilità delle persona offesa sulla base dei riscontri costituiti dal certificato medico attestante le lesioni dallo stesso riportate il giorno dei fatti, e dalle dichiarazioni di un congiunto dell’ I.A., accorso sul posto subito dopo il fatto, avendo quindi modo di constatare la presenza della persona offesa distesa per terra e dolorante, con il suo portafoglio gettato per terra. Il teste aveva anche precisato di aver notato gli imputati mentre si allontanavano dal luogo.

La difesa eccepisce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici di appello ingiustificatamente svalutato le numerose contraddizioni e incongruenze emerse nella ricostruzione del fatto, e per non avere sottoposto 1 necessario vaglio di attendibilità le dichiarazioni della persona offesa. Ciò, nonostante la ripetuta constatazione della "fragilità" delle dichiarazioni dell’ I.A., e dei riscontri, superata con argomentazioni illogiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.

I riscontri alle dichiarazioni della persona offesa indicati nella sentenza impugnata hanno un’evidente valenza dimostrativa, e le censure difensive nemmeno li prendono specificamente in considerazione, indugiando su aspetti marginali delle dichiarazioni dell’ I.A., comunque correttamente valutate dalla Corte territoriale con apprezzamento di merito logico e coerente, anche relativamente ad alcune imprecisioni ed inesattezze del teste, che non appaiono in effetti in grado di scalfire la solidità del complessivo quadro probatorio. Sotto altro profilo, il ricorso è privo dei necessari riferimenti processuali con riguardo a molte delle presunte incongruenze nella ricostruzione di fatti da parte della persona offesa, circostanza, questa, di particolare rilievo nel caso di specie, considerando che nella sentenza impugnata si rileva che la difesa aveva mosso molte delle sue contestazioni alla credibilità della persona offesa, sulla base di atti di indagine non transitati nel fascicolo del dibattimento e quindi inutilizzabili.

La stessa difesa, peraltro, ambiguamente rileva in ricorso, "oggettive discrepanze" che emergerebbero anche "al di là dell’inutilizzabilità specifica della querela".

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *