Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45912

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna di F.G., per il delitto di tentata estorsione alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa, riconosciuta la diminuente del rito abbreviato, ricorre la difesa del F. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) perchè manca, nella condotta così come delineata nella sentenza impugnata, l’elemento della coartazione, elemento indispensabile a qualificare il reato, nella forma tentata, posto che in effetti le esternazioni descritte in sentenza assumono la forma di mera richiesta, tali da non poter influire sulla volontà del soggetto passivo. Inoltre doveva essere ravvisata la desistenza volontaria dall’azione essendo pacifico nei fatti che i due aggressori volontariamente desistettero dall’azione;

b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, perchè il giudizio sulla personalità dell’imputato, già valutato ai sensi degli artt.132 e 133 c.p.p., non può essere condizione esclusiva per negare il beneficio.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Quanto al primo motivo ,va rilevato che gli elementi della coartazione sono stati tutti puntualmente individuati dalla Corte di merito nella prevalenza numerica degli aggressori, nella costrizione a stare seduto in un angolo, nel tentativo di strappare la busta dalle mani, nel chiaro tenore minaccioso delle frasi pronunciate dal F. o dall’uomo che lo accompagnava. Sul punto la sentenza non merita censure tanto più che il motivo di ricorso è formulato in modo perplesso e generico.

2.2 Nessuna censura merita la motivazione della sentenza anche in punto di non configurabilità della desistenza. Questa Corte ha già deciso che: "perchè ricorrano gli estremi della desistenza volontaria dall’azione delittuosa, prevista dall’art. 56 c.p., comma 3, è necessario che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata nel senso che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell’azione o l’abbiano reso assolutamente vano (Cass. 2005 n, 46179; Cass. 2004 n. 17688; Cass. 2003 n. 35764). Nel caso in esame , la Corte di merito ha ritenuto che la ferma resistenza della vittima avesse indotto l’abbandono della condotta delittuosa nè il ricorrente deduce elementi di prova tali da indurre a ritenere un travisamento dei fatti: la natura giuridica di esimente della desistenza volontaria, infatti, comporta che, qualora essa non risulti chiaramente agli atti, deve essere provata da chi la invoca".

(Cass. 1995 n. 7937). Nè a questa Corte compete, in sede di controllo della motivazione del provvedimento impugnato, un giudizio, degli elementi di fatto posti a base del deciso, nuovo e diverso sol perchè più favorevole all’imputato. Il motivo deve pertanto essere rigettato.

2.3 In ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, questa Corte ha già deciso, e questo collegio condivide la decisione, che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (sentenza n. 41365 del 2010 rv 248737) e che nel motivare il diniego della concessione delle predette, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi 0 superati tutti gli altri da tale valutazione (sentenza n. 34364 del 2010 rv 248244). Inoltre la concessione di tali attenuanti deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Cass. Sez. 1, 4-11-2004 n. 46954), elementi che sicuramente non sono stati individuati dal ricorrente che, pertanto, ha formulato un motivo di ricorso generico ed infondato.

2.4 Il ricorso pertanto deve essere rigettato; di conseguenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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